CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 14897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14897 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AF LE nato in (ALBANIA) il 25/08/2000; avverso la sentenza del 11/12/2024 del TRIBUNALE di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LI OL, che ha concluso per la declaratori di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14897 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GR TE Data Udienza: 20/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di L 'Aquila ha dichiarato AF LE responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) perché senza giustificato motivo veniva trovato nel possesso, all'interno dell'abitacolo dell'autovettura, di una mazza da baseball in ferro, e lo ha condannato alla pena dell'ammenda pari a 1000,00 euro, concedendogli, di ufficio, il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione AF LE, per il tramite del difensore di fiducia, avv. 51ancesco Valentini, deducendo tre motivi di ricorso di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, avendo il Tribunale ricondotto l'oggetto rinvenuto nella disponibilità del ricorrente ad un'arma impropria senza accertare la sussistenza dei requisiti di cui alla clausola di offensività, ai sensi della seconda parte del comma 2 dell'art. 4, I. cit. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen., i, Secondo la difesa, la giovanissima età del ricorrente, l'occasionalità e l'estemporaneità del fatto, oltre alla giustificazione resa in sede dibattimentale, avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad applicare l'esimente avendo, peraltro, il Tribunale riconosciuto la lieve entità del fatto, ai sensi del comma 3 dell'art. 4, I. cit. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente rileva la violazione della legge penale e l'insufficiente motivazione in ordine alla concessione, non richiesta, della sospensione condizionale della pena. Ad avviso della difesa tale concesSone avrebbe pregiudicato il ricorrente, il quale avrebbe preferito adempiere senza usufruire del beneficio. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, LI OL, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2 2. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che esso è aspecifico giacché non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza che ha puntualmente argomentato in ordine alla riconducibilità della mazza da baseball in parola alla categoria delle armi improprie. Giova su tale tema ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 139 del 22 marzo 2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, prima parte, legge 18 aprile 1975, n. 110 (che incrimina colui che, senza giustificato motivo, porti fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, «bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche»), laddove non esige, ai fini della punibilità del fatto, la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona, richiesta invece per la punibilità del porto dei cd. strumenti "innominati" di cui alla seconda parte della norma. La Corte ha chiarito che la diversità della disciplina non è priva di ratio, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti "nominati" quelli che, per le loro caratteristiche, si presentano oggettivamente più pericolosi e strutturalmente prossimi alle armi proprie "bianche", nonché quelli che, in base all'esperienza, si prestano ad essere impiegati, più facilmente e con maggior frequenza, per l'offesa alla persona. In linea con tale pronuncia, il consolidato orientamento di questa Corte ha affermato che «costituisce pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che la mazza da baseball in legno rientra tra gli oggetti equiparati alle armi improprie dall'art. 4, comma secondo, prima parte, legge 18 aprile 1975, n. 110, sicché il porto della stessa costituisce reato, alla sola condizione che avvenga senza giustificato motivo;
in termini, tra le più recenti pronunce di questa Corte, Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Visalli, Rv. 285506 - 01» (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01, in motivazione). Di conseguenza, il porto ingiustificato di una mazza da baseball integra il reato ascritto al ricorrente, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona. Inoltre, il ricorrente non si è affatto confrontato con le analitiche argomentazioni della sentenza che, con motivazione priva di criticità logiche, ha fornito la spiegazione dell'assenza delle condizioni per riconoscere un giustificato motivo del porto della mazza da baseball rilevando come le dichiarazioni rese dall' imputato ( l'essersi dato appuntamento con un amico per giocare a baseball e nella 3 sua attesa l'essere entrato nell'autovettura dal lato posteriore con l'intenzione di leggere un giornale e riposarsi ribaltando il sedile) fossero state smentite dai dati probatori acquisiti, atteso che ci si trovava nel primo periodo di applicazione del divieto generalizzato di uscire dall'abitazione a causa dell'emergenza pandemica, che nessuna palla da baseball, giornale e sedile ribaltato erano stati rinvenuti dagli operatori di polizia giudiziaria all'atto dell'accertamento e che nessun contributo è stato offerto dall'indicato amico, avendo il ricorrente rinunciato alla sua escussione. Né, peraltro, tali argomentazioni risultano essere colpite dalle doglianze difensive, le quali si sono limitate ad eccepire, meramente enunciandola, la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato;
da ciò consegue l'inammissibilità del motivo. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo, considerato che né dalla sentenza impugnata, né da allegazioni del ricorso risulta che il ricorrente abbia richiesto al Giudice di applicare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art.131-bis cod. pen. Al riguardo, questa Corte ha affermatola questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01). 3. Inammissibile è, infine, la terza doglianza giacché il ricorrente non ha dedotto alcun interesse concreto, limitandosi a indicare una generica preferenza per l'adempimento della pena pecuniaria inflitta con la sentenza di condanna. Si tratta, dunque, di motivo generico. Sul punto giova ricordare che questa Corte ha affermato che è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene Lk_ 4 più gravi. (Fattispecie relativa all' applicazione "ex officio" del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell'imputato, in quanto l'estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod. pen. determina una situazione a lui più favorevole di quella che consegue all'eliminazione della iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento). (Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475 - 01; Sez. 3, n. 17384 del 28/01/2021, Bianco, Rv. 281539 - 01) Le pronunce enunciate hanno dato continuità al principio già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535 - 01, secondo cui la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena;
