Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5624 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
05624 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICA Oggetto "AZIONI A DIFESA Dot posse880 Composta dagli Ill i Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 20792/99 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron.∙16753 Rep. 1266Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENT ENZA dal Sig. L. 155 diritti L. per sul ricorso proposto da: 18 APR 2002..... il IL CANCELLIERE AR NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ODERISI DA GUBBIO 18, presso lo studio CANCELLERIA difeso dall'avvocato dell'avvocato GIUSEPPE RUBINO, PIETRO PRO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OC RS, elettivamente domiciliata in ROMA PZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SILVESTRI, difesa dagli avvocati ADOLFO MARTINI, MASSIMO OC, giusta delega in atti;
2002 controricorrente avvers0 l'ordinanza n. 373/99 del Tribunale di 163 -1- FROSINONE, depositata il 03/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato PRO Pietro, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato OC Massimo, difensore del resistnete che ha chiesto il rigetto del ricorso: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo Con atto notificato il 7.10.93 AN IU proponeva appello avverso la sentenza in data 20.10.92 del Pretore di Frosinone, che, revocando il proprio precedente provvedimento di reintegrazione nel possesso di una striscia di terreno ampia mt. 1,50 e lunga mt.200 circa e sito a ridosso di una "macera in territorio di Ferentino, loc. Cartiera Quarto, aveva respinto la domanda svolta nei confronti di LA CO, proprietaria di fondo a confine ed indicata come autrice dell'impossessamento spoliativo. A fondamento del gravame deduceva l'ambiguità delle argomentazioni preto li, manifestata nell'incompatibilità assoluta tra dubbi e certezze espressi nella decisione in tema di attualità del possesso in capo al IU e ad esercizio dello ius possessorio in capo alla CO. y L'appellata si era costituita, eccependo l'inammissibilità del gravame, sostenendone la infondatezza nel merito e spiegando appello incidentale. Con sentenza in data 24.4/3.5.1999, il Tribunale di Frosinone rigettava sia l'appello principale che quello incidentale, regolando le spese. Rilevava il giudice di appello che, per quanto qui ancora interessa, il giudice di prime cure aveva fatto buon governo delle risultanze processuali, distinguendo appropriatamente tra ius possidentis (ancorato al titolo di proprietà che l'appellante adduce) e ius possessionis (derivato dall'esercizio del potere di fatto sul bene). Ristretta l'area del decidere al solo tema possessorio, andava riconosciuto che il IU, agente in reintegra, era venuto effettivamente meno all'onere di provare la sua relazione con il bene ossia il presupposto del corpus possessorio. A 1i Nel ricorso introduttivo si assumeva che la striscia di terreno reclamato, posta oltre una "macera" (d'indubbia proprietà del IU) e verso il fondo della CO, fosse stata perennemente destinata a zona di servizio o protezione per assicurare lavori di manutenzione del manufatto in pietra, cosi da consentirne l'accesso a soggetti incaricati di sorvegliarne l'integrità statica e procedere di tanto in tanto alla potatura di sterpi, arbusti ecc. A fronte delle emergenze probatorie appariva corretta l'affermazione pretorile circa l'inesistenza di prova sull'attualità (al tempo del ricorso) del possesso vantato, dal momento che il IU si era dichiarato acquirente del fondo nel 1970 senza fornire elementi di sorta che ne indicassero iniziative per la manutenzione della "macera" e del terreno sottostante. Al riguardo, non varrebbe assumere l'accessione nel possesso di cui all art 1146, comma, c.c., stante il difetto di prova circa il rapporto di fatto му con il bene lasciato incolto e senza interventi personali o di terzi incaricati. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, basato su di un solo motive peraltro articolato ed illustrato anche con memoria, AN IU resiste con controricorso LA CO. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
la sentenza impugnata ha ritenuto che il IU non avesse fornito la prova dell'esercizio del possesso sulla striscia di terreno in contestazione in base alle testimonianze di MA FI e SE IA, entrambi addotti da esso ricorrente, ma omettendo l'esame di prove documentali, non attribuendo il dovuto significato alle dichiarazioni della stessa FI circa la presenza di sterpi sul terreno nonché l'attribuzione dei frutti raccolti da un fico e ignorando le deposizioni dei : 2 1 - i testi CE. NA e Di RR. Ancora, il Tribunale avrebbe ignorato una lettera del legale della CO con cui si diffidava il IU ad estirpare alberi piantati a distanza non regolamentare dal confine nonché il richiamo fatto dall'odierno ricorrente nelle note autorizzate al una documentazione fotografica. Cost riassunti i motivi di doglianza, risulta evidente che il vizio di omessa motivazione viene denunciato mediante una apparente pretermissione da parte del giudice del merito di elementi di prova, che sarebbero risultati decisivi. Al riguardo occorre evidenziare che la sentenza impugnata, per giungere alla conclusione secondo cui il EL non aveva dimostrato l'esercizio del possesso sulla striscia in contestazione da parte sua sulla base delle testimonianze della FI, del IA e del Di ST. : A fronte di tali emergenze processuali, si prospetta una diversa valutazione му della deposizione della FI, mentre le altre due non vengono n alcun modo contestate. Inoltre il richiamo ad altre testimonianze e prove documentali doveva essere fatto integralmente in ricorso e non per estratti, onde dimostrarne la effettiva decisività, cosa che non è stata fatta e che è richiesta a pena di inammissibilità, atteso che i brani riportati non dimostrano affatto tale assunto Del pari non è riportata integralmente la lettera del legale della CO e neppure la data di essa, cosa questa che rende ininfluente anche la documentazione fotografica invocata. Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancanza di valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività delle risultanze non 1 } valutate, che il ricorrente indichi - anche mediante integrale trascrizione in ricorso la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata, dato che, - per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass. 1.2.1995, n.1161). Su tale base, il ricorso non può essere accolto, è appena il caso di aggiungere che trattasi di causa possessoria, per cui ogni riferimento all'aspetto petitorio risulta del tutto inconferente, come l'accenno ad una pretesa qualificazione dell'immobile de quo come "res nullius", in realtà del tutto arbitrario ed al di là dei temi discussi. La dimostrazione del proprio possesso è elemento indefettibile per spiegare le azioni possessorie e non dipende affatto dalla avvenuta dimostrazione da parte della controparte di 싸 situazione una sua possessoria sul medesimo bene, atteso che chi agisce per la reintegrazione deve dare dimostrazione del proprio possesso, a prescindere da ogni comportamento altrui. Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dafa 1 APR. 2005, liquidate come da dispositivo. an 10.3.2 vecate €1.6.77 CONTO LENTOSESSANTI
P.Q.M.
p. Dirigente Area Sarya Delissa Maria Grazia OF FILIPPON Responsablie Eervizio Atti (Dr. M. RACZICHINY La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese che liquida in 65,euro oltre a 1.333,00 euro per onorari. Cosi deciso in Roma, il 5.2.2002 Il Presidente Арайки Consigliere estensore Милкарвоний 109T 129,11 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico La Carico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 456T 20,66 Roma 18. APR. 2002 Celezco TOT 14977 7 IL CANCELLIERE C1 t 7 8061 17,00 . 1 0 1