Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2015, n. 42682
CASS
Sentenza 7 maggio 2015

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La circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter, comma primo, n. 4 cod. pen. può concorrere con quella di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. se l'azione, pur posta in essere ai danni di una persona sottoposta a limitazione della libertà personale - nella specie, un detenuto - si avvalga di ulteriori condizioni fattuali che, a prescindere dallo stato detentivo, ostacolino in concreto la pubblica o privata difesa (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ritenuto l'aggravante in relazione all'avvenuta consumazione di violenza sessuale in orario notturno ed all'interno di una cella chiusa con il "blindato").

Nel delitto di violenza sessuale, lo stato di limitazione della libertà personale che costituisce presupposto per l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 609 ter, comma primo, n. 4 cod. pen., è nozione nella quale sono incluse più situazioni, anche prive di rilevanza penale (ad esempio, lo stato di detenzione o quello di ricovero presso una struttura ospedaliera con restrizioni, ovvero l'accidentale restrizione della libertà di locomozione all'interno di un edificio), il cui tratto comune è integrato dalla oggettiva condizione di privazione della libertà della vittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2015, n. 42682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42682
    Data del deposito : 7 maggio 2015

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