l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, comma primo, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo). 4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende \u-- 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos' d ctso, 20/01/2026 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LI OL, che ha concluso per la declaratori di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14897 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GR TE Data Udienza: 20/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di L 'Aquila ha dichiarato AF LE responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) perché senza giustificato motivo veniva trovato nel possesso, all'interno dell'abitacolo dell'autovettura, di una mazza da baseball in ferro, e lo ha condannato alla pena dell'ammenda pari a 1000,00 euro, concedendogli, di ufficio, il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione AF LE, per il tramite del difensore di fiducia, avv. 51ancesco Valentini, deducendo tre motivi di ricorso di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, avendo il Tribunale ricondotto l'oggetto rinvenuto nella disponibilità del ricorrente ad un'arma impropria senza accertare la sussistenza dei requisiti di cui alla clausola di offensività, ai sensi della seconda parte del comma 2 dell'art. 4, I. cit. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen., i, Secondo la difesa, la giovanissima età del ricorrente, l'occasionalità e l'estemporaneità del fatto, oltre alla giustificazione resa in sede dibattimentale, avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad applicare l'esimente avendo, peraltro, il Tribunale riconosciuto la lieve entità del fatto, ai sensi del comma 3 dell'art. 4, I. cit. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente rileva la violazione della legge penale e l'insufficiente motivazione in ordine alla concessione, non richiesta, della sospensione condizionale della pena. Ad avviso della difesa tale concesSone avrebbe pregiudicato il ricorrente, il quale avrebbe preferito adempiere senza usufruire del beneficio. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, LI OL, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2 2. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che esso è aspecifico giacché non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza che ha puntualmente argomentato in ordine alla riconducibilità della mazza da baseball in parola alla categoria delle armi improprie. Giova su tale tema ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 139 del 22 marzo 2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, prima parte, legge 18 aprile 1975, n. 110 (che incrimina colui che, senza giustificato motivo, porti fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, «bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche»), laddove non esige, ai fini della punibilità del fatto, la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona, richiesta invece per la punibilità del porto dei cd. strumenti "innominati" di cui alla seconda parte della norma. La Corte ha chiarito che la diversità della disciplina non è priva di ratio, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti "nominati" quelli che, per le loro caratteristiche, si presentano oggettivamente più pericolosi e strutturalmente prossimi alle armi proprie "bianche", nonché quelli che, in base all'esperienza, si prestano ad essere impiegati, più facilmente e con maggior frequenza, per l'offesa alla persona. In linea con tale pronuncia, il consolidato orientamento di questa Corte ha affermato che «costituisce pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che la mazza da baseball in legno rientra tra gli oggetti equiparati alle armi improprie dall'art. 4, comma secondo, prima parte, legge 18 aprile 1975, n. 110, sicché il porto della stessa costituisce reato, alla sola condizione che avvenga senza giustificato motivo;
in termini, tra le più recenti pronunce di questa Corte, Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Visalli, Rv. 285506 - 01» (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01, in motivazione). Di conseguenza, il porto ingiustificato di una mazza da baseball integra il reato ascritto al ricorrente, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona. Inoltre, il ricorrente non si è affatto confrontato con le analitiche argomentazioni della sentenza che, con motivazione priva di criticità logiche, ha fornito la spiegazione dell'assenza delle condizioni per riconoscere un giustificato motivo del porto della mazza da baseball rilevando come le dichiarazioni rese dall' imputato ( l'essersi dato appuntamento con un amico per giocare a baseball e nella 3 sua attesa l'essere entrato nell'autovettura dal lato posteriore con l'intenzione di leggere un giornale e riposarsi ribaltando il sedile) fossero state smentite dai dati probatori acquisiti, atteso che ci si trovava nel primo periodo di applicazione del divieto generalizzato di uscire dall'abitazione a causa dell'emergenza pandemica, che nessuna palla da baseball, giornale e sedile ribaltato erano stati rinvenuti dagli operatori di polizia giudiziaria all'atto dell'accertamento e che nessun contributo è stato offerto dall'indicato amico, avendo il ricorrente rinunciato alla sua escussione. Né, peraltro, tali argomentazioni risultano essere colpite dalle doglianze difensive, le quali si sono limitate ad eccepire, meramente enunciandola, la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato;
da ciò consegue l'inammissibilità del motivo. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo, considerato che né dalla sentenza impugnata, né da allegazioni del ricorso risulta che il ricorrente abbia richiesto al Giudice di applicare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art.131-bis cod. pen. Al riguardo, questa Corte ha affermatola questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01). 3. Inammissibile è, infine, la terza doglianza giacché il ricorrente non ha dedotto alcun interesse concreto, limitandosi a indicare una generica preferenza per l'adempimento della pena pecuniaria inflitta con la sentenza di condanna. Si tratta, dunque, di motivo generico. Sul punto giova ricordare che questa Corte ha affermato che è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene Lk_ 4 più gravi. (Fattispecie relativa all' applicazione "ex officio" del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell'imputato, in quanto l'estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod. pen. determina una situazione a lui più favorevole di quella che consegue all'eliminazione della iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento). (Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475 - 01; Sez. 3, n. 17384 del 28/01/2021, Bianco, Rv. 281539 - 01) Le pronunce enunciate hanno dato continuità al principio già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535 - 01, secondo cui la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena;
l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, comma primo, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo). 4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende \u-- 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos' d ctso, 20/01/2026 Il Presidente