Sentenza 26 febbraio 2004
Massime • 1
Dopo la chiusura del fallimento per i motivi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 118 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il debitore tornato "in bonis" riacquista comunque il potere di disporre del proprio patrimonio e di esercitare le azioni relative (anche se concernenti rapporti verso terzi anteriori all'apertura del fallimento), ove non sia stata disposta, per qualsiasi ragione, la riapertura del fallimento; ciò in quanto, nel caso di non integrale soddisfacimento dei creditori in sede concorsuale, l'art. 121 della legge fallimentare non condiziona il detto esercizio, in riferimento ai rapporti giuridici preesistenti al fallimento e comunque residuati alla chiusura, alla previa riapertura del fallimento. Ne consegue che il contribuente, tornato "in bonis", è direttamente legittimato a richiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso di un credito di IVA anteriore al fallimento ed in esso ricompreso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2004, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG IA;
s.a.s. TECNO DI MI AN;
s.a.s. IL CASALE DI AN MI & C.; le due società in persona del legale rappresentante IA IG;
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia, n. 495, presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Tinelli e dell'avv. Angelo Stefanori, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n. 168/05/99 del 9 giugno 1999, depositata l'8 luglio 1999 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Bielli;
Uditi l'avvocato Tinelli e l'avvocato dello Stato Criscuoli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con tre distinti ricorsi, IG IA, la s.a.s. TECNO DI MI AN e la s.a.s. IL CASALE DI AN MI & C. impugnavano il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze da loro separatamente presentate il 10 dicembre 1993 (dopo che il tribunale di Perugia aveva dichiarato chiusi i fallimenti che li riguardavano) all'Ufficio IVA di Perugia per ottenere il pagamento dei crediti IVA maturati per il periodo d'imposta del 1988, in relazione all'attività commerciale da loro svolta fino alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 6 dicembre 1988, e risultanti dalle dichiarazioni annuali IVA per l'anno 1988 presentate il 6 marzo 1989 dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 14-bis (nel testo allora vigente) del d.P.R. n. 633 del 1972: rispettivamente L. 35,738 milioni, L. 11,783 milioni, L. 8,783 milioni. 2. - Con sentenze nn. 295/03/97, 296/03/97 e 297/03/97 del 16 aprile 1997, depositate il 15 maggio 1997, la Commissione Tributaria provinciale di Perugia rigettava i ricorsi, ritenendo che il debitore avesse inteso formulare un'istanza al tribunale per la riapertura del fallimento, in quanto, diversamente, non gli sarebbe stata consentita un'autonoma iniziativa (al di fuori, cioè, delle procedure di cui all'art. 121 della l. fall.), tale da pregiudicare i creditori, ove non pienamente soddisfatti con il riparto dell'attivo. 3. - Avverso tali sentenze, interponevano appello i contribuenti, deducendo la propria legittimazione a chiedere il rimborso, data la chiusura dei fallimenti. Resisteva l'ufficio tributario. 4. - con sentenza n. 168/05/99 del 9 giugno 1999, depositata l'8 luglio 1999 e non notificata, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria, riuniti i ricorsi in appello, li respingeva, compensando le spese, in quanto "il fallito una volta chiusa la procedura non può agire in dispregio dei creditori non soddisfatti o soddisfatti solo in parte".
5. - con ricorso notificato il 29 settembre 2000 e depositato il 5 ottobre 2000, i contribuenti ricorrono per Cassazione avverso la sentenza di appello, prospettando quattro mezzi di impugnazione, illustrati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. 6 - Resiste con controricorso (notificato l'8 novembre 2000 e depositato il 22 successivo) il Ministero dalla finanza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo mezzo di impugnazione, viene lamentata l'omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia, data l'incomprensibilità dell'asserzione "il fallito una volta chiusa la procedura non può più in dispregio di creditori non soddisfatti o soddisfatti solo in parte".
Il controricorrente ritiene che quanto denunciato attenga ad una mera materiale omissione della trascrizione di una parte della sentenza, senza, però, che sia venuta meno l'intelligibilità della motivazione.
2. - La censura è infondata.
I ricorrenti (insieme al controricorrente, che non contesta la correttezza dell'interpretazione dei ricorrenti) errano nella lettura del passo della sentenza impugnata da loro citato, interpretando "più" là dove è scritto "agire". Come risulta dalla copia fotostatica in atti, senza che possano sorgere dubbi al riguardo (data la chiarezza della grafia), il giudice di appello ha invece affermato che "il fallito una volta chiusa la procedura non può agire in dispregio di creditori non soddisfatti o soddisfatti solo in parte". Si tratta perciò (indipendentemente dalla sua correttezza in punto di diritto) di una asserzione, da parte del giudice, del tutto comprensibile, relativa alla legittimazione alla richiesta di rimborso da parte dei contribuenti.
3. - Debbono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, il secondo ed il terzo motivo di ricorso. I ricorrenti si dolgono, con il secondo motivo, della violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 42, 119 e 120 della l. fall., con correlativa omessa motivazione su punto decisivo. Il giudice regionale avrebbe infatti omesso di considerare, senza darne motivazione alcuna, che i contribuenti, una volta chiuso il fallimento, non potevano più considerarsi "falliti", in relazione ai diritti patrimoniali fatti valere, ma agivano come ordinari creditori nei confronti dell'erario.
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 121 l. fall., 112 cod. proc. civ., 2 d.lgs. n. 546 del 1992, con correlativa motivazione contraddittoria, sotto il profilo che il giudice avrebbe illegittimamente applicato d'ufficio l'art. 121 l. fall, (non invocato dalla parte pubblica) in ordine alla legittimazione dei contribuenti, rifiutandosi di esaminare la richiesta di rimborso.
