Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/1999, n. 4097
CASS
Sentenza 24 aprile 1999

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Con gli accordi che concludono la procedura di mobilità, i sindacati e il datore di lavoro possono concordare sull'individuazione di criteri di scelta, ma non indicare concretamente i singoli lavoratori da porre in mobilità, giacché i suddetti accordi sono direttamente efficaci nei confronti dei datori di lavoro e soltanto indirettamente possono incidere, attraverso l'applicazione dei criteri di scelta concordati, sui singoli rapporti di lavoro.

Commentario1

  • 1Criteri di scelta
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Eleonora Pini ed aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Il problema dei criteri di scelta tra lavoratori si pone nel caso di esuberanze riferibili non a singole e predeterminate posizioni lavorative, ma a un gruppo indifferenziato di lavoratori. In tali casi, è necessario individuare, tra i diversi lavoratori potenzialmente colpiti dall'esuberanza, quali collocare in mobilità o sospendere in CIG. Ciò inevitabilmente avviene attraverso criteri di selezione, che il legislatore non vuole lasciare alla libera discrezione del datore di lavoro (anche perché, se così fosse, l'esuberanza del personale si ridurrebbe a pretesto per l'eliminazione di lavoratori …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/1999, n. 4097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4097
Data del deposito : 24 aprile 1999

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