Sentenza 24 maggio 2016
Massime • 1
In tema di demolizione di manufatto abusivo, l'accertamento da parte del giudice della legittimità dell'eventuale provvedimento di sanatoria intervenuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna è necessariamente condizionato all'apertura del procedimento di esecuzione dell'ordine di demolizione (attivato dalla richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione da parte dell'interessato o dallo stesso P.M.), dovendosi escludere che prima di tale momento il P.M. possa avanzare, in via principale, richieste di mero accertamento o aventi funzioni "esplorative". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse dell'istanza del P.G. di disapplicazione dei provvedimenti di concessione in sanatoria dell'immobile abusivo colpito da un ordine di demolizione, in assenza di una richiesta di revoca dell'ordine medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2016, n. 41489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41489 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2016 |
Testo completo
4 1 4 8 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez 1381 Composta da Renato Grillo C.C. 24/05/2016 - Presidente - R.G.N. 40233/2014 Oronzo De Masi Enrico Manzon Relatore - Gastone Andreazza Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento nei confronti di : De EL SA, n. a Casal di Principe, n. il 31/08/1937; avverso la ordinanza del Corte di Appello di Napoli in data 07/01/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S. Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile l'istanza dello stesso P.G. di disapplicazione dei provvedimenti di concessione in sanatoria illegittimamente rilasciati a CH LI, figlia della condannata deceduta De EL SA, perché fondati sul falso presupposto del completamento delle opere in data 31/12/2003. 2. Con un unico motivo contesta la carenza di interesse assunta dal provvedimento a presupposto della dichiarata inammissibilità, derivando invece l'interesse dalla necessità di esecuzione del provvedimento di demolizione contenuto nella sentenza passata in giudicato;
in particolare, di fronte ad un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, il giudice dell'esecuzione è tenuto a valutarne la conformità o meno alla legge né la disapplicazione è conseguente solo ad un' istanza di revoca dell'ordine di demolizione, potendo essere richiesta anche dal P.G. procedente.
3. In data 06/05/2016 ha presentato memoria il difensore di CH LI chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. Il P.G. ricorrente si duole sostanzialmente del fatto che la Corte territoriale abbia escluso un proprio interesse alla declaratoria di illegittimità, con conseguente disapplicazione, del provvedimento di sanatoria atteso che un tale provvedimento amministrativo osterebbe all'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui alla sentenza di condanna nei confronti di De EL SA, rientrando inoltre pur sempre nei poteri del giudice dell'esecuzione quello di controllare la sussistenza dell'indefettibile presupposto, per l'operatività della sanatoria, dato dalla legittimità della stessa. Ciò posto, è assunto certamente incontroverso quello per cui l'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione adottato dal giudice con la condanna per gli illeciti edilizi, e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria con il rilascio della relativa concessione, sempre che il giudice riscontri la legittimità dell'atto concessorio sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio;
solo in tale ipotesi, infatti, si determina una situazione giuridica nuova che rende incompatibile la sopravvivenza dell'ordine demolitorio e ne legittima la revoca o la modifica in fase esecutiva (per tutte, Sez. 3, n. 40475 del 28/09/2010, Ventrici, Rv. 249306; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, 2 Vuocolo, Rv. 232642; Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003, P.G. in proc. Ciavarella, Rv. 224346). Tuttavia, allo stesso tempo, il potere giudiziale dell'accertamento in ordine alla legittimità о meno del provvedimento concessorio in sanatoria è necessariamente condizionato all'apertura di un procedimento di esecuzione (attivato dalla richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione da parte dell'interessato) dovendo escludersi, come già affermato in passato da questa Corte, che per il P.M sia possibile avanzare in via principale richieste di mero accertamento o aventi funzioni meramente esplorative (così Sez. 3, n. 46647 del 17/10/2007, Sabino, Rv.238256) prima ancora della messa in esecuzione del provvedimento stesso;
sicché, in altri termini, il sindacato in ordine alla legittimità del provvedimento non può che avvenire in via incidentale nell'ambito, appunto, del procedimento di esecuzione. Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato laddove, conformandosi ai principi appena rammentati, lo stesso ha appunto escluso, a fronte dello stato di "quiescenza" dell'ordine, non ancora posto in esecuzione dal P.G. (sicché nessuna richiesta di revoca è stata ancora formulata), la possibilità di un sindacato in via incidentale della sanatoria al contempo,e conseguentemente, rilevando la carenza di interesse del P.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016 Il Presidente Il Consignere extensore Renato Grillo Gastone Andreazz DEPOSITATA IN CAVICELLERIA - 4 OTT 2016 IL ANDEN ERE Luana Mariani 3