Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' 0 15 02 /02 NOME DEL POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 21517/99 Cron.3853 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: FFSS S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato II 326, presso lo in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che 10 studio rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA S CROCE IN GERUSALEMME 4, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PUCCIARELLI, che lo rappresenta 2001 e difende, giusta delega in atti;
4360 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 20478/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/11/98 R.G.N.74264/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito 1'Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito l'Avvocato PUCCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 21517/99 Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello delle Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso la sentenza con la quale il Pretore di questa città aveva condannato detta società al pagamento di somme di danaro in favore della parte appellata. In motivazione il Tribunale ha rilevato la carenza di poteri della società in capo al dirigente (dott.rappresentativi BI) che risulta aver conferito il mandato difensivo in nome e per conto della società appellante, in quanto la procura speciale conferita al predetto funzionario dall'Amministratore unico delle Ferrovie ( atto del 26.5.1993 rep. 9705 del notaio Falcone) non appariva idonea ad investire il rappresentante Ogni anche dei necessari poteri di rappresentanza sostanziale della società, unitamente a quelli di rappresentanza processuale, e si poneva quindi in contrasto con il noto principio secondo cui - e quindi anche la il potere di rappresentanza processuale non può essere scisso dal facoltà di nominare difensori potere di rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Avverso detta sentenza le Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'intimato non si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione, disattesa dal Tribunale, e qui riproposta in controricorso, con la quale l'intimato ha eccepito la inammissibilità del ricorso in appello per inesistenza dell'atto di impugnazione, in quanto la copia notificata di detto atto non recava la firma del 2 procuratore né in calce alla procura, né in calce all'impugnazione. L'eccezione è infondata. Infatti, secondo la costante giuriprudenza di questa Corte, dal cui insegnamento il Collegio non ha motivo di discostarsi, la mancata apposizione della firma del procuratore sulla copia dell'atto di non è motivo diimpugnazione, notificata all'appellato, invalidità del medesimo quando dall'atto risulti il mandato difensivo e la firma risulti regolarmente apposta (come nel caso in esame) sull'originale (cfr. tra le tante Cass. N. 6131 del 1885, Cass. N. 11883 del 1991, Cass. N. 7403 del 1983). Con l'unico motivo la ricorrente deduce omessa ed insufficiente motivazione, nonché violazione degli articoli 75 e 77 c.p.c., e lamenta che erroneamente il Tribunale ha D on ritenuto non idonea la procura speciale del 26 maggio 1993 rep. 9705 notar Falcone a conferire la rappresentanza processuale delle Ferrovie dello Stato al dott. BI (ed il conseguente difetto dello ius postulandi del difensore da questi nominato). Secondo la società, invece, la procura in questione avrebbe conferito al dirigente, oltre ai poteri processuali, anche poteri di rappresentanza sostanziale. Il motivo di ricorso è fondato. Sulla questione della validità della procura al dott. BI rep. n. 9705 nota Falcone, entrata in contestazione nel presente giudizio, questa Corte si è ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza n. 4666 del 1998 le Sezioni Unite, componendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, hanno posto in luce che la procura conferita, anche a fini di dal legale rappresentante delle rappresentanza processuale, dirigenti preposti ad un settore Ferrovie dello Stato a degli affari legali "presuppone e aziendale, come quello 3 conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una rappresentanza institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia. In buona sostanza in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura siffatteorganizzativa specificamente attrezzata per evenienze". Con la stessa sentenza è stato, inoltre, sottolineato che “l'ausiliare dipendente dell'imprenditore il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la Dráž conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa". A questi principi si costantemente uniformata la successiva è giurisprudenza della Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 8558 del 2000, Cass. n. 7173 del 2001). Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osservazioni, dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore ad un tempo poteri sostanziali e processuali, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del 4 procuratore, sicchè non ne risulta alcun vulnus né al principio legittimazione esclusiva del Consiglio di statutario della rappresentativo amministrazione al conferimento del potere della società (del quale non vi è, nella specie, trasmigrazione а terzi nella sua integrità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), né alla regola posta dallo stesso Consiglio della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. Per le suesposte considerazioni il ricorso, dunque, deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 novembre 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Смит. Футство ОбратнаДярпіма I m. D A 0 S , 3 1 S O 3 . A L 5 T L T Shill a , R O . A A B ' N S I L E D P 3 S IL CANCELLIERE A 9 - I T 8 N S Depositato in Cancelleria - G O 1 O A P 1 E oggi, 5 FEB. 2002 M A S I E D L G A I A D G IL CANCELLIERE E E L T T S N I A E I G S L E E D L R E O D