Sentenza 10 giugno 2003
Massime • 1
In materia urbanistica, a seguito della adozione dei piani urbanistici, ovvero dal momento in cui l'organo amministrativo competente delibera formalmente il piano e lo pubblicizza, onde consentire la presentazione delle osservazione da parte dei soggetti interessati, entrano in vigore le misure di salvaguardia, con lo scopo di impedire che antecedentemente alla approvazione del piano vengano eseguiti interventi che compromettano gli assetti territoriali previsti dal piano stesso, così che integrano la violazione dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) gli interventi posti in essere dopo la adozione ed antecedentemente alla approvazione del piano ed eseguiti in contrasto con le misure di salvaguardia
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2003, n. 37493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37493 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Toriello CO Presidente
1. Dott. Grassi Aldo Consigliere
2. Dott. Onorato Pierluigi Consigliere
3. Dott. Tardino Vincenzo Consigliere
4. Dott. Vangelista Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nel procedimento penale:
contro
UR CO NT, nato a [...] l'[...];
UR EP PA, nato a [...] il [...];
AS IP, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza resa il 3 gennaio 2003 dal Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame. Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;
Udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Guglielmo Passacantando, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. OSSERVA
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 3 gennaio 2003 il Tribunale di Catanzaro, accogliendo la domanda di riesame formulata nell'interesse di CO NT UR, revocava (rectius annullava) il sequestro preventivo disposto dal Gip il 10 dicembre 2002 sopra un immobile sito in via IV Novembre di Gimigliano.
Il predetto UR, con EP PA UR e IP AS erano sottoposti a indagini preliminari per il reato di cui all'art. 20 lett. b) ed a), per aver realizzato - i primi due quali committenti e il terzo quale progettista e direttore dei lavori - il suddetto immobile in difformità della concessione edilizia n. 26 del 21 dicembre 2001 e in violazione dello strumento urbanistico e del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
Il tribunale del riesame osservava che non ricorreva il fumus commissi delicti.
In particolare, per quanto riguarda la contestata difformità delle distanze imposte dal Piano di Fabbricazione comunale e dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, rilevava che dagli atti queste difformità non risultavano esistenti.
Per quanto riguarda le prescrizioni del PAI, che classificava l'area interessata dai lavori come zona R3 a rischio frana, in cui era vietata ogni nuova edificazione ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione e delle misure di salvaguardia, il Tribunale osservava che l'art. 5 delle stesse norme faceva però salvi gli interventi già autorizzati rispetto ai quali i relativi lavori fossero iniziati alla data di adozione del Piano. Nel caso di specie, la concessione edilizia era stata rilasciata e i lavori erano iniziati prima dell'adozione del Piano, per la quale si doveva fare riferimento - secondo il collegio giudicante - all'ultima deliberazione della progressione procedimentale, e cioè alla delibera di approvazione finale da parte del Consiglio regionale (28 dicembre 2001).
2 - Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo erronea applicazione di norme sostanziali di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e manifesta illogicità di motivazione.
Rileva che le misure di salvaguardia hanno proprio lo scopo di evitare che, nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici, vengano autorizzati interventi edilizi che possano compromettere gli assetti urbanistici previsti dagli strumenti adottati e non ancora approvati. E ribadisce che nel caso di specie la concessione è stata rilasciata il 21 dicembre 2001, i lavori sono iniziati il 27 dicembre 2001 e quindi dopo l'adozione delle misure di salvaguardia del PAI, deliberata il 29 ottobre 2001 dalla Giunta regionale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale il 15 dicembre 2001.
3 - Il difensore degli indagati CO NT UR e IP AS ha presentato memoria scritta, con cui confuta le argomentazioni del p.m. e chiede il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è fondato e va accolto in parte qua, salva l'inammissibilità della censura per vizio di motivazione, che non è consentita in materia di ricorsi relativi a provvedimenti cautelari reali (art. 325 cod. proc. pen.). Sotto il profilo del vizio di legittimità, invece, è evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale del riesame, laddove ha identificato l'adozione del Piano di Assetto Idrogeologico con l'ultimo atto deliberativo della sequenza procedimentale, con ciò confondendo "adozione" con "approvazione" del piano e vanificando per conseguenza la funzione delle misure di salvaguardia. Nel complesso processo di formazione del piano e dello strumento urbanistico in genere, la "adozione" segna il momento in cui, dopo la elaborazione tecnica dei progettisti, l'organo amministrativo competente delibera formalmente il piano e lo pubblicizza (depositandolo a disposizione di tutti) per consentire la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati. L'effetto primario della adozione è l'inizio del cosiddetto periodo di salvaguardia, che decorre dalla delibera di adozione, e ha lo scopo evidente di impedire che prima della approvazione formale del piano si eseguano interventi che compromettano irrimediabilmente gli assetti territoriali previsti dal piano stesso.
La "approvazione" del piano è invece la delibera che segna il momento conclusivo del procedimento, emanata da organo diverso da quello adottante, dopo una fase istruttoria in cui sono esaminate le osservazioni presentate dagli interessati e le controdeduzioni dello stesso organo adottante.
Come ricorda il pubblico ministero ricorrente, le misure di salvaguardia sono ora divenute obbligatorie per ogni strumento urbanistico.
E infatti sono previste dal primo comma dell'art. 5 del PAI di cui trattasi, laddove dichiara immediatamente vincolanti le prescrizioni del Piano (fra cui il divieto di nuove edificazioni nella zona R3) a partire dalla adozione del medesimo. Il secondo comma dello stesso art. 5 fa salvi solo gli interventi già autorizzati rispetto ai quali i relativi lavori siano già iniziati alla data di adozione del Piano.
Nel presente procedimento è pacifico che il PAI è stato adottato dalla Giunta regionale il 29 ottobre 2001, facendo così iniziare il periodo di salvaguardia, mentre la costruzione dell'immobile sequestrato è stata autorizzata solo il 21 dicembre 2001, con concessione edilizia n. 26/2001, e i relativi lavori sono iniziati il 27 dicembre 2001, e quindi circa due mesi dopo l'inizio del periodo di salvaguardia.
Sussiste quindi il fumus del reato urbanistico di cui all'art. 20 lett. a) legge 47/1985 (dal prossimo 1 luglio 2003, art. 44 lett. a)
D.P.R. 380/2001) per inosservanza dello strumento urbanistico. E per conseguenza, limitatamente a questo reato, è legittimo il sequestro preventivo disposto dal Gip.
Ne deriva che l'ordinanza impugnata, viziata da palese errore di diritto, va annullata senza rinvio, con l'effetto di ripristinare il sequestro preventivo dell'immobile, illegittimamente annullato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 OTTOBRE 2003.