Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2004, n. 26846
CASS
Sentenza 29 aprile 2004

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Massime1

L'obbligo per il giudice di disporre la traduzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, sussiste solo quando al momento della emissione e notifica del provvedimento, emerga in modo certo dagli atti del procedimento la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino straniero (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che fosse esclusa l'esistenza della prova certa della mancata conoscenza dell'italiano da vari elementi, desumibili dalle circostanze dell'interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen., avvenuto con l'intervento di un interprete e del difensore e nel corso del quale lo straniero aveva dichiarato di essere presente in Italia da otto mesi e di non comprendere bene la lingua italiana).

Commentario1

  • 1Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024

    L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2004, n. 26846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26846
Data del deposito : 29 aprile 2004

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