Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/10/2002, n. 15158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15158 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
INN MEIE POPOLO IT I ANC15158/02 REPUBBL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto W SEZIONE SECONDA CIVILE at the assecpli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 7189/00 CALFAPIETRADott. Vincenzo - Cron. 35405 Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Consigliere - Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 3942 Consigliere DE JULIO Dott. SArio Ud.10/07/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti € 1.55 SEN T ENZA il sul ricorso proposto da: ANCELLIEDE A 7/11/17/23/ 29 E VIA COND VANESSA VIA INGHILTERRA CIRIE' 37/43 BORGARO, in persona dell'amm.re p.t. CANDIAN LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO CANCELLERIA MENGHINI, che lo difende unitamente all'avvocato GABRIELE BRUYERE, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente GIUSEPPE,REVIGLIONO FEDELI ROSA, domiciliati in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato DANIELE CIUTI, che li difende unitamente 2002 all'avvocato LORENZO PROFETA, giusta delega in atti;
1124 -1- controricorrenti avverso la sentenza n. 175/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 15/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito 1'Avvocato MENGHINI MARIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avvocato BALIVA MARCO che ha depositato delega rilasciata dall'Avvocato CIUTI DANIELE, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 18 dicembre 1995 SA LI e EP GL, proprietari di ap= partamenti di un edificio, sito in Borgaro Torinese, impugnarono,eccependone la nul- lità, la deliberazione dell'assemblea dei condomini, svoltasi il 15 novembre 1995, con la quale, con maggioranza semplice, era stato abolito il servizio di raccolta dei rifiuti e disposta la sigillatura degli sportelli di chiusura delle canne, nelle quali tali rifiuti venivano versati dagli alloggi, che avevano ingresso, come le loro unità immobiliari, dalle scale nn.17 e 29. A sostegno dell'impugnazione sostennero che la soppressione del servizio si sarebbe dovuta, invece, disporre con il consenso di tutti i condomini, o, 14 comunque, con una deliberazione adottata con la maggioranza qualificata prescritta per le innovazioni dall'art. 1120 del codice civile. Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiese il rigetto dell'impugnazione, preliminar- te, per difetto d'interesse degli attori e, in subordine, adducendo che la deliberazione assembleare era valida, perché per la soppressione del servizio di pre-raccolta dei ri- fiuti, come deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.11138 del 1995, non erano richiesti né il consenso unanime dei condomini, né una maggioranza qualificata (art.1120 e 1136, comma 5 cod.civ.), ma era sufficiente un voto di maggioranza sem- plice. Il Giudice unico del Tribunale, con sentenza dell'undici giugno 1997, ritenuto che la pronuncia della Corte di Cassazione, citata dal Condominio, riguardava una fattispe- cie diversa da quella oggetto della controversia, dichiarò la nullità della deliberazione e condannò il convenuto "al ripristino integrale del servizio di pre- raccolta dei rifiuti, relativo alle scale interessanti le unità immobiliari degli attori", avendo ritenuto che con la deliberazione si era inciso direttamente sul tale servizio e leso il diritto dei con- domini di fruire del manufatto, cioè dell'impianto di scarico, composto dalle canne e dalle camere di raccolta, senza prevedersi alcuna modalità alternativa di svolgimento del servizio stesso. Il soccombente propose impugnazione, cui resistettero gli attori, e la Corte d'appello di Torino, con sentenza (deliberata il 14 aprile 1998 e depositata il 15 febbraio 1999), ha confermato la decisione di primo grado. La Corte, con riguardo a quel che ancora interessa in sede di legittimità, ha escluso che il Tribunale avesse confuso i servizi di pre-raccolta e di raccolta rifiuti, essendosi riferito soltanto al servizio di pre-raccolta e ha,quindi, ritenuta infondata questa prima الل ه censura. Ha, invece, dichiarata inammissibile l'altra censura, perché non specifica, co- me prescritto dall'art.342 del codice di procedura civile, e ha, in particolare, osservato che,essendosi esposte nella pronuncia del Tribunale le ragioni