Sentenza 30 aprile 1998
Massime • 1
Anche una semplice denuncia per fatti integranti estremi di reato, commessi nel corso della detenzione, può essere valutata come indicativa di scarsa partecipazione all'opera di rieducazione, a nulla rilevando che il processo penale per tali reati sia ancora in corso, non essendo necessario, ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, la commissione di un reato, ed essendo sufficiente la constatazione che, in ogni caso, la condotta del detenuto non è stata "regolare" alla luce del fatto storico della denuncia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/1998, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI PAOLO Presidente del 30.04.1998
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 2450
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 01358/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) GO JO n. il09.08.1967
avverso ordinanza del 18.11.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TRIESTE sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIANERANCO VIGLIETTA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre GO JO avverso ordinanza emessa il 18.11.1997 del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con cui sono state rigettate diverse istanze avanzate dal medesimo, fra cui quelle di liberazione anticipata, relativa al periodo 3.11.1996 - 3.5.1997, e di semilibertà.
Il predetto tribunale ha fondato la decisione di rigetto della domanda di liberazione anticipata sulla considerazione che, nel periodo in esame, il detenuto non aveva mantenuto sempre condotta regolare per avere partecipato, insieme ad altri reclusi, ad un grave episodio di sopraffazione nei confronti di un compagno di detenzione, e aveva respinto la domanda di semilibertà perché il detenuto, condannato per gravissimi reati e tuttora sottoposto ad altri procedimenti penali, come risultava dalla relazione di sintesi degli operatori penitenziari, non aveva fatto registrare progressi trattamentali tali da giustificare la concessione della chiesta misura alternativa.
Lamenta il ricorrente:
a) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione relativa al diniego della liberazione anticipata, sotto il profilo che il tribunale non aveva adeguatamente motivato il rigetto della sua istanza, basato su un presunto episodio di violenza in ordine al quale non era stata accertata alcuna sua responsabilità, e dovendo valere per lui la presunzione di innocenza di cui all'art.27 della Costituzione;
b) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione relativa al diniego della semilibertà, non essendo stata presa in esame la relazione degli operatori penitenziari, nella quale erano stati segnalati i suoi progressi nell'attività di studio da lui intrapresa.
Ciò premesso, osserva la Corte che nessuna censura può muoversi al Tribunale di Sorveglianza di Trieste, che nella specie ha fatto corretta applicazione di norme giuridiche e di principi giurisprudenziali.
In particolare, il suddetto tribunale ha dato pienamente contezza del fatto che il condannato non aveva dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti, così come è invece richiesto, ai fini della concedibilità del beneficio, dall'art.54 L.354 del 1975. Ciò sulla base delle risultanze delle informazioni assunte e degli accertamenti svolti, che avevano chiarito perfettamente qual era stato il grado di partecipazione del condannato all'opera di risocializzazione, e da cui era emerso che egli era stato, fra l'altro, coinvolto in un episodio di violenza ai danni di un compagno di detenzione.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e dal Procuratore Generale presso questa Corte, il fatto che nei suoi confronti non risultasse ancora iniziato un procedimento penale non può avere alcun rilievo. Il diniego, da parte del tribunale, del beneficio della liberazione anticipata per il semestre in questione appare più che giustificato in relazione alla denuncia penale inoltrata nei suoi confronti, ed anche a prescindere da essa.
Ed infatti, anche una semplice denuncia per fatti integranti estremi di reato, commessi nel corso della detenzione, può essere valutata come indicativa di scarsa partecipazione all'opera di rieducazione, a nulla rilevando che il processo penale per tale reati sia ancora in corso, non essendo necessario, ai fini del rigetto della liberazione anticipata, la commissione di un reato, ed essendo sufficiente la constatazione che, comunque, la condotta del detenuto non è stata "regolare" alla luce del fatto storico della denuncia. A ciò si aggiunga che, comunque, ai fini della concessione del suddetto beneficio, non è sufficiente la semplice buona condotta, essendo necessaria invece una vera e propria partecipazione attiva del soggetto all'opera di rieducazione e dovendosi riconoscere valore decisivo ai risultati del trattamento individuale. E dal contenuto stesso della impugnazione si evince che nel comportamento del OM non era ravvisabile una reale ed incontrovertibile partecipazione del medesimo all'opera di rieducazione.
