Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
Con riferimento alle impugnazioni per nullità del lodo arbitrale, il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario, non costituendo un'eccezione in senso proprio, può essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità (con conseguente rimessione della causa ad altro giudice per l'integrazione del contraddittorio e per il giudizio di merito). Tuttavia, tale eccezione può essere formulata solo alla duplice condizione che gli elementi di fatto posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza quindi la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività - vietate in sede di legittimità - e che sulla questione non si sia formato il giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12462 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLLIA 23, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SASSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, COLLEGIO ARBITRALE DISCIPINA, DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1958/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/11/01 - R.G.N. 2618/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato SASSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con lodo del 16 novembre 1999, depositato in data 9 marzo 2000, il Collegio Arbitrale di Disciplina nell'ambito della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria degli Affari Generali, accogliendo in parte l'impugnativa spiegata da RA BA avverso la sanzione del licenziamento senza preavviso, inflitta dal Direttore Generale della Giustizia con provvedimento del 14 gennaio 1999, modificava l'anzidetta sanzione in quella del licenziamento con preavviso. A seguito dell'impugnativa del suddetto lodo da parte del BA e la costituzione del contraddittorio, la Corte d'appello di Roma con sentenza del 19 novembre 2001 dichiarava la nullità del lodo e respingeva la domanda proposta dal BA di impugnazione della sanzione disposta. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello rigettava il primo e secondo motivo dell'impugnazione del BA osservando che non trovava fondamento la censura del suddetto BA, secondo il quale nel Collegio arbitrale non vi erano "rappresentanti" dei dipendenti, atteso che in detto Collegio vi era il Presidente del CAR, che non doveva considerarsi "esterno" alla Amministrazione per essere un ex dipendente in pensione e perché la sua mancanza di "esperienza" e di "indipendenza" non era stata provata. Nè aveva alcun rilievo la circostanza di una pluralità di date riscontrabili nel lodo in quanto il fatto che risultassero la data della lettura del dispositivo e quelle successive della motivazione e del deposito non incideva in alcun modo sulla validità del lodo stesso. Riteneva, invece, la Corte d'appello che erano fondati il terzo ed il quarto motivo dell'impugnazione, con i quali si deduceva l'illogicità del lodo in quanto lo stesso dimostrava, da un lato, una non puntuale conoscenza degli esiti del processo penale a carico del BA e, dall'altro, un contrasto tra le conclusioni del lodo stesso e le sue premesse argomentative. In effetti, dalla sintetica motivazione del lodo non emergeva con chiarezza che il Collegio aveva preso in considerazione la derubricazione del reato contestato dal BA da peculato a truffa aggravata, in quanto nel lodo stesso si faceva riferimento al menzionato reato proprio. Nel decidere poi nel merito, la Corte d'appello osservava come fosse indubbia la estrema gravità del fatto contestato al BA, che risultava pacifico nelle sue modalità di attuazione sicché, trattandosi di un reato comune commesso da un dipendente pubblico (sia pure con indiretta connessione con la sua qualità), la sanzione del licenziamento con preavviso risultava del tutto giustificata e proporzionata. Il contratto collettivo, non escludeva affatto per una ipotesi come quella in oggetto - richiesta da parte dell'incolpato (la cui professione era quella di ufficiale giudiziario) di una somma di denaro dietro la promessa di non far seguire il pignoramento - la sanzione inflitta, prevedendo il disposto dell'art. 25 lettera d) del contratto stesso sinanche il licenziamento senza preavviso per la mera commissione di fatti o atti dolosi - non ricompresi nella lettera E) (commissione in servizio di gravi fatti illeciti con rilevanza penale per i quali è fatto obbligo di denuncia) - tali da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Ora non poteva dubitarsi che la condotta addebitata al BA incrinava in maniera seria ed in modo irreversibile il legame fiduciario tra le parti, non valendo in contrario la circostanza che il giudice penale aveva derubricato il fatto in oggetto a truffa comune aggravata.
Avverso tale sentenza RA BA propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Non si sono costituiti il Ministero della Giustizia ed il Collegio Arbitrale di Disciplina, evocati in giudizio davanti alla Corte d'appello di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso il BA deduce: A) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 829 nn. 4 e 5, con riferimento ai numeri 4-6 dell'art. 823, 2 comma, c.p.c.; art. 829, 2 e 3 comma, c.p.c.; art. 59, 7 comma, d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80; art. 101 c.p.c.) e dell'art. 25 n. 1 lett. a) e n. 3, ult. comma, del c.c.n.l.; B) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare il ricorrente lamenta che nella procedura per il lodo non era stato rispettato il principio del contraddittorio innanzi al Collegio Arbitrale di Disciplina perché non era stato convocato il Direttore Generale del Ministero della Giustizia, e ciò aveva determinato una lesione dei suoi interessi non essendosi proceduto neanche al tentativo di conciliazione. Da qui la nullità di tutta la procedura e del relativo lodo, che risultava viziato anche perché il dispositivo era stato sottoscritto soltanto da due membri del Collegio e non anche dagli altri tre componenti, sicché il lodo stesso completo di motivazione non rappresentava una "decisione autonoma" del Collegio, che aveva dovuto far proprio il "dispositivo" pronunciato il 10 giugno 1999 da soli due componenti. La conferma del licenziamento con preavviso era risultata inficiata dal mancato rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, dovendosi applicare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino ad un massimo di 10 giorni ex art. 25 n. 3 del contratto collettivo di categoria. Aggiunge ancora il ricorrente che la Corte era pervenuta ad una illogica conclusione volontariamente escludendo dal suo giudizio tutti gli elementi probatori vantaggiosi per il BA, risultanti dai procedimenti penale e disciplinare. In particolare, non aveva tenuto conto della episodicità del fatto contestato e che lo stesso, se fosse stato commesso con abuso di potere o con la violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione, non sarebbe stato oggetto di patteggiamento ed avrebbe comportato l'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 31 c.p.. Per concludere, esso ricorrente aveva agito come privato cittadino, non aveva tratto alcun profitto dal fatto contestato (attesa che la somma percepita era stata restituita alla parte lesa), non aveva precedenti penali o disciplinari e non aveva arrecato danno alla pubblica amministrazione. In ogni caso la Corte d'appello non poteva giudicare nel merito essendo il lodo da considerarsi inesistente per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
2.1. Per quanto riguarda le censure con le quali il ricorrente fa valere la nullità del lodo va osservato che il giudizio di impugnazione con il quale si deduce tale nullità non configura un comune appello rispetto alla pronunzia degli arbitri, pur avendone in parte i caratteri, in quanto è limitato all'accertamento, positivo o negativo, dei vizi di nullità previsti dall'art. 829 c.p.c., con la conseguenza disposta dal successivo articolo 830 c.p.c. che il giudice dell'impugnazione, se dichiara la detta nullità, deve pronunziare nel merito, salva contraria volontà delle parti, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero deve rimettere la causa con ordinanza all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione.