per le quali erano inap- plicabili nella specie i rilievi contenuti nella sentenza n.1138 del 1995 della Corte di cassazione, richiamati dal Condominio, a sostegno della sua linea difensiva, quest'ul- timo non si sarebbe dovuto limitare a indicare il vizio da cui era affetta la decisione di primo grado, ma avrebbe dovuto porre a base del gravame uno specifico supporto ar= gomentativo che era, invece, del tutto mancato. Il Condominio ricorre per cassazione con tre motivi illustrati con una memoria. La LI e il GL resistono con controricorso. f MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, in relazione 360 n.5 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello omesso l'esame del motivo di gravame con cui si era chiesta dal Condominio la riforma della pronuncia di primo grado di sua condanna al ripristi- no integrale del servizio di pre-raccolta dei rifiuti con l'argomento che le canne di smaltimento non erano state affatto chiuse, ed erano state regolarmente usate. Con il secondo motivo,denunziandosi la violazione dell'art.342 del codice di procedu- ra civile, in relazione all'art.360 nn 3 e 5 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto generico il gravame proposto dal Condominio, senza considerare che, invece, era specifico e che, in ogni caso, la nul' lità', per inosservanza dell'onere della specificazione dei motivi, si era sanata con la costituzione degli appellati (in tal senso sent.sez.un.n.4991 del 1987). Entrambi i motivi sono fondati. Il primo, perché la Corte d'appello non risulta che abbia esaminato la censura esposta nell'atto d'impugnazione con la frase: "E' innanzi tutto incomprensibile la condanna del Condominio al ripristino integrale del servizio di pre-raccolta rifiuti nelle colonne di pertinenza degli odierni appellati là dove era pacifico ed ammesso dagli stessi atto- ri che le canne delle scale erano state regolarmente usate". Né l'obiezione dei
contro
- ricorrenti (secondo cui il Tribunale non aveva condannato il Condominio a ripristina- re il servizio di raccolta rifiuti e "a riaprire le mai chiuse canne in discorso", ma lo aveva condannato all'integrale ripristino del servizio di pre- raccolta rifiuti) non può indurre a conclusione diversa, perché la Corte era obbligata a pronunciarsi sulla cen' sura, sia pure per rilevarne eventualmente l'infondatezza. Il secondo motivo, perché l'appello era specifico, essendosi con esso non soltanto indicato il vizio da cui sarebbe stata affetta la sentenza di primo grado, ma anche esposti gli argomenti, che ne giustificavano, conseguentemente, la riforma. Nell'atto di impugnazione, infatti, dopo essersi genericamente richiamate le considerazioni con- tenute nelle difese svolte nel giudizio davanti al Tribunale, si era sostenuto che la de= liberazione dell'assemblea dei condomini, adottata con la maggioranza semplice, si sarebbe dovuta ritenere legittima, essendosi con essa disposta la soppressione non del servizio di raccolta dei rifiuti,ma di quello di pre-raccolta,non contemplato dal regola- mento tra i servizi condominiali, diversamente da quel che aveva affermato il Tribu- nale, nè raffigurante un'innovazione in senso tecnico"; e si era, altresì, precisato che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11138 del 1995, aveva enunciato il principio, erroneamente considerato inapplicabile al caso concreto, secondo cui "la deliberazio- ne dell'assemblea condominiale che disponga la chiusura delle canne pattumiere, mo- difica una modalità di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, per il quale dette canne non sono indispensabili,e può essere, perciò, adottata dalla semplice mag- ranza". Pertanto devono accogliersi i primi due motivi del ricorso, deve cassarsi, in relazione ad essi, la sentenza impugnata, e rinviarsi la causa per un nuovo esame ad altra sezio== r ne della stessa Corte d'appello, la quale dovrà pronunciarsi sui motivi di gravame non esaminati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il terzo motivo del ricorso resta assorbito. P. T. M. la Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Roma 10 luglio 2002. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott. V.Calfapietra) (dott. A. Vella) Awawell IL CANCELLIERE 01 109T 129,11 Paolo Talarico Talarico 4567 20,66 169.77 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Rome 28 OTT 2002 2 IL CANCELLIERE C1TERE 8 GEN 4. 3601 2 suro