Sentenza 28 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/04/2001, n. 6146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6146 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I A D AULA "B" 0 UFFICIO COPIE 3 S , 1 S 3 . O 5 A L T T Richiesta copia studio L R IL SOLE 24 ORE . , O A A N ' B S L dal Sig. I E L 3 P D E per diritti L. 3000 7 S - D I A 8 T N - I 28 APR. 2001 S S 1 G N 1 O O E P S A IL CANCELLIERE E M 6 /01 I I D G A E 6 A G , REPUBBLICA LTALIANALIAN D E O O T L E R T T T I S 4 A R N I I L E G IN NOME DEL OOPOL ALIANO S L D E E E R 1 6 14 O PRE A DI CASSAZIONE61 D R.G.N. 6388/2000 SEZIONE LAVORO 7113/2000 OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Mileo Vincenzo Presidente Cron. 13695 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Federico Roselli Consigliere Ud. 21 feb- Dott. Paolo Stile Consigliere braio 2001 Dott. Bruno Balletti Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: De UC NG, elettivamente domiciliato in Roma, via del Vigno- la n. 5, studio avv. Ciro Sindona, presso l'avv. Sabino Tomei che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente contro società E.T.S. Electric & Telephone System S.p.A., elettivamente domi- 860 ciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, studio avv. prof. Ar- turo Maresca, presso l'avv. Bruno Calamaro che la rappresenta e difen- de giusta delega in atti;
1 Л controricorrente avverso la sentenza n. 1296/99, decisa il 1° dicembre 1999 e pub- blicata il 7 dicembre 1999, resa dal Tribunale di Nola nel proce- dimento n. 775/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Sabino Tomei nell'interesse del ricorrente De UC NG;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, ha concluso per la declaratoria di inammis- sibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 25 giugno 1997, De UC NG conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Nola in funzione di Giudice del La- voro la società E.T.S. Electric & Telephone System S.p.A., al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento a lui intimato con lettera 7 maggio 1997, con ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna della datrice a corrispondere le indennità di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Esponeva al riguardo di essere stato destinato a tagliare l'erba e pulire il magazzino in sostituzione del precedente incarico di giuntista guardiafili, a seguito di un diverbio con l'assistente di cantiere, e di essere stato di poi individuato tra il personale in esubero pur se l'esperienza professionale maturata come guar- diafili e impiantista rendevano il licenziamento in contrasto con 2 le esigenze tecnico produttive dell'azienda. - Contestava ancora la sussistenza di una riduzione dell'attività produttiva atteso che l'azienda affidava l'esecuzione dei suoi la- vori in subappalto. Il Giudice adito, con sentenza n. 366/98 in data 25 giugno - luglio 1998, respingeva la domanda. Interponeva appello il De UC e in esito il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1296/99 emessa in data 1 7 dicembre 1999, re-- spingeva il gravame e così motivava la decisione. Osservava che il criterio per la scelta dei lavoratori da conside- rarsi in esubero era stato concordato con le organizzazioni sinda- cali e il De UC, attesi gli scadenti risultati conseguiti nello svolgimento di mansioni di più elevato contenuto professionale, denotava una scarsa attitudine alla riconversione. Affermava essere inammissibili le censure formulate in ordine alla mancata individuazione di criteri applicativi di quello selettivo e in ordine al mancato rispetto del incombenti procedurali, sicco- me formulate solamente in grado di appello. Affermava esser del pari inammissibile, siccome non esplicitamente formulata nel corso del giudizio di primo grado, la censura attinente al preteso ca- rattere discriminatorio del licenziamento. Avverso la sentenza, notificata il 28 dicembre 1998, propone ri- corso per cassazione De UC NG, con due distinti atti, ri- spettivamente notificati in data 9 febbraio 2000 e 16 marzo 2000; deduce a sostegno cinque motivi;
