Sentenza 25 settembre 2020
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di apologia di fascismo è necessario che la condotta sia in concreto idonea a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione del disciolto partito fascista. (Conf. n. 3929 del 1978, Rv. 138514)
Commentario • 1
- 1. Giurisprudenza italiana (8-9/2021)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 30 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2020, n. 11576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11576 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2020 |
Testo completo
1 1576-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 427/2020 -Presidente - FILIPPO CASA UP 25/09/2020- - Relatore - LUIGI FABRIZIO MANCUSO R.G.N. 9307/2020 TERESA LIUNI PALMA TALERICO FRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: VI RC nato a [...] il [...] FR IA nato a [...] il [...] PE ZO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 14/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto dei ricorsi di RI OL, ON RO e ON LO e in accoglimento del ricorso del PG annullamento della sentenza con rinvio limitatamente all'omessa confisca udite i difensore م ا ه L'avvocato RICCI EMILIO NICOLA, difensore fiducia della parte civile, conclude chiedendo di confermare la sentenza e annullare con rinvio la sentenza nella parte in cui non ha disposto la confisca e deposita conclusioni scritte e nota spese L'avvocato LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA, difensore fiducia di FR IA e PE ZO insiste nei motivi e ne chiede l'accoglimento L'avvocato PALOMBI ALESSANDRO, difensore fiducia di FR IA e PE ZO si richiama ai motivi e ne chiede l'accoglimento L'avvocato MESSA VITTORIO, difensore fiducia di VI RC insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 novembre 2017, il Tribunale di Tivoli, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava OL RI, RO ON e LO ON colpevoli del reato di apologia del fascismo di cui all'art. 4 legge n. 205 del 1993, commesso in concorso tra loro in Affile nei giorni 21 luglio 2012 e 11 agosto 2012. Ritenuta l'unicità del fatto, computata la diminuente per la scelta del rito, OL RI veniva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione ed euro 120,00 di multa, RO ON e LO ON venivano condannati alla pena di 6 mesi ed euro 80,00 di multa ciascuno. Il Tribunale concedeva agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena e li condannava, in solido, al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile, da liquidarsi all'esito di separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 8.000,00 e alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla costituita parte civile, pari ad euro 1.800,00, oltre accessori di legge.
2. Con sentenza del 14 marzo 2019, la Corte di appello di Roma, riconosciuta su appello del Pubblico Ministero la duplicità dei fatti e la sussistenza del vincolo della continuazione tra l'episodio del 21 luglio 2012 e l'episodio del giorno 11 agosto 2012, perveniva tuttavia alla conferma della pena finale e rigettava gli appelli degli imputati, condannandoli alla rifusione delle spese sostenute nel secondo grado di giudizio dalla costituita parte civile, pari ad euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
2.1. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dai giudici del merito, in data 5 giugno 2008, il Sindaco del Comune di Affile, OL RI, presentava alla Regione Lazio domanda (prot. n. 1180 del 28 aprile 2008), con la quale chiedeva m a e T la valutazione della proposta relativa alla realizzazione di un parco pubblico in località Radimonte, per un costo funzionale di euro 50.000,00. L'area sulla quale doveva essere effettuato l'intervento in questione era stata concessa per novantanove anni in comodato d'uso gratuito dal "Comitato per l'erezione di un Sacrario al Soldato in Affile", soggetto collettivo nato nel 1957 allo scopo dichiarato di realizzare, all'interno del Comune di Affile, un monumento al Soldato, in memoria di tutti i caduti affilani nei due conflitti mondiali. Il progetto era conforme al piano urbanistico. Con delibera del 7 giugno 2008, approvata da tutti gli assessori (inclusi RO ON e LO ON), la Giunta comunale di Affile approvava il progetto preliminare relativo alla sistemazione e all'arredo del parco, nonché la relazione tecnica dell'opera da edificare, entrambi trasmessi in copia alla Regione. 