Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POP02 35 /01 Aula A REPUBBLICA T ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.20201/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.4431 Dott. Antonio LAMORGESE FILADORO Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo Ud. 05/12/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio -dal Sig. -SOLE 24 ORE CA IA, elettivamente domiciliato in Roma, via per diritti L. 6000 #13 FEB. 2001 S. Costanza n. 27, presso l'avv. Armando Montemarano, IL CANCELLIERE che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Andrea AN;
ricorrente CANCELLERIA contro s.p.a. CASSA DI RISPARMIO di PISA, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, comm. Renato Buoncristiani, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9, presso l'avv. prof. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Arturo Maresca, che lo rappresenta e difende giusta Richiesta copia studio DIRITTI DI delega in atti;
dal Sig. D'AMATI per diritti L. 6000 19 FEB. 2001 5189 IL CANCELLIERE - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di SA del 14 N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIEFFICIO gennaio-10 febbraio 1998, n. 108, nella causa RGAC n. Rilasciata cop a legale 2:49. MARESCH 2590 del 1995, cron. 804; per giritti L. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica il 22 FEB. 2001 IL CANCELLIERE udienza del 5 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udito l'avv. Andrea AN e IZ TI UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale Zandri, per delega avv. prof. Maresca;
al Sig. MONTEMARAM> Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore per diritti ✓ #23 FEB 2001 Generale Dott. Marcello Matera, il quale ha concluso IL CANCELLIERE per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 10 febbraio 1998, il Tribunale di SA rigettava l'appello proposto da IA AR avverso la decisione del locale TO che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere l'adeguamento della pensione integrativa a carico del Fondo della Cassa di し Risparmio di SA (istituita con lo scopo di garantire al personale in quiescenza l'integrazione delle prestazioni erogate dall'NP fino al raggiungimento retribuzione percepita del 758 dell'ultima A dall'iscritto ragguagliabile ad anno, calcolata sulla base del pari grado ancora in servizio). Nel caso di specie, dopo trentotto anni di lavoro 2 dipendente prestato presso tale Banca, il AR aveva cessando dal iniziato a lavorare presso la ICCRI, raggiungimento del servizio nel 1988, al sessantacinquesimo anno di età. La pensione NP gli era stata liquidata prima sulla base del minimo (essendo egli in attività di lavoro) e quindi, alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro (1988) sulla retribuzione superiore percepita nel secondo periodo, tenendo conto dell'intero periodo lavorato, A seguito dello sfondamento dei tetti pensionistici, conseguente alla decisione della Corte Costituzionale n. 72 del 1990, 1'NP aveva però riconosciuto al AR una pensione di molto superiore a quella in anche gli precedenza erogata, corrispondendogli arretrati a far data dal 1988. A seguito di ciò, il Fondo della Cassa di Risparmio di SA aveva ritenuto di ridurre la propria integrazione, calcolandola sui 35/40 della pensione liquidata in effetti dall'NP. Avendo corrisposto nel corso degli anni importi superiori a tali differenze, richiedeva al pensionato la restituzione di quanto corrisposto in più nel periodo dal 1988 al 1992. Il AR, dal canto suo, riteneva invece che secondo il regolamento istitutivo del Fondo, risalente al 1974, 3 l'ammontare dell'integrazione dovesse essere calcolato non già sulla base dei 35/40 della pensione effettivamente corrisposta dall'NP (determinata anche in considerazione delle retribuzioni più elevate corrisposte dall'ICCRI), ma della pensione virtuale che gli sarebbe spettata se avesse cessato di lavorare nel momento in cui, nel 1978, aveva lasciato la Cassa di Risparmio di SA (quindi senza tener affatto conto delle retribuzioni maggiori da ultimo percepite nel nuovo rapporto di lavoro). Il TO di SA, come già precisato, aveva rigettato la domanda del AR. Il Tribunale confermava la decisione del primo giudice. Osservavano i