provvede in data 3 aprile 2000 3 al deposito del secondo ricorso. La società E.T.S. Electric & Telephone System S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 3 aprile 2000, rilevando in pri- mis l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta;
depo- sita memoria ai sensi dell'art. 378 cpc. Il ricorrente deposita note contenenti osservazioni alle richieste del P.G. che, in esito all'orale discussione, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso, siccome tardivamente notificato ri- spetto al termine breve. MOTIVI DELLA DECISIONE disporre la riunione dei procedimenti n. Si deve anzitutto 6388/2000, iscritto a seguito di deposito del ricorso notificato da De UC NG in data 16 marzo 2000 e n. 7113/2000, iscritto a seguito di deposito da parte della società E.T.S. Electric & Te- lephone System S.p.A. dei controricorsi tempestivamente notifica- ti dalla stessa avverso i due ricorsi che il De UC ha notifica- to, rispettivamente, in data 9 febbraio 2000 e 16 marzo 2000. Si deve quindi verificare preliminarmente la procedibilità dell'unico ricorso, quello appunto notificato il 16 marzo 2000, depositato in cancelleria il 3 aprile 2000. Si chiarisce al riguardo che il De UC, come risulta dalla co- pia prodotta dall'odierna controricorrente (doc. 23), ha notificato in data 9 febbraio 2000 ricorso per cassazione avverso la sentenza in premessa, senza provvedere a deposito ai sensi dell'art. 369 cpc. Л "Dal combinato disposto degli art. 369 e 387 c.p.c. si ricava l'ammissibilità della proposizione, nel rispetto dei termini di legge, di un nuovo ricorso per cassazione in sosti- tuzione di altro che non sia già stato dichiarato inammissibi- le o improcedibile. E tuttavia il nuovo ricorso non può con- tenere ulteriori motivi di censura, dovendosi ritenere che il diritto di impugnazione si sia esaurito con la proposizione del primo ricorso, anche se il termine di impugnazione non sia ancora scaduto" (Cass. civ., sez. V, 8 marzo 2000, n. 2607, conf. ex plu- ribus Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12149, Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1998, n. 2330, Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 1995, n. 12844, Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 1995, n. 12844 Peraltro "il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dal- l'art. 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica" (Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1997, n. 11118, conf. Cass. civ., sez. II, 8 aprile 1995, n. 4108, Cass. civ., sez. III, aprile 1992, n. 4366). Atteso che il deposito del ricorso notificato il 16 marzo 2000 è avvenuto solamente il 3 aprile 2000 e quindi ben oltre la scadenza del termine di gg. 20 dalla prima notifica, risalente al 9 feb- braio 2000 e pienamente valida siccome effettuata al procuratore costituito, si deve dichiarare l'improcedibilità. 5 La pronuncia in tal senso assorbe ogni ulteriore rilievo circa gg.l'ammissibilità del ricorso, notificato quando il termine di 60 dalla notifica della sentenza, avvenuta il 28 dicembre 1999, era longe et ultra trascorso. Nessuna disposizione va data in ordine al procedimento n. 7113/98, atteso che la società controricorrente non ha avanzato domanda ve- runa e sì è limitata a chiedere la declaratoria di inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte: Riunisce i procedimenti n. 6388/2000 e 7113/2000. Dichiara improcedibile il ricorso n. R.G. 6388/2000. Dichiara non luogo a provvedere sul procedimento n. 7113/2000. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li- quidate in lire 25.000 oltre a lire 4.000.000 per onorario. Roma, 21 febbraio 2001 IL PRESIDENTE: V ents Miles IL CONSIGLIERE ESTENSORE;
Alberner har LIERE sia I D , IL CANCELLIERE) O L L O Depositato in Cancelleria B 3 I 3 D oggi, 28 APR. 2001. 5 0 1 . . A N T S IL CANCELLIERE R S 3 A A ' 7 T L - , L 8 A - E S 1 D E 1 P I S S I E N N E G S G A G O I T E S A L A O D O P A T E 6 . L M T I I L O R E R A I T D D D S I E O G T E N R E S E