Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 14897
CASS
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975

    Il motivo è inammissibile perché aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza che ha argomentato sulla riconducibilità della mazza da baseball alla categoria delle armi improprie. La Corte Costituzionale ha chiarito la ratio della diversità di disciplina tra strumenti nominati e innominati, e la giurisprudenza di legittimità equipara la mazza da baseball alle armi improprie. La sentenza ha adeguatamente motivato sull'assenza di giustificato motivo per il porto della mazza.

  • Inammissibile
    Omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

    Il motivo è inammissibile perché non risulta che il ricorrente abbia richiesto al Giudice di merito l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La questione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

  • Inammissibile
    Violazione della legge penale e insufficiente motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena

    Il motivo è inammissibile perché il ricorrente non ha dedotto alcun interesse concreto, limitandosi a indicare una generica preferenza. La sospensione condizionale opera a favore dell'imputato e l'estinzione della pena dopo un biennio è una situazione più favorevole rispetto all'eliminazione della iscrizione della condanna dopo un decennio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 14897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14897
    Data del deposito : 24 aprile 2026

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