Sentenza 21 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PRATO ALLO STELVIO;
- Intimato -
avverso la sentenza n. 53/98 della Commissione tributaria il grado di BOLZANO, depositata il 2003 08/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne il problema delle ritenute d'imposta sugli interessi corrisposti ai comuni.
Con sentenza in data 28 aprile / 8 maggio 1998 la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano ha confermato l'analoga pronunzia di primo grado, ed ha riconosciuto che il Comune di Prato allo Stelvio aveva diritto alla restituzione delle trattenute effettuate sui propri depositi.
L'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 14 della legge n. 28 del 1999, anche con riguardo all'art. 88 del T.U.I.R., nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La materia è regolata dall'art. l4 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in base al quale "la disposizione di cui all'art. 26, comma quarto, terzo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardanti l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta sugli interessi, premi e frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone fisiche."
A sua volta il terzo periodo del quarto comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (articolo sostituito, con decorrenza dal primo luglio 1998, dall'art. l2, comma primo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461) dispone che le ritenute a titolo di acconto previste dal medesimo art. 26 "sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sulle persone giuridiche ogni altro caso." La norma del febbraio 1999 ha chiarito che anche quello dei soggetti esclusi dall'imposta rientrava tra questi altri casi, che a questi fini della ritenuta d'acconto applicata a titolo di imposta i soggetti esclusi andavano parificati ai soggetti esenti.
2. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema "in tema di imposte sui redditi, in virtù dell'art. 14 della legge n. 28 del 1999, applicabile anche ai rapporti non ancora definiti senza che tale efficacia retroattiva possa dar luogo a dubbi di illegittimità costituzionale, essendosi in presenza di norma di interpretazione autentica, della quale ricorrono tutti i presupposti, quali il contenuto non inequivoco della precedente norma e la riconducibilità della esegesi prescelta dal legislatore in una delle alternative potenzialmente desumibili dal testo della norma stessa -, il quarto comma, terzo periodo, dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, che dispone che la ritenuta sugli interessi e proventi similari è effettuata a titolo di imposta "nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG ed in ogni altro caso", deve intendersi nel senso che detta ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG. Ne deriva che essa deve essere applicata anche sugli interessi maturati su titoli del debito pubblico intestati ad azienda municipale, esclusa, quale organo del Comune, dal novero degli enti assoggettati ad IRPEG ai sensi dell'art. 88 (nuovo testo) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917." (Cass., 22 marzo 2000, n. 3423; nello stesso senso, 20 maggio 1999, n. 4904; 28 aprile 2000, n. 5431; 10 maggio 2000, n. 5976; 19 maggio 2000, n. 6500).
3. La Corte non ha ragione di discostarsi da questo orientamento, ne' sono stati prospettati argomenti nuovi o diversi.
Anche i redditi dei Comuni, di per se stessi esclusi da imposizione a titolo di IRPEG, sono sottoposti alla ritenuta a titolo di imposta sugli interessi (e sui proventi assimilati), e, soprattutto, la disposizione del febbraio 1999 ha carattere interpretativo e non innovativo, e si applica perciò anche ai rapporti non ancora definiti.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, e la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado annullata. Non essendo necessari accertamenti di fatto, la Corte deve decidere nel merito respingendo il ricorso introduttivo a suo tempo presentato dal Comune di Prato allo Stelvio dinanzi alla Commissione di primo grado.
Il carattere interpretativo della disposizione applicata, e la precedente incertezza della fattispecie, integrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del Comune. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.Depositato in Cancelleria il