Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
AULA "A"0 3 07 6 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo Presidente R.G.N.10209/98 SCIARELLI Consigliere R.G. N. 12635/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Francesco Ant. MAIORANO Consigliere Cron.6385 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.18.12.2000 da 1) - MIN I S TERO DELL' I NT E RNO 2) M I N I STER O DE L TE S ORO in persona dei rispettivi Ministri p.t., ex lege rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e preso la stessa dom.ti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrenti -
contro
OL CA GE EL rapp.ta e difesa dall'avv. Carmelo Biondo, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 66, 5513 1 presso l'avv. Vincenzo Rinaldi, giusta delega in calce al controricorso, - controricorrente e da OL CA GE EL rapp.ta e difesa dall'avv. Carmelo Biondo, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 66, presso l'avv. Vincenzo Rinaldi, giusta delega in calce al controricorso con ricoro incidentale, - ricorrenti incidentale- contro 1) - M IN I S TE R O DELL' INTERNO 2) - MIN I S TERO DEL TE S ORO intimati avverso il ricorso incidentale l'annullamento della sentenza del Tribunale di per ST n. 00011/98 del 28.01/18.02.1998, R.G. n. 00030/97, notificata il 09 aprile 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il resto. Svolgimento del processo 2 a Con sentenza del 29 gennaio/05 febbraio 1997 il Pretore di ST accoglieva la domanda proposta da AL AN LL contro il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro e riconosceva alla LL l'indennità di accompagnamento con decorrenza I° giugno 1995. Il Tribunale di ST, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosceva il medesimo diritto con decorrenza I° giugno 1994; spese del grado per metà compensate tra le parti e per metà a carico dei Ministeri appellati. Osservava il Tribunale: la consulenza tecnica espletata in secondo grado, a sostanziale conferma della relazione peritale di primo grado, aveva riconosciuto il grave stato invalidante dell'assistito ed aveva soltanto retrodatato il diritto alla indennità di accompagnamento al I° gennaio 1994, ancorché in motivazione la retrodatazione era indicata al 1° giugno 1994, sicché in tal senso andava accolto l'appello proposto dalla LL. Ricorrono per cassazione i due Ministeri con tre motivi di censura. LL AL AN si è costituita con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad unico motivo. 3 Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro non si sono costituiti avverso il ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso i due Ministeri denunziano violazione delle norma sulla competenza (artt. 25 c.p.c. e 6 e 7 del r.d. n. 1611 del 1933), nonché circa un punto decisivo delladifetto di motivazione controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 2 e 5, c.p.c.: il giudice di appello aveva omesso ogni pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di ST, essendo competente per ragioni di foro erariale il Tribunale di Messina. Con il secondo motivo di ricorso i due Ministeri denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 161 c.p.c., nonché difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. e 5, c.p.c.: il Tribunale di ST aveva omesso ogni motivazione sulla eccepita inesistenza della sentenza appellata, che risultava sottoscritta dal vice pretore onorario in luogo del giudice, pretore del lavoro, che l'aveva pronunciata. * Con il terzo motivo di ricorso i due Ministeri denunziano violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 4 4 689 del 1994, nonché difetto assoluto di motivazione circa controversia, ai sensi un punto fondamentale della dell'art. 360, nn. 3 e 51 c.p.c.: il Tribunale di ST aveva omesso qualsiasi pronuncia sull'eccepito difetto di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti in luogo della Regione del Ministero del Tesoro nei rispettivi casi previsti dall'art. 3, comma 5, del d.p.r. n. 689 del 1994; nel caso di specie, trattandosi di accertamento del requisito sanitario di esclusiva competenza della Commissione medica presso la USL, la legittimazione passiva era delle Regione con esclusione allo stesso titolo di quella del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Interno. Il primo motivo di ricorso è fondato. E' stato infatti ritenuto ( Cass. 28 dicembre 1999, 14629, Cass. nn. 457 del 1995 e 4734 del 1994) che n. l'applicabilità anche nel rito del lavoro delle regole del foro erariale (art. 25 c. p. C. e 6 e 7 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) comporta che l'appello avverso la sentenza pretorile nella controversia in cui sia parte una amministrazione dello Stato, debba essere proposto al tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio si trovadell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Poiché l'incompetenza del Tribunale di h 5 1 ST era stata eccepita in via pregiudiziale nella memoria di costituzione in appello da parte dell'Avvocatura dello Stato, alla stregua dell'art. 34 del codice di procedura civile nel testo in vigore dal 30 aprile 1995, la Corte deve cassare la pronuncia resa dal giudice d'appello irritualmente adito, dichiarando la competenza dei giudice che avrebbe dovuto essere adito secondo le regole del foro erariale. La integrale caducazione della sentenza impugnata causa della violazione delle norme sulla competenza, a determina l'assorbimento di ogni altra questione proposta. dell'art. 385, secondo comma, c. p. c., le Ai sensi spese dei pregressi gradi di merito e del presente giudizio vengono compensate tra le parti. B. Q. M. C o r t e riunisce i ricorsi, accoglie il la primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso e il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza della Corte di Appello di Messina e interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente Guglielmo Sciarelli beylichen branch Giovanni Mazzarella Giovan illa parella °/ 6 IL COLLABORATORE CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, -2 MAR. 2001 IL COLLABORATORE DI CAS EMA DI CANCELLERIA S E R P U S I O N Z