Sentenza 20 giugno 2007
Massime • 1
In tema di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, è ravvisabile il concorso formale tra il delitto previsto dall'art. 6 bis, comma primo, della L. 13 dicembre 1989 n. 401 (che punisce il lancio di materiale pericoloso in occasione di tali manifestazioni) e il delitto di lesioni personali volontarie, trattandosi di reati che ledono beni giuridici diversi, in quanto mentre quest'ultimo ha come oggetto la tutela della persona in quanto tale, l'altro tutela la correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2007, n. 37830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37830 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 20/06/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 01859
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 028655/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA IG, N. IL 08/09/1975;
avverso SENTENZA del 27/04/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. MANGIAPANE Filippo di Messina. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 marzo 2004 emessa a seguito di rito abbreviato, il Tribunale di Messina dichiarava LU AL responsabile del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 bis, come modificata con D.L. n. 336 del 2001, convertita con modifiche nella L. n. 377 del 2001 per avere, in concorso con persona rimasta ignota, lanciato un pezzo d'asfalto all'indirizzo del personale di polizia in servizio d'ordine pubblico all'esterno e nelle immediate adiacenze dello stadio Celeste di Messina, (creando pericolo per le persone)- in particolare per il servizio d'ordine di Pubblica Sicurezza nel piazzale antistante l'accesso della squadra ospite dell'LA Calcio che arrivava per la disputa dell'incontro Messina-LA, (capo C dell'originaria imputazione), lo assolveva dal reato di cui all'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), (capo A) perché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di lesioni personali aggravate di cui all'art. 582 c.p., e art.61 c.p., n. 10, nei confronti dell'ispettore Giuseppe D'arrigo (capo
B) per mancanza di querela.
Con sentenza del 27 aprile 2005 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza impugnata.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato chiedendo alla Corte, per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati, l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce che, stante il carattere sussidiario e residuale del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 bis, quale desumibile dalla letterale ed esplicita riserva prevista nella parte iniziale dello stesso: "salvo che il fatto costituisca più grave reato",- doveva concludersi che per il fatto sanzionato all'originario capo C) non poteva applicarsi la norma in questione, bensì quella di cui al reato contestato al capo b), poiché, adottando i criteri stabiliti dall'art. 16 c.p.p., comma 3, la pena prevista dalla norma di cui all'art. 337 c.p., era superiore nel massimo alla pena prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 bis. Inoltre, siccome la mancanza della condizione di procedibilità per il reato di cui al capo b) non comportava la reviviscenza del reato di cui al capo c), in applicazione del principio del ne bis in idem, il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto anche in ordine al reato di cui al capo c).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza o grave e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e, deducendo che i giudici di merito lo avevano condannato in ordine al reato di cui al capo c), con motivazione riferibile invece al capo b) in relazione al quale avevano invece dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela.
Entrambi i motivi sono infondati.
La L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 bis, prevede espressamente:
"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero uno di quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone".
Considerato quindi che il danno alla persona del l'ispettore D'arrigo Giuseppe costituisce un aggravamento del reato di cui alla L. n. 401 della 1989, art. 6, modificato con D.L. n. 336 del 2001, non deve ritenersi più grave il reato di cui all'art. 582 c.p. sanzionato con la reclusione da tre mesi a tre anni anche ove si consideri l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10. È comunque assorbente il rilievo che i reati di cui all'art. 582 c.p. e L. n. 401 del 1989, art. 6 bis ledono beni giuridici diversi,
in quanto mentre la norma di cui all'art. 582 c.p. ha come oggetto la tutela la persona in quanto tale, la L. n. 401 del 13 dicembre 1989 tutela la correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. Il fatto oggetto del capo di imputazione di cui al capo C) non potrebbe quindi in ogni caso essere assorbito dal capo B) potendo invece concorrere con esso.
Va quindi respinto il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2007