Sentenza 21 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6902 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
prepare O 4 L 7 L ) 3 . O E B N C , E 1 A E 9 P 690210 N 9 I 1 O - I D 1 Z 1 A E - R 1 C REPUBBLICA ITALIANA T 2 I S . I D L G U E 9 I 3 R IN NOME DEL POPOLO ITALIAN G A E E D 6 N E 4 . T . LA CORTE SUP E T T Oggetto N S T E I S ( 纂 R E A Risarcimento danni da SEZION CIVILE circolazione stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6407/98 Dott. Vittorio DUVA Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Cron. 15206 Consigliere - Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. Dott. Ennio MALZONE - Rel. Consigliere Ud. 06/12/00 Consigliere - Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TASCA IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO PIETRO GIANCONE, giusta PERONE, difesa dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente
contro
LOMBARDI DAVIDE, ASSICURAZIONI MILANO SPA;
A intimati - avverso la sentenza n. 3055/97 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 03/03/97 e depositata il 04/03/97 2000 (R.G. 17465/96); 1986 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Ennio 1 MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 29.5.96 Tasca Immacolata conveni- va in giudizio avanti al giudice di pace di Napoli Lom- bardi Davide e la Milano Ass.ni spa, rispettivamente proprietario e assicuratore della Lancia Thema tg. GE B66654, per ivi sentirli condannare in solido al risar- cimento dei danni riportati dalla sua autovettura Fiat Uno tg. NA N66867 nell'incidente stradale verificatosi in Napoli in data 13.12.95. Dei convenuti si costituiva in giudizio il solo as- sicuratore che contestava la domanda. Il Giudice adito con sentenza 3.3.97 dichiarava la responsabilità del convenuto OM nell'incidente, ma rigettava la domanda perché non provata in ordine al danno. Rilevava in proposito il giudice di pace che la de- nuncia del sinistro era avvenuta solo in data 9.3.96, pur essendosi verificato il 13.12.95; che al perito fi- duciario dell'istituto assicuratore non era stato con- sentito di ispezionare l'auto danneggiata, pur avendone 2 fatta regolare richiesta;
che il legale dell'attrice aveva esternato al suddetto perito della Compagnia di 'assicurazione di voler trattare il danno sulla base di un preventivo di L. 1.980.000; che era stata prodotta in giudizio una relazione indicativa dei costi dei pez- zi sostituibili, non corredata dalle fotografie dell'auto danneggiata né confermata in giudizio;
che il teste escusso era stato sui danni generico e impre- ciso. Per la cassazione della decisione ricorre l'attrice esponendo due motivi. Gli intimati non hanno svolto difesa. La ricorrente deposita due memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce che il giudice di pace, in violazione degli artt.2697 e 1226 c.c. in relazione all'art.360 n.3 cpc e/o facendo erra- ta applicazione dei medesimi, nella ritenuta esistenza di un danno risarcibile e pur in presenza di sufficien- ti elementi per l'individuazione dei danni riportati dall'autovettura, ha ritenuto di non essere in grado di provvedere alla liquidazione del danno, in mancanza di prova idonea al riguardo, e si sostiene che il giudice avrebbe dovuto procedere equitativamente alla liquida- zione sulla base della descrizione delle parti danneg- 3 giate fatta dal teste escusso ovvero provvedere in base alla consulenza tecnica d'ufficio. La doglianza è fondata. Ed invero, sono specificati sentenza elementi sufficienti per ritenere che in l'autovettura dell'attore riportò danni nel sinistro e per l'individuazione delle parti nelle quali la medesi- ma fu attinta, elementi idonei per la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Ben vero, il giudice può addivenire alla liquida- zione del danno in via equitativa tanto nell'ipotesi in cui sia interamente mancata la prova del suo preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di considerevole difficoltà di una sua precisa quantifica- zione, come nel caso di specie. D'altro canto, il giudice, una volta resosi conto che la causa non era matura per la decisione, ben pote- va disporre la consulenza tecnica d'ufficio per una più ampia disamina degli elementi di riferimento. Resta, per ciò stesso, assorbito il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia insufficiente e contrad- dittoria motivazione sullo stesso punto della decisio- ne. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata nel punto innanzi specificato con rinvio ad altro giu- dice di pace di Napoli, cui va rimessa anche la statui- zione sulle spese di questo grado di giudizio. Infine va aggiunto che la tematica prospettata, nelle memorie, dalla ricorrente è stata già risolta dalle Sezioni Unite di questa S.C. (cfr. 716/1999/SU), con conseguente manifesta infondatezza di ogni profilo di incostituzionalità rappresentato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese di questa fase ad altro giudice di pace di Napo- li. Così deciso in Roma addì 6.12.2000. CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Viñonio fuva سل Concetta Amendola Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 01 21 MOR 2001 Oggi, IL CANCELLERE C1 Concetta Antendola O L 4 L 7 O .3 B ) N E E , E C 1 N 9 A O 9 P I 1 - I Z 1 A D 1 R - 1 T E S 2 I IC . G L E D R 9 U 3 I A G E D 6 E E 4 T N . N T. E T S T S E R (I A 5