Il Ministero controricorrente oppone, quanto al secondo motivo, che, nel caso di specie, poiché le procedure fallimentari erano state chiuse senza il totale soddisfacimento dei creditori, l'unica procedura attivabile per il recupero dei crediti (di incerta realizzazione al momento del fallimento) sarebbe stata la riapertura dei fallimenti, ai sensi dell'art. 121 della legge fallimentare. Lo stesso Ministero, quanto al terzo motivo di ricorso, obietta che, benché i ricorrenti, nel corso delle procedure fallimentari, non fossero legittimati a richiedere il rimborso, questo, tuttavia, ben si sarebbe potuto richiedere dal curatore fallimentare. 4. - I due motivi (secondo e terzo) sono fondati, per quanto di ragione.
4.1. - Deve ritenersi, in via preliminare, che i crediti in questione (nel presupposto della loro sussistenza) siano stati ricompresi nei fallimenti dei ricorrenti, ai sensi degli artt. 42, secondo comma, e 46 del r.d. n. 267 del 1942, con gli effetti di cui all'art. 42, primo comma, dello stesso r.d..
Tuttavia (anche nelle ipotesi di ripartizione finale o di insufficienza dell'attivo), una volta disposta la chiusura del fallimento, cessano gli effetti di tale fallimento sul patrimonio del fallito, decadono gli organi del fallimento ed i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti, per capitale ed interessi (art. 120 del citato r.d.).
Ne segue, in particolare, che il debitore riacquista il potere di amministrare e disporre del proprio patrimonio, con possibilità di esercitare le azioni relative (ove non altrimenti precluse). 4.2. - L'art. 121 del r.d. suddetto (riguardante i casi di riapertura del fallimento) non pone limiti agli effetti della chiusura del fallimento, nel senso che non condiziona l'esercizio dei diritti del debitore tornato in bonis, in riferimento ai rapporti giuridici preesistenti al fallimento e comunque residuati alla chiusura, alla riapertura di esso, nel caso di non integrale soddisfacimento dei creditori in sede concorsuale.
Da un lato, infatti, l'articolo citato non configura (nè in base alla sua lettera, ne' in base alla sua ratio, consistente nella mera possibilità, ricorrendo le condizioni di legge, di un ampliamento temporale della salvaguardia della par condicio creditorum) una ipotesi di irragionevole estinzione non satisfattiva di tali diritti del debitore tornato in bonis (non satisfattiva e non vantaggiosa neppure per i creditori di questo), ove non si addivenga alla riapertura del fallimento. Va sottolineato, al riguardo, che - oltretutto -, poiché il provvedimento di riapertura non segue automaticamente all'accertamento dei presupposti, ma richiede una valutazione di opportunità da parte del tribunale (debbono risultare "attività in misura tale da rendere utile il provvedimento"), negare in tali ipotesi l'azione giudiziale all'ex fallito, in caso di diniego della riapertura del fallimento perché inopportuna, lederebbe irragionevolmente il suo diritto di difesa (costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.) ed avvantaggerebbe altrettanto irragionevolmente il debitore dell'ex fallito. D'altro lato, dopo la chiusura del fallimento, l'eventuale esito positivo delle azioni esercitate dall'ex fallito comporta pur sempre la possibilità per i suoi creditori insoddisfatti di aggredirne singolarmente (e vantaggiosamente) il patrimonio, ove non abbiano inteso richiedere o comunque non sia stata disposta la riapertura del fallimento.
Occorre perciò concludere che, dopo la chiusura del fallimento per i motivi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 118 del r.d. n. 267 del 1942, il debitore tornato in bonis, può direttamente far valere in via giudiziale i propri diritti (anche se concernenti rapporti verso terzi anteriori all'apertura del fallimento), ove non sia stata disposta (per qualunque ragione) la riapertura del fallimento. 4.3. - Nella specie, il giudice di appello, pur dovendo valutare, anche d'ufficio, la legittimazione attiva dei ricorrenti al rimborso (sotto tale profilo sono infondate le altre doglianze avanzate con il ricorso), non ha seguito il principio indicato al punto precedente, incorrendo in tal modo ed in tali limiti nelle violazioni denunciate. 4.4. - Poiché la decisione impugnata si è arrestata al punto preliminare della legittimazione ad agire dei ricorrenti, erroneamente negata in ragione della ritenuta necessità della riapertura del fallimento per far valere giudizialmente i crediti in questione, spetterà al giudice di rinvio accertare la fondatezza della pretesa sotto ogni altro profilo (anche se eventualmente attinente ad altri aspetti della legittimazione al rimborso). 5. - Quale ultimo motivo di ricorso, i contribuenti deducono la violazione degli artt. 2033, 2946 cod. civ., 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, posto che i crediti non erano mai stati contestati e che erano ormai decorsi i termini perché l'ufficio tributario procedesse alla rettifica della dichiarazione IVA (artt. 54 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972) e che quindi doveva darsi luogo alla ripetizione di indebito, non essendosi verificata alcuna decadenza, nel rispetto del termine prescrizionale decennale.
Il controricorrente eccepisce l'inammissibiltà della doglianza, perché proposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.
6. - Il motivo resta assorbito dall'accoglimento (nei sensi di cui sopra) del secondo e del terzo motivo, attenendo al merito della domanda (come già rilevato supra).
7. - L'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso per quanto di ragione e la cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti comportano il rinvio, per un nuovo esame (con i correlativi necessari accertamenti di fatto), ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria regionale, che si conformerà al principio sopra enunciato e provvedere anche alla liquidazione delle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie, per quanto di ragione, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questa fase di giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004