Il ricorrente, invero, non ha contestato la pratica mancanza di elementi positivi, dai quali fosse possibile desumere che egli avesse dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ma si è limitato a far leva sulla buona condotta da lui mantenuta. Elemento, questo, necessario ma non sufficiente ai fini della concessione del beneficio, occorrendo, come esplicitamente previsto dalla legge e riaffermato da questa Corte in maniera costante, un quid pluris, consistente in una concreta "partecipazione all'opera di rieducazione", che può, fra l'altro, estrinsecarsi in costruttivo dialogo con gli operatori penitenziari, in una riflessione critica sul proprio passato di devianza, in una presa di coscienza delle proprie responsabilità ecc. (v., fra le tante, Cass., Sez. I, 29.11.1995 n. 5006, D'Angelo). In mancanza di tali presupposti, il beneficio richiesto non avrebbe potuto essere concesso.
Nè il tribunale avrebbe potuto prendere in esame le modalità con le quali si era sviluppato l'episodio nel quale il detenuto era stato coinvolto, potendosi valutare, ai fini della concedibilità delle misure alternative, soltanto il comportamento mantenuto dal soggetto nel corso della esecuzione della pena ed esulando dalle valutazioni di competenza del Tribunale di sorveglianza le ragioni e le circostanze del reato eventualmente commesso in corso di detenzione. Quanto al diniego della semilibertà, va rilevato che, ai fini della ammissione al regime relativo, il principale ed indefettibile presupposto per la concessione del beneficio, oltre alla esistenza delle condizioni per una graduale risocializzazione del condannato, è una evoluzione positiva del suo atteggiamento intramurario, tale da far rilevare una evidente modificazione dei suoi atteggiamenti ostativi, che devono essere rivolti verso una costruttiva partecipazione alla vita associata.
Non basta, cioè, una semplice correttezza del comportamento o una adesione meramente formale alle regole penitenziarie, ma è necessaria una seria presa di coscienza, attraverso l'analisi personale, delle negative esperienze del passato, e una riflessione critica che, grazie ad una adeguata attività di rielaborazione, sia proiettata verso un definitivo, seppur graduale, ravvedimento (v., fra le tante, Cass. Sez.1 27.2.1993, ric. Domenichini). Per altro, poiché la esistenza del presupposto di cui sopra è indefettibilmente richiesta dalla legge, il relativo giudizio deve essere tanto più prudente e cauto quanto più sia da considerare elevata la originaria pericolosità del soggetto, desunta dalla gravità e dalle modalità di esecuzione dei reati commessi. Orbene, il tribunale di sorveglianza di Trieste, nella sua ordinanza, anche se succintamente motivata, ha fatto precisa e corretta applicazione dei principi di diritto e giurisprudenziali di cui sopra, dando contezza in maniera chiara dell'iter logico seguito nella valutazione degli elementi emersi dalla osservazione della personalità del condannato, così come emergeva anche dalle informazioni assunte sia presso gli organi di polizia sia presso l'equipe degli operatori penitenziari.
Nè è ravvisabile illogicità di motivazione dell'ordinanza sotto il profilo che in alcune fonti informative era stata esclusa la esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, posto che in altre tali collegamenti erano stati invece affermati, avendo il tribunale correttamente omesso di fare riferimento al contenuto di tali informazioni ed essendosi riferito esclusivamente alla presumibile persistente pericolosità del soggetto, ricavabile sia dalla gravità dei reati per i quali aveva riportato condanna, sia dalle informazioni degli operatori circa il non compiuto processo di risocializzazione da parte del detenuto.
A prescindere dalla esistenza o meno dei suddetti collegamenti, che sarebbero in ogni caso ostativi alla concessione del beneficio richiesto, presupposto indefettibile per l'ammissione al regime della semilibertà è infatti che vi siano le condizioni per un graduale reinserimento sociale, laddove, nella specie, il tribunale di sorveglianza ha ritenuto invece, fondatamente, che tali condizioni non vi fossero.
Conseguentemente, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso non può che essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 1998