giudici di appello che l'art. 2 comma 4 del regolamento istitutivo del Fondo, del 1974, si riferisce -in considerazione del suo chiaro tenore letterale- alla pensione effettiva, e non a quella virtuale, a carico dell'NP, laddove prevede che:" ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché ai fini del calcolo delle pensioni integrative, le prestazioni dell'NP si considerano limitatamente alla quota di esse corrispondente al periodo di servizio prestato presso la Cassa di Risparmio di SA e/o riconosciuto utile ai fini della pensione complessiva garantita dal presente regolamento, con un massimo di trentacinque anni". Il Fondo non può detrarre l'intera pensione NP, per determinare l'integrazione spettante all'ex dipendente, ma deve tener conto solo della quota di anni lavorati presso la CIRP, secondo quanto previsto dall'art.2 comma IV del regolamento del 1974: "Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché ai fini del calcolo delle pensioni integrative, le prestazioni dell'NP si considerano limitatamente alla quota di esse corrispondente al periodo di servizio prestato presso la Cassa di Risparmio di SA e/o riconosciuto utile ai fini della pensione complessiva garantita dal presente Regolamento, con un massimo di trentacinque anni". La maggior retribuzione corrisposta al AR nei dieci anni di rapporto di lavoro presso l'ICCRI aveva avuto effetti moltiplicatori per l'intera anzianità di servizio agli effetti della pensione a carico dell'NP (la pensione era infatti allora calcolata sulla base degli ultimi cinque anni moltiplicati per gli anni di contribuzione). Di ciò doveva tenersi conto, secondo il Tribunale, ai fini della determinazione dell'integrazione a carico del Fondo. comportamento tenuto dalle parti, Lo stesso sottolineavano comunque i giudici di appello, 5 confermava questa interpretazione letterale del regolamento. Infatti, nel 1988 il Fondo aveva comunicato al AR che dal settembre 1982 si teneva conto della pensione effettivamente erogata dall'NP e il AR nulla aveva obiettato a tale proposito. Solo a distanza di molti anni ed a causa della sopravvenuta rilevanza economica della questione -dopo il cosiddetto sfondamento dei tetti pensionistici NP- il AR aveva confutato tale criterio di computo. Tale circostanza era un chiaro indice di come le parti ritenessero di interpretare l'accordo proprio nel senso condiviso dal TO. Avverso tale decisione il AR propone ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi. controricorso, illustrato da Resiste la Cassa con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli articoli 1362, 1363 e 1367 codice civile, e contraddittorietà della motivazione nell'ermeneusi del regolamento del Fondo di integrazione delle prestazioni dell'NP, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, n.5 codice di procedura civile). L'interpretazione della disciplina negoziale del Fondo, 6 secondo il ricorrente, sarebbe in contrasto con i canoni legali di ermeneutica contrattuale ed, in particolare, con il disposto degli articoli 1362, 1363 e 1367 codice civile. Nell'interpretare il contratto si deve indagare sulla comune intenzione delle parti e tener conto del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto. Tra l'altro, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto del prospetto redatto dalla Cassa nel 1978, nel quale era chiaramente indicato l'importo della pensione integrativa da corrispondere all'interessato alla data di cessazione del rapporto con la Cassa. L'omesso esame di tale documento da parte dei giudici del Tribunale avrebbe determinato così il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Se - del resto- lo scopo delle parti stipulanti fosse stato proprio quello inteso dal Tribunale, esse non avrebbero introdotto il comma 4 dell'art.2 del Regolamento, il quale impone di detrarre solo una mota della pensione NP. Dal combinato disposto dell'art.18 e 2 ' comma 4, del Regolamento appariva evidente che la volontà negoziale era quello di scomporre idealmente la pensione NP in quote, in modo da detrarre da quella integrativa solo 7 quella corrispondente al periodo di servizio presso la Cassa. Infatti, sottolinea il ricorrente è solo questa la quota di pensione che deve essere integrata fino al raggiungimento della soglia del 75%, essendo irrilevante, perché così hanno previsto le parti stipulanti, l'entità della residua quota di cui il pensionati fruisca in ragione dell'attività lavorativa (e, dunque, dell'anzianità di servizio e delle retribuzioni) presso un altro datore di lavoro". Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell' art. 434 codice di procedura civile (art. 360 primo comma n.4 codice di procedura civile). Erroneamente, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe autorizzato all'udienza del 27 novembre 1996 la produzione in appello di un documento non depositato precedentemente e neppure indicato nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, su di esso il proprio convincimento in ordinefondando all'interpretazione della clausola contrattuale controversa. Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva ritenuto decisivo un documento irritualmente acquisito. Inoltre, dalla mancata contestazione del ricorrente in ordine a quanto comunicatogli con la lettera del 18 febbraio 8 non potevano, comunque, trarsi elementi utili ai 1988 della decisione. Infatti, all'epoca del fini ricevimento di tale comunicazione, egli non aveva alcun interesse a contestare l'operato della Cassa, poiché gli importi della pensione effettiva e di quella virtuale coincidevano. Solo nel momento in cui si era verificata la lesione del diritto, denunciata nel presente giudizio, egli aveva prontamente agito in giudizio per sentir dichiarare l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla Cassa. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (art. 360 primo comma n.3 codice di procedura civile). Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, era senz'altro agevole effettuare il computo della pensione maturata dal AR alla data di cessazione del rapporto con la Cassa, applicando le norme al tempo vigenti, essendo note sia la retribuzione pensionabile che l'anzianità retributiva. Infatti, con il D.P.R. n. 488 del 1968, successivamente modificato dalla legge 153 del aprile 1969, venne introdotto il sistema retributivo per la determinazione delle pensioni, che consente di individuare con sicurezza la pensione maturata dal lavoratore in ogni momento della sua vita lavorativa. I tre motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, non sono fondati. Con ampia motivazione, la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali la norma, contenuta nell'art. 2 comma quarto del Regolamento pensionistico del 1974, deve essere interpretata nel senso che la pensione NP da prendere in considerazione per il calcolo di quella integrativa è quella effettivamente erogata all'ex dipendente della Cassa, nell'ammontare tempo per tempo erogato dall'NP. Le censure mosse con il primo motivo di ricorso sono inammissibili ancor prima che infondate, perché i attraverso una denuncia formale di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e di vizio motivazionale, in realtà, il ricorrente propone semplicemente una interpretazione della norma contrattuale diversa da quella adottata dai giudici di appello. In particolare, il ricorrente propone una lettura contrattuale, secondo la quale la quota della agli anni di servizio prestati presso la proporate Cassa do bbe essere calcolata non sulla pensione effetti mente erogata dall'NP, ma su quella 10 -virtuale- che egli avrebbe percepito ove fosse andato in quiescenza nel 1978, senza iniziare il nuovo rapporto di lavoro con l'ICCRI. Già il TO, esaminando la domanda del AR, aveva spiegato che il riferimento testuale alle "prestazioni annue, tempo per tempo erogate dall'NP" contenuto nell'art.18 del Regolamento del Fondo faceva chiaramente intendere che le parti contraenti avevano voluto tener conto di quanto effettivamente erogato dall'Istituto previdenziale. La concretezza del dato di riferimento (rateo di pensione effettivamente erogato e non quota virtuale di spettante all'atto dellapensione cessazione del rapporto di lavoro con la Cassa) - hanno sottolineato entrambi i giudici di merito- è costantemente sottolineata in tutto il Regolamento, ed in particolare dal comma 1 dell'art.2, che richiama *le prestazioni tempo per tempo erogate a qualsiasi titolo erogate dall'NP" precisando