Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
La mancata produzione della certificazione consolare relativa ai redditi prodotti all'estero non rende inammissibile l'istanza del cittadino extracomunitario di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma al più, ove non intervenuta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, può legittimare la revoca dell'ammissione al beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2008, n. 37510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37510 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 11/06/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1366
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 37097/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HK JA, N. IL 16/02/1977;
avverso ORDINANZA del 22/03/2006 TRIBUNALE di ASTI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. OSSERVA
SH AR, cittadino extracomunitario detenuto, ricorre per Cassazione avverso il provvedimento, del 22 marzo 2006, con il quale il Tribunale di Asti ha respinto il ricorso dallo stesso proposto, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, avverso la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, perché priva dell'attestazione dell'autorità consolare competente circa la veridicità del contenuto dell'autocertificazione dei redditi prodotti all'estero; in particolare, il tribunale ha ritenuto che la mancata risposta del consolato alla richiesta di attestazione proposta dall'interessato non configurasse un caso di impossibilità nel senso inteso dalla vigente normativa. Deduce il ricorrente la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art.94; rileva, in particolare, che l'istanza di ammissione al beneficio era stata corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi de citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 2, e che era stato documentalmente provato l'inoltro al consolato di una richiesta di certificazione, rimasta inevasa, donde l'impossibilità di produrla.
Il ricorso è fondato.
Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, commi 1 e 3, indica le modalità di compilazione ed i contenuti dell'istanza d'ammissione al gratuito patrocinio, che deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio;
gli stessi commi prevedono che l'incompleta compilazione della domanda e l'omessa allegazione di detta dichiarazione sostitutiva determinano l'inammissibilità della richiesta. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 2, prevede che, per i redditi prodotti all'estero, il cittadino extracomunitario corredi l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto dallo stesso affermato;
la mancanza di tale certificazione, tuttavia, non risulta sanzionata in termini di inammissibilità della domanda. Se è vero, d'altra parte, che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 2, prevede una declaratoria d'inammissibilità per l'ipotesi in cui il cittadino extracomunitario, nel caso d'impossibilità di produrre la certificazione consolare, non alleghi una dichiarazione sostitutiva della stessa, è anche vero che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 3, che specificamente si riferisce all'extracomunitario detenuto o internato, come l'odierno ricorrente, consente allo stesso di produrre detta certificazione entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza e non sanziona d'inammissibilità l'omessa produzione entro tale termine.
Ed allora, a prescindere dal significato da attribuire alla "impossibilità" di produrre la predetta certificazione, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 2, erronea si presenta, con riguardo all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, comma 3, la dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza per la mancata produzione, in termini, della documentazione consolare;
tale omissione, invero, avrebbe potuto comportare, al limite, la revoca del decreto di ammissione, se emesso, altri e diversi essendo i casi di inammissibilità previsti dalla legge, certamente non estensibili per il principio di tassatività.
Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Asti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2008