Sentenza 7 maggio 2015
Massime • 2
La circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter, comma primo, n. 4 cod. pen. può concorrere con quella di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. se l'azione, pur posta in essere ai danni di una persona sottoposta a limitazione della libertà personale - nella specie, un detenuto - si avvalga di ulteriori condizioni fattuali che, a prescindere dallo stato detentivo, ostacolino in concreto la pubblica o privata difesa (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ritenuto l'aggravante in relazione all'avvenuta consumazione di violenza sessuale in orario notturno ed all'interno di una cella chiusa con il "blindato").
Nel delitto di violenza sessuale, lo stato di limitazione della libertà personale che costituisce presupposto per l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 609 ter, comma primo, n. 4 cod. pen., è nozione nella quale sono incluse più situazioni, anche prive di rilevanza penale (ad esempio, lo stato di detenzione o quello di ricovero presso una struttura ospedaliera con restrizioni, ovvero l'accidentale restrizione della libertà di locomozione all'interno di un edificio), il cui tratto comune è integrato dalla oggettiva condizione di privazione della libertà della vittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2015, n. 42682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42682 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento