Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REVISIONE PROFESSIONISTI VENETI RPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che la difende unitamente all'avvocato CLAUDIO TONIOLO, giusto margine in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1619/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 18/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/03 dal consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. La "Revisione Professionisti Veneti R.P.V. srl ", in persona del legale rappresentante, ricorre contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero ha depositato un mero "atto di costituzione".
1.2. In fatto, la società invoca la restituzione delle somme pagate negli anni dal 1985 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese, sul presupposto della contrarietà della stessa alla normativa comunitaria.
Il Tribunale adito ha accolto totalmente la domanda. La Corte di Appello, invece, investita dall'ufficio finanziario, ha riconosciuto il diritto al rimborso soltanto per le somme pagate per le annualità 1990, 1991 e 1992, sul rilievo che, per le altre annualità, non risultava presentata la istanza di rimborso nel termine di decadenza triennale.
1.3. A sostegno del ricorso, la società lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto tempestive le istanze di rimborso soltanto per alcune annualità e non per altre.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso appare privo di fondamento. La motivazione della sentenza impugnata non presenta il vizio denunciato. Infatti, la Corte d' Appello ha specificato che la società ha prodotto copia:
a) di una prima istanza di rimborso, relativa a tutte le annualità in contestazione, priva di qualsiasi rilevanza, in mancanza della prova della sua effettiva presentazione;
ha precisato, altresì che "il provvedimento di rigetto dell'Intendenza di Finanza di Vicenza datata 30.10.1991 è in proposito, privo di valenza probatoria, non contenendo alcun dato di riferimento a detta istanza" (p. 13 della sentenza impugnata);
b) di una seconda istanza "spedita all'intendenza di finanza di Vicenza il 21.6.1993 e recapitata il giorno successivo", tempestiva soltanto in relazione ai versamenti effettuati nel 1990, 1991 e 1992 (p. 14).
Conseguentemente, il giudice a quo ha riconosciuto il diritto al rimborso soltanto per le ultime tre annualità.
La ricorrente eccepisce che dal contenuto del provvedimento di rigetto dell'Intendenza di Finanza i giudici di appello avrebbero dovuto ricavare la prova della effettiva presentazione della prima istanza. Il rilievo, però, attiene alla valutazione del contenuto del documento e, quindi, al merito.
Peraltro, sul punto vi è la secca affermazione della Corte di appello che esclude che il provvedimento faccia riferimento alla istanza asseritamente presentata nei termini di decadenza. L'eventuale non corrispondenza al vero di tale assunto avrebbe dovuto essere eccepito come errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.. Tutti gli altri richiami ai documenti prodotti attengono al merito della causa e, quindi, non possono essere presi in considerazione da questa Corte.
2.2. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per spese in assenza di qualsiasi valida attività processuale della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004