Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2016, n. 41489
CASS
Sentenza 24 maggio 2016

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In tema di demolizione di manufatto abusivo, l'accertamento da parte del giudice della legittimità dell'eventuale provvedimento di sanatoria intervenuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna è necessariamente condizionato all'apertura del procedimento di esecuzione dell'ordine di demolizione (attivato dalla richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione da parte dell'interessato o dallo stesso P.M.), dovendosi escludere che prima di tale momento il P.M. possa avanzare, in via principale, richieste di mero accertamento o aventi funzioni "esplorative". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse dell'istanza del P.G. di disapplicazione dei provvedimenti di concessione in sanatoria dell'immobile abusivo colpito da un ordine di demolizione, in assenza di una richiesta di revoca dell'ordine medesimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2016, n. 41489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41489
    Data del deposito : 24 maggio 2016

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