Sentenza 27 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva. (Fattispecie relativa ad operazioni di esportazione verso l'Iran di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione, reato previsto dall'art. 16, comma primo, D.Lgs. n. 96 del 2003, nella quale la S.C. ha osservato che l'intervento del Reg. UE n. 2015/1861, che ha escluso tale nazione dall'elenco dei Paesi soggetti a restrizioni commerciali, rappresenta un requisito del fatto descritto dalla norma penale e non rientra, perciò, nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen., non essendo riconducibile al meccanismo della "norma penale in bianco", che opera solo in relazione ad atti sottoordinati nella gerarchia delle fonti).
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La massima In tema di successione di leggi penali, la modificazione in melius della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se attiene a norma integratrice di quella penale. (Fattispecie, in tema di dichiarazione infedele, in cui la Corte ha affermato che il parametro di calcolo dell'imposta Ires, modificato dall' art. 1, comma 61, l. 28 dicembre 2015, n. 208 , non è norma integratrice della fattispecie penale, lasciando del tutto immutati gli elementi costitutivi e la soglia di punibilità del reato previsto dall' art. 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 - Cassazione penale , sez. III , 29/01/2019 , n. 11520). …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2017, n. 28681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28681 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2017 |
Testo completo
286 8 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. зло Silvio Amoresano up 27 gennaio 2017 Gastone Andreazza Enrico Mengoni R.G. n. 37390/2016 Alessandro M. Andronio - Relatore - Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano dell'11 aprile 2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1.-Con sentenza dell'11 aprile 2016, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 5 dicembre 2014, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 2003, per avere, nella sua veste di amministratore delegato della società OPM Italia s.r.l., con la presentazione della dichiarazione di esportazione del 21 settembre 2012, effettuato operazioni di esportazione di beni a duplice uso, civile e militare, senza la prescritta autorizzazione.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. -2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 2 cod. pen., sulla premessa che oggetto dell'imputazione erano valvole a globo destinate a essere utilizzate nell'ambito di un progetto in Iran. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 2015/1861, che ha disposto la soppressione degli artt. 2 e 3 del precedente regolamento UE n. 2012/267, concernente le restrizioni relative ai beni elencati negli allegati I, II, III, in tema di esportazioni commerciali con l'Iran, tale paese non rientra più nell'elenco della cosiddetta black list. Ne consegue per la difesa che attualmente non c'è più - necessità di autorizzazione per l'esportazione di merci a doppio uso verso tale nazione e che tale regime, essendo favorevole al reo, deve essere ritenuto retroattivo.
2.2. In secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione in relazione alla mancata - considerazione dell'insussistenza del dolo, avendo la società dell'imputato presentato sia la dichiarazione di esportazione sia la relativa fattura, non avendo tentato di nascondere la destinazione e la consistenza della merce, la quale non rivestiva comunque la qualifica di merce a "doppio utilizzo" civile e militare. Né il dolo potrebbe essere individuato a partire dalla diffida ministeriale emanata, che era stata ignorata dall'imputato. 2.3. - In terzo luogo, si deducono vizi della motivazione in relazione alla qualificazione della merce come "a duplice uso". CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. 13.1. - Il primo motivo di doglianza - con cui si lamenta la mancata applicazione del principio della retroattività della norma penale più favorevole, di cui all'art. 2 cod. pen., sul rilievo che attualmente l'Iran non rientrerebbe fra gli Stati della blacklist in relazione ai quali è necessario dotarsi di autorizzazione per l'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso è infondato. La norma incriminatrice dell'art. 16 del decreto legislativo n. 96 del 2003 sanziona chiunque, ai sensi del regolamento CE n. 2000/1334 e dello stesso decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione,: Al 2 ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false. Il regolamento CE n. 2009/428, che costituisce la "rifusione", per ragioni di chiarezza, del precedente regolamento n. 2000/1334, prevede all'art. 4, per alcune categorie di prodotti a duplice