3 Con delibera n. 861 del 21 novembre 2008, la Giunta della Regione Lazio, nell'approvare il programma triennale straordinario di interventi, diretto allo sviluppo locale, prevedeva anche la realizzazione di un parco pubblico in località Radimonte, fissando, a pena di decadenza dal finanziamento, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione della delibera, per la presentazione da parte dei beneficiari del programma progettuale definitivo. Veniva dunque definito un primo stanziamento per la realizzazione del parco, corrispondente alla somma di euro 50.000,00. In data 9 febbraio 2019, la Giunta comunale approvava il predetto progetto definitivo, redatto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, architetto Felicetto IN. Il 9 marzo 2009 veniva approvata la proposta tecnico- economica del progetto definitivo, redatta sempre dall'architetto Felicetto IN, per un importo corrispondente alla somma di euro 197.956,00. Nella parte della relazione relativa agli obiettivi e alla tipologia dell'intervento era prevista l'edificazione di un piccolo museo al Soldato all'interno del parco, per un costo di euro 80.000,00. Tale area in origine di esclusiva proprietà del "Comitato per l'erezione di un Sacrario al Soldato in Affile" e in seguito concessa in comodato d'uso gratuito al comune di Affile per la durata di novantanove anni era stata donata, il 3 gennaio 2010, con rogito - notarile. Dall'art. 2 del rogito si evince che tale donazione era motivata allo scopo di "- realizzare uno spazio chiuso, ma fruibile, finalizzato a contenere 'cimeli del soldato'; - realizzare uno spazio attrezzato per manifestazioni quali ad esempio teatro, mostre, concerti;
realizzare uno spazio attrezzato per pic- - nic;
"». Il parco avrebbe dovuto essere dedicato a UI IU, promotore dell'iniziativa, e avrebbe dovuto "ricordare il Soldato">. Il Sindaco di Affile, OL RI, inviava dunque alla Regione un'ulteriore domanda (prot. n. 712 dell'11 marzo 2009), con la quale chiedeva la valutazione di tale ulteriore proposta. Con delibera n. 643 del 7 agosto 2009, la Giunta regionale approvava l'aumento del finanziamento diretto alla realizzazione del parco in località Radimonte, per complessivi euro 180.866,00. Con delibera n. 90 del 10 luglio 2010, il Comune approvava il progetto esecutivo del parco, redatto dall'architetto Caracciolo, per una somma pari ad euro 247.956,00 (dei quali: 50.000,00, stanziati dalla Regione Lazio con delibera n. 861 del 21 novembre 2008; 180.866,00, stanziati sempre dalla Regione Lazio con delibera n. 649 del 7 agosto 2009; 17.090,00, ricavati dai fondi del Bilancio comunale). Con determinazione n. 114 del 19 ottobre 2010, veniva indetta la gara di evidenza pubblica;
il 9 aprile 2011, l'architetto IN affidava alla SO.PA.MA. costruzioni s.r.l. l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di realizzazione del parco, con piccolo museo e servizi igienici annessi. Con delibera n. 66 del 21 luglio 2012, la Giunta comunale di Affile deliberava all'unanimità, in presenza del Sindaco RI e degli Assessori ON e ON, "di intitolare il Parco Radimonte, come indicato nell'allegata planimetria, a 'UI IU e dedicare il piccolo museo al soldato, al generale RO AN, per quanto in narrativa e che qui si intende riportato per intero quale parte integrante e sostanziale">>. In data 6 agosto 2012, il Sindaco OL RI sollecitava con invito formale la partecipazione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Affile, nonché del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Subiaco, all'inaugurazione del "Parco Radimonte e Sacrario al Soldato Maresciallo d'Italia RO AN", per il giorno 11 agosto 2012. Il programma della manifestazione, contenuto nell'invito, prevedeva: un raduno in Piazza San Sebastiano (ore 16:00); una conferenza dedicata alla memoria del generale RO AN (ore 17:00); la deposizione di una corona presso la tomba di AN (ore 18:00); una messa presso il sacrario del parco (ore 18:30); l'intervento delle autorità presenti (ore 19:30); una cena a buffet (ore 20:00); uno spettacolo musicale (ore 20:30). Secondo quanto riportato nella relazione del Comandante Nucleo Investigativo Carabinieri Gruppo Frascati -, nel corso della cerimonia non - furono poste in essere quelle manifestazioni esteriori tipiche delle organizzazioni finalizzate ad incitare alla violenza o alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, nazionale;
né dalla documentazione fotografica di quel giorno era emersa l'ostentazione di simboli o emblemi delle predette organizzazioni. Il 13 agosto 2012, veniva firmato il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
il 13 settembre 2012 il IN approvava lo stato finale dei lavori, gli atti contabili, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione del credito di impresa. Il 15 ottobre 2012, alla Prefettura Ufficio Territoriale di Roma Toponomastica perveniva la richiesta del Sindaco RI di autorizzazione all'intitolazione del parco in questione a UI IU e del museo al generale RO AN;
in data 22 novembre 2012, il Prefetto si dichiarava incompetente in merito. Dunque, con delibera n. 82 del 13 marzo 2015, veniva richiesta, da parte della Giunta regionale, la revoca della delibera n. 66 del 21 luglio 2012, adottata dal Comune di Affile, nella parte in cui disponeva l'intitolazione del museo al generale RO AN;
ciò, a pena di revoca del finanziamento regionale impiegato per la realizzazione dell'opera.
