Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2004, n. 3903
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Sentenza 26 febbraio 2004

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Dopo la chiusura del fallimento per i motivi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 118 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il debitore tornato "in bonis" riacquista comunque il potere di disporre del proprio patrimonio e di esercitare le azioni relative (anche se concernenti rapporti verso terzi anteriori all'apertura del fallimento), ove non sia stata disposta, per qualsiasi ragione, la riapertura del fallimento; ciò in quanto, nel caso di non integrale soddisfacimento dei creditori in sede concorsuale, l'art. 121 della legge fallimentare non condiziona il detto esercizio, in riferimento ai rapporti giuridici preesistenti al fallimento e comunque residuati alla chiusura, alla previa riapertura del fallimento. Ne consegue che il contribuente, tornato "in bonis", è direttamente legittimato a richiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso di un credito di IVA anteriore al fallimento ed in esso ricompreso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2004, n. 3903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3903
    Data del deposito : 26 febbraio 2004

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