uso civile e militare, che l'esportazione è subordinata ad un'autorizzazione nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l'esportatore sia stato informato» dalle autorità nazionali che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Al momento del compimento del reato per il quale si procede (21 settembre 2012), nell'elenco di tali paesi (c.d. black list) era incluso l'Iran, il quale ne è attualmente escluso, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 2015/1861, che ha disposto la soppressione degli artt. 2 e 3 del precedente regolamento UE n. 2012/267, concernente le restrizioni relative ai beni elencati negli allegati I, II, III, in tema di esportazioni commerciali con l'Iran. Dal quadro appena delineato emerge che l'esclusione delle restrizioni per le esportazioni con l'Iran non deriva da una modificazione del precetto penale in quanto tale, contenuto nell'art. 16 del d.lgs. n. 96 del 2003, né da una modificazione degli elenchi delle categorie di beni "a duplice uso" sottoposti ad autorizzazione, né tanto meno da una modificazione generale del regime autorizzatorio. Deriva, invece, dal regolamento UE n. 2015/1861, che, con decorrenza dalla sua data di applicazione fissata dalla Com. 16 - gennaio 2016, n. 2016/C151/01 nel 16 gennaio 2016 - ha escluso l'Iran dalla black list. Si tratta, dunque, dell'intervento di una fonte sovranazionale che rappresenta un requisito del fatto descritto nel precetto penale e non rientra, perciò, nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen., non essendo riconducibile al cosiddetto meccanismo della "norma penale in bianco", che opera solo in relazione ad atti sottoordinati nella gerarchia delle fonti (per una fattispecie analoga, in tema di sistemi tariffari per l'importazione, cfr. Sez. 3, n. 40551 del 25/06/2014, Rv. 260757). Deve dunque ribadirsi il principio secondo cui, in tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 16/01/2008, Rv. 238197). Ed è significativo che tale principio sia stato affermato dalle sezioni unite in relazione all'adesione della Romania all'Unione europea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei;
situazione che non ha determinato la non punibilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato commesso dagli stessi prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del 3 Trattato di adesione, in quanto quest'ultimo e la relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare la situazione di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, senza che tuttavia tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso (in senso analogo, ex plurimis, Sez. 1, n. 12918 del 13/03/2015, Rv. 263367; Sez. 3, Sentenza n. 15481 del 11/01/2011, Rv. 250119, riferita alla diversa fattispecie della riperimetrazione di aree naturali protette).
3.2. Il secondo motivo di doglianza con cui si lamentano vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo - è inammissibile per genericità. La difesa si limita ad asserire che la società dell'imputato avrebbe presentato sia la dichiarazione di esportazione sia la relativa fattura, non avendo tentato di nascondere la destinazione e la consistenza della merce, ma non contrasta adeguatamente, sul piano logico, la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emergono due dati decisivi ai fini del riconoscimento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il primo è rappresentato dal fatto che, nella dichiarazione del 21 settembre 2012, il materiale oggetto di esportazione era indicato come parti di macchine non nominate, mentre nella fattura si parlava espressamente di valvole a globo;
e proprio tale riferimento della fattura aveva attivato la procedura di controllo, con l'emanazione di diffida con la quale l'esportatore era stato avvisato della necessità di dotarsi di autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico. Il secondo è rappresentato dal fatto che la stessa società aveva precedentemente tentato senza successo l'esportazione degli stessi beni presso un diverso ufficio doganale, con conseguente diffida a dotarsi di autorizzazione. -3.3. Del pari generico è il terzo motivo di doglianza, basato sulla mera asserzione dell'esistenza di vizi della motivazione in relazione alla qualificazione della merce come "a duplice uso". La difesa non contrasta la corretta argomentazione della Corte d'appello secondo cui la merce doveva essere considerata "a duplice uso" civile e militare in conseguenza dell'attività istruttoria svolta dal Ministero;
attività della quale l'autorità doganale si è limitata a recepire i risultati, effettuando riscontri di tipo formale-documentale.
4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Amoresano Alessandro M. Androniq Aen dilАе DEPOSITATA IN CANCELLERIAL -ŷ GIU 2017 4 CANCELLERE L Luana Mariani