2.2. La Corte di appello di Roma, nella citata sentenza, evidenziava che nel caso di specie si rendeva necessario verificare: il ruolo ricoperto dal generale 5 RO AN nella diffusione del metodo e dell'ideologia fascista;
sotto il profilo oggettivo, se le condotte poste in essere da OL RI, RO ON e LO ON (ossia l'approvazione della delibera del 21 luglio 2012, con cui era stata disposta la dedica del museo al generale RO AN, nonché la successiva cerimonia inaugurale) potessero ritenersi forme di elogio, e se potesse ritenersi esistente il carattere della pubblicità dell'esaltazione; sotto il profilo soggettivo, la sussistenza del dolo generico in capo agli imputati. Con riferimento al primo aspetto, ossia al ruolo ricoperto dal generale RO AN, la Corte di appello dava conto della figura storica del AN, richiamando anche la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 2 maggio 1950 dal Tribunale Militare di Roma;
rigettava l'obiezione difensiva, secondo la quale il AN sarebbe stato un semplice soldato, divenuto in seguito generale con l'avvento del fascismo;
osservava che «non solo AN materialmente e consapevolmente adottò durante le campagne militari in Cirenaica ed in Etiopia, come dimostrano fonti storiche accreditate - metodologie tipiche del regime mussoliniano, divenendo figura di spicco del medesimo, ma, anche quando tale regime era crollato, decise di rimanergli fedele e di accettare l'incarico, su proposta dell'ambasciatore tedesco RA, di divenire Ministro della Difesa Nazionale e Capo di Stato Maggiore per la R.S.I., presenziando, in qualità di interlocutore privilegiato, ai colloqui tra Mussolini ed IT nell'ottica della riorganizzazione dell'esercito della R.S.I.; sempre secondo il Tribunale, il ritorno del Generale sulla scena politico-militare nazionale dopo il suo ritiro nel 1941 aveva agevolato la rinascita del regime». La Corte di appello, dunque, evidenziava che il AN aderì ai metodi e all'ideologia del fascismo, del quale rappresentò uno degli esponenti più importanti. Con riferimento all'elemento oggettivo del reato, la Corte di appello osservava: che le condotte ascritte agli imputati erano dotate di carattere esaltativo, e non meramente commemorativo, della figura del generale RO AN;
che non era possibile scindere la figura del AN-soldato da quella del AN-esponente del fascismo, di modo che esaltare il AN-soldato significava elogiare un esponente apicale del fascismo;
che la predetta esaltazione, sia nel caso della delibera del 21 luglio 2012, sia nel caso della cerimonia inaugurale dell'11 agosto 2012, era avvenuta pubblicamente;
che, in particolare, la delibera funzionale all'intitolazione del museo aveva natura di atto pubblico, in quanto adottata dagli imputati OL RI, RO ON e LO ON, in qualità di pubblici ufficiali, rispettivamente Sindaco e Assessori della Giunta comunale;
che pubbliche erano state le modalità di informazione e sollecitazione alla partecipazione alla cerimonia dell'11 agosto 2012, mediante inviti e manifesti recanti il programma dell'evento; che le 6 condotte esaltative in questione erano idonee a determinare il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista, come affermato dal giudice di primo grado, il quale aveva valorizzato sia la natura pubblica dei soggetti da cui era promanata la delibera in discorso, sia la collocazione topografica del museo, ove si era svolta la cerimonia inaugurale. Con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la Corte di appello di Roma affermava la sussistenza, in capo agli imputati, della consapevolezza e volontà di esaltare pubblicamente il generale RO AN, quale esponente del fascismo. In particolare, la Corte di appello sottolineava: l'assenza, negli atti propositivi e deliberativi relativi alla vicenda in questione, fino al 13 luglio 2012 - ossia fino alla data di completamento dei lavori e fino ad otto giorni prima della delibera del 21 luglio 2012 di alcuna menzione del generale RO AN;