Se la causa della nullità deriva dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario tale nullità può essere rilevata anche nella successiva sede di legittimità, nel quale caso la Corte deve rimettere la causa ad altro giudice per l'integrazione del contraddittorio e per il giudizio di merito (cfr., seppure prima dell'entrata in vigore dell'art. 22 l. 5 gennaio 1994 n. 25, Cass. 29 luglio 1986 n. 4847).
2.2. Questa Corte ha poi statuito che il difetto di contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario, non costituendo un eccezione in senso proprio, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità. Tuttavia in quest'ultimo caso una tale eccezione può essere formulata alla duplice condizione che gli elementi di fatto posti a fondamento della eccezione emergano, con ogni evidenza, dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito senza quindi la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività, vietate in sede di legittimità, e che sulla questione non si sia formato il giudicato (cfr. in questi termini: Cass. 11 settembre 2000 n. 11916). Dalle indicate statuizioni è lecito desumere come corollario che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, colui che deduce la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario deve altresì indicare nel suddetto ricorso gli elementi posti a fondamento della suo assunto, specificando in modo chiaro quale parte è stata pretermessa e fornire elementi attestanti che sul punto non si sia formato un giudicato impeditivo della rilevabilità d'ufficio della mancanza di integrità del contraddittorio.
2.3. Orbene, nel caso di specie il BA non ha fornito elementi idonei ad attestare che nel giudizio arbitrale non era stato citato un litisconsorte necessario - il che avrebbe potuto giustificare una pronunzia di nullità del lodo - ma invece si è limitato ad affermare unicamente che nel suddetto giudizio non era stato "convocato" il Direttore Generale del Ministero della Giustizia e che ciò non aveva consentito ne' l'interrogatorio della parte ne' il tentativo di conciliazione.
2.4. Per quanto riguarda, poi, l'altra censura con la quale si denunzia una nullità del lodo per essere il relativo dispositivo sottoscritto solo da due membri del Collegio - al di là della pur decisiva considerazione che il BA sempre per il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione avrebbe dovuto indicare con il riferimento ai precedenti atti processuali che tale censura (come la precedente) non era stata sollevata per la prima volta in questa sede - va (anche per la rilevanza che assume con riferimento alla altre doglianze sviluppate dal BA nel ricorso) ribadito il principio secondo il quale in sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di Cassazione non può esaminare direttamente la pronunzia arbitrale ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo (cfr. ex plurimis: Cass. 17 luglio 1999 n. 7588; Cass. 27 agosto 1998 n. 8528).
3. Alla stregua di quanto sinora esposto, va rilevato che la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata non soltanto in relazione alle censure di carattere processuale sollevate davanti alla Corte d'appello ma anche in relazione alle ragioni di merito fatte valere in ordine alla correttezza sul piano logico-giuridico della motivazione del lodo.
3.1. Più precisamente, la Corte d'appello di Roma ha messo in luce come il fatto addebitato al BA, pur se qualificato in sede penale come truffa e pur se oggetto di patteggiamento, assumesse una inequivocabile gravità e dovesse, quindi, ritenersi - anche in ragione di una corretta interpretazione del contratto collettivo di categoria (con riferimento alla quale non è stata in modo specifico dedotta la violazione di alcuno dei canoni ermeneutici di cui agli artt. artt. 1362 e ss c.c.) - in contrasto con i più elementari doveri di lealtà e correttezza nei confronti del datore di lavoro. Il giudice d'appello ha, così, fondato la sua decisione su una motivazione, che per essere congrua e del tutto corretta sul piano logico-giuridico, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità, stante il consolidato principio secondo cui il vizio di difetto di motivazione, denunziabile ex art. 360, secondo comma, n. 5 c.p.c., può legittimamente farsi valere solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando sussista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. tra le tante: Cass., Sez. Un., 27 dicembre 1997 n. 13045, cui adde Cass. 22 maggio 2000 n. 6975; Cass. 24 luglio 2000 n. 9716).
4. Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio di Cassazione stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003