Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2012, n. 1690
CASS
Sentenza 11 dicembre 2012

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Massime1

In tema di gestione di rifiuti non autorizzata, i centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o "ecopiazzole", necessitano, pur dopo l'introduzione della apposita disciplina di cui all'art. 183 lett. mm) del D.Lgs. n. 152 del 2006, del rilascio di previa autorizzazione regionale laddove il centro non risponda ai requisiti dei decreti ministeriali di riferimento o le attività in esso svolte esulino dalle funzioni proprie del centro. (Nella specie è stata ritenuta l'integrazione, da parte del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, del reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. a) e b) del d.lgs n. 152 del 2006 a fronte del profondo degrado del centro, di fatto assoggettato a deposito incontrollato ed indiscriminato di rifiuti di vario tipo sparsi su tutta l'area).

Commentario1

  • 1Ecopiazzole difformi: risponde penalmente il sindaco che omette il controllo
    Fabrizio Ciotta · https://www.iusinitinere.it/

    Il Sindaco risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti qualora ometta di controllare la concreta realizzazione delle proprie iniziative riguardanti il centro di raccolta rifiuti. La questione, affrontata dalla Cassazione con sentenza n.51576/2018, trova origine all'interno di una controversia nella quale il giudice di prime cure aveva affermato la responsabilità penale del Sindaco di un Comune italiano in ordine al reato di cui all'articolo 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 152/2006[1]. Il Soggetto in questione, avviando un centro di raccolta rifiuti differenziati in modo difforme da quanto prescritto dal d. m. 8 aprile 2008 (come modificato dal Decreto Ministeriale 13 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2012, n. 1690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1690
Data del deposito : 11 dicembre 2012

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