- che tale assenza non rispondeva al rispetto di un iter procedimentale necessitato, ma alla ferma volontà di scavalcare ogni ostacolo che potesse inficiare la dedica del museo al generale RO AN;
che, anche una volta comparso il nome del generale AN nella delibera n. 66 del 21 luglio 2012, in tale delibera venivano impiegate formule ed espressioni dal carattere fumoso ed elusivo, dirette a confondere il lettore;
che nella delibera in questione si era tentato di legittimare la liceità dell'operazione, sia affermando l'acquisizione dei pareri di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (non presenti né in calce, né negli allegati alla delibera), sia facendo riferimento in modo del tutto infondato - al fatto che l'intitolazione del parco e la dedica del museo rispettivamente a - UI IU e a RO AN avvennero conformemente alla donazione di scopo del comitato;
che erano illuminanti le dichiarazioni rese da OL RI all'udienza del 20 dicembre 2016; che i motivi che avevano determinato le scelte degli imputati non erano influenti;
che, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10804 del 11/03/1975), doveva essere respinta la censura sollevata dalla difesa, con cui si deduceva l'assenza di consapevolezza in capo agli imputati di commettere il delitto in ragione della presenza nel vicino Comune di Filettino di un museo e di un parco dedicati al generale RO AN;
che, anche con riferimento alla cerimonia inaugurale dell'11 agosto 2012, sussisteva l'elemento soggettivo richiesto;
che, nonostante la mancanza di prova circa la partecipazione del ON e del ON a tale manifestazione, la loro piena adesione all'organizzazione della cerimonia emergeva dalle dichiarazioni rese dal RI all'udienza del 20 dicembre 2016, avendo lo stesso RI, nel ricostruire la vicenda, sempre utilizzato la prima persona plurale;
che l'invito rivolto ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri di Affile e di Subiaco non contrastava con l'esistenza della consapevolezza di commettere un reato, in quanto rappresentava un protocollo consolidato e ineludibile quello di avvisare il 7 Questore e, per prassi, il Comandante della stazione dei carabinieri più vicina, in caso di manifestazioni cortei, raduni ed eventi simili;
che era significativo che la cerimonia di inaugurazione del nuovo parco, consegnato alla collettività, si fosse caratterizzata per l'esaltazione di un singolo, il generale RO AN;
che la data scelta per l'inaugurazione corrispondeva alla ricorrenza del centotrentesimo anniversario dalla nascita di RO AN;
che gli imputati, alla luce di quanto esposto, non potevano non prefigurarsi il rischio che dedicare un museo al AN, unitamente alla cerimonia inaugurale, «potesse determinare il concreto pericolo di rendere quel Parco un luogo si esaltazione del fascismo, idoneo a suscitare una visione favorevole di quest'ultimo che fosse foriera di adesioni e consensi al disciolto partito». Da ultimo, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del primo motivo di gravame sollevato dal pubblico ministero, affermava che l'episodio del 21 luglio 2012 (approvazione della delibera n. 66) e quello dell'11 agosto 2012 (cerimonia inaugurale del parco) costituivano due condotte distinte ed autonome, ciascuna sufficiente ad integrare il reato di apologia del fascismo;
e riconosceva il vincolo della continuazione fra tali episodi.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione sull'impugnazione del Pubblico Ministero in ordine al rigