Sentenza 27 novembre 1998
Massime • 1
La elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 162 cod. proc. pen. Per conseguenza non può riconoscersi validità ed efficacia alla elezione di domicilio fatta presso il difensore e da questi depositata in cancelleria, anziché dichiarata a verbale dall'imputato o da questi trasmessa all'autorità procedente mediante telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/1998, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Giovanni PIOLETTI Presidente del 27.11.1998
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N.3663
Dott. Alfredo TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere N.19660/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per AS AL, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 24.2.1998 dalla corte di appello di Napoli. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Angelo Caporale, che si è associato alle conclusioni del pubblico ministero, Osserva:
In fatto e in diritto
1 Con sentenza del 24.2.1998 la corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto per AL SC contro la sentenza resa il 21.1.1997 dal tribunale di Napoli, che aveva condannato il SC alla pena due mesi di reclusione e lire 50.000.000 di multa quale responsabile del reato di cui all'art. 2, cpv. legge 516/1982 (per omesso versamento all'erario di ritenute fiscali, ammontanti a lire 145.369.000, operate nel 1988). La corte di merito, prendendo in considerazione i motivi d'appello, ha ritenuto che:
- la elezione di domicilio compiuta dal SC presso lo studio del proprio difensore di fiducia, in una con la nomina dello stesso difensore, doveva ritenersi conforme a legge, giacché indicava non solo il domicilio eletto ma anche il nome del domiciliatario, inequivocamente identificabile nella persona del difensore nominato;
- la comunicazione all'autorità procedente della predetta elezione di domicilio, compiuta dal difensore attraverso il deposito in cancelleria, anziché personalmente a mezzo di telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata ex art. 1621 c.p.p., configurava una mera irregolarità non sanzionata da nullità;
- per conseguenza, da una parte il decreto di citazione in appello era stato regolarmente notificato nel domicilio eletto;
dall'altra l'appello doveva ritenersi tardivo perché proposto solo il 17.3.1997, e cioè oltre i trenta giorni dalla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (avvenuta regolarmente presso il domicilio eletto l'11.12.1997).
2 - Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando quattro motivi. In particolare formula le seguenti doglianze:
2.1 - tutte le notificazioni nel corso del processo di primo e secondo grado sono avvenute presso un domicilio eletto invalidamente, appunto perché non indicante il nome del domiciliatario, e irregolarmente comunicato in violazione delle forme tassativamente prescritte dal primo comma dell'art. 162 c.p.p.;
2.2 - essendo invalida la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza del tribunale, illegittimamente era stata ritenuta la tardività dell'appello;
2.3 - mancava qualsiasi motivazione su tutti i sei capitoli dell'atto di appello;
2.4 - in ogni caso il reato era estinto per prescrizione.
3 - Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati per quanto di ragione.
Infatti la elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 162 c.p.p.. Per conseguenza non può riconoscersi validità ed efficacia alla elezione di domicilio fatta presso il difensore e da questi depositata in cancelleria, anziché dichiarata a verbale dall'imputato o da questi trasmessa all'autorità procedente mediante telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata (in tal senso anche Cass. Sez. V, n. 10918 del 20.12.1996, Orefice, rv. 207061). Ulteriore conseguenza nel caso di specie è che la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, avvenuta nel domicilio come sopra eletto, era affetta da nullità; e quindi non faceva decorrere il termine iniziale per la proposizione dell'appello.
In conclusione, l'appello non poteva ritenersi tardivo e non poteva dichiararsi inammissibile.
4 - Peraltro, ex art. 129 c.p.p. il reato va dichiarato estinto per prescrizione. Infatti è stato consumato il 20.1.1989 e si è prescritto il 20.1.1998, calcolando il massimo termine novennale di cui all'art. 9 legge 516/1982 e all'art. 160, ult. comma, c.p.. Non va calcolata nessuna sospensione processuale, giacché l'accertamento è posteriore alla normativa sul c.d. condono tributario.
5 - Il residuo motivo di ricorso (n. 2.3) resta assorbito.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999