Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
Anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'omesso avviso della richiesta d'archiviazione del P.M. alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità "ex" art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, che può essere fatta valere con ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 2813 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2813 Anno 2013 Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO Relatore: GRASSO GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da: 2,) GUASTINI GIACOMO N. IL 17/04/1966 * C/ 4) SBANCHI MARCO N. IL 03/08/1964 avverso il decreto n. 309/2010 GIUDICE DI PACE di PISTOIA, del 17/01/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; lette/spat.i.te le conclusioni del PG Dott. A.e r ktico (LA gm/JLAA”LA V, ^14 2.4″v -4 Udit i difensor Data Udienza: 30/11/2012 FATTO E DIRITTO 1. Il Giudice di Pace di Pistola, con provvedimento depositato il 17/1/2011, dispose l'archiviazione del procedimento concernente le indagini preliminari per il reato di cui all'art. 590.cod. pen., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2008, n. 43754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43754 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 06/11/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1467
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 041753/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR RO AF N. IL 19/02/1948;
contro
2) DO EN N. IL 25/03/1965;
avverso ORDINANZA del 30/01/2007 GIUDICE DI PACE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Avverso il decreto di archiviazione emesso in data 30 gennaio 2007 dal Giudice di pace di Milano nel procedimento penale a carico di EN CE, indagato per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. commessi il 13 giugno 2003, ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa AR MA RA deducendo la omessa notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero.
Il ricorso è fondato.
Infatti non risulta notificato alla parte offesa l'avviso di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 17, comma 2, pur avendo il AR nella querela dichiarato di volere essere informato in ordine alla eventuale richiesta di archiviazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso con riferimento alla normativa concernente il procedimento di archiviazione dinanzi al GIP ed applicabile anche al procedimento dinanzi al Giudice di pace ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, tale omissione configura una nullità
deducibile con ricorso per cassazione.
Si tratta, invero, della violazione del disposto dell'art. 127 c.p.p., comma 5, ovvero della violazione del principio del contraddittorio e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione.
Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008