ancora che "ai fini del calcolo delle pensioni integrative , le prestazioni NP si comprensive di inoltre qualunqueconsiderano maggiorazione, con la supplemento, aumento, eccezione delle maggiorazioni per carichi di famiglia”. Opportunamente, i giudici di appello hanno Osservato che -trattandosi di interpretazione di clausola di 11 natura contrattuale- assumeva particolare importanza lo stesso comportamento delle parti successivo alla stipulazione dell'accordo, segnalando che dal documento prodotto dalla Cassa (su specifica autorizzazione del giudice d'appello donde l'infondatezza del secondo motivo di ricorso per cassazione) risultava chiaramente che il Fondo sin dal febbraio 1988 aveva comunicato al AR che dal settembre 1982 teneva conto dell'importo della pensione effettiva erogata dall'NP. La circostanza che solo a distanza di vari anni il pensionato, a causa dello sfondamento dei tetti pensionistici NP (e della sopravvenuta rilevanza economica della questione) abbia ritenuto di contestare tale criterio di computo è indice significativo di come originariamente le spesse parti ritenessero di interpretare l'accordo nel senso prospettato dal TO, condiviso poi dal Tribunale. Quanto alle censure formulate con il terzo motivo di ricorso, è appena il caso di osservare che i giudici di appello non hanno affatto dichiarato -come pare assumere il ricorrente- che non fosse possibile, secondo le norme che regolano le pensioni erogate dall'IND effettuare il calcolo della pensione che sarebbe spettata "virtualmente” al AR, qualora lo 12 stesso avesse lasciato ogni attività di lavoro subordinato nell'anno 1978, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la Cassa. I giudici di appello, in realtà, hanno affermato cosa del tutto diversa e cioè che le pensioni retributive, come quelle erogate dall'NP al AR, sono determinate in funzione dei contributi versati sulle retribuzioni percepite nell'ultima parte del rapporto dell'anzianità contributiva di lavoro, nonché complessiva. In conseguenza di ciò, i contributi versati sulle retribuzioni corrisposte al AR dall'ICCRI, nell'ultimo periodo, hanno contribuito ad aumentare l'importo della pensione a carico dell'NP. "La maggior retribuzione conseguita presso l'ICCRI sottolineano i giudici di appello- ha riflessi moltiplicatori per l'intera anzianità di servizio, anche per quella maturata presso la Cassa, cosicché è ん la stessa legge a imporre che la pensione relativa a tali anni interagisca con il successivo periodo presso l'ICCI, non ovviamente per ciò che attiene al fattore "anzianità di servizio", che rimane fisso, ma per la variabile "retribuzione", in funzione della quale è calcolato il trattamento pensionistico riferibile anche alla Cassa di Risparmio di SA". 13 Tra l'altro, conclude il Tribunale -con affermazione che non viene specificamente censurata dal ricorrente- la non detraibilità di una parte della pensione NP (e precisamente di quella determinata in funzione della anzianità maturata presso la CRP, sulla base della retribuzione percepita anche successivamente) comporterebbe che la pensione del AR sarebbe superiore al 75% della retribuzione del pari grado in servizio, con una zona franca di oltre sei milioni mensili, il che contrasterebbe con la volontà delle parti, secondo la quale la funzione della pensione sarebbe proprio quella di garantire il raggiungimento, ma non anche il superamento, di tale percentuale (artt. 2 comma 1 e 18 comma 1 del Regolamento). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese indicate in dispositivo. Trattandosi di previdenza integrativa, non può farsi applicazione della disposizione di cui all'art. 152 disp. att. codice di procedura civile.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 18,000, oltre a lire 4.000.000 (quattromilioni) per onorari di avvocato. 14 Così deciso in Roma, IL PRESIDENTE 1 d of a ll il 5 dicembre 2000 IL CONSIGLIERE EST. Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 14 FEB. 2001 oggi, DI IL COLLABORATORI A M DI CANCELLERIA E R P T R O C 8 9 0 3 1 : . A S T N I S R D A 3 A , ' T 7 , L - O L L 8 A - E L S 1 E D O 1 P I B S S I I E N D N E G G S A G O T I E S A L A O D P O A E T M , L T I I L O R A E R I T D B D S I E O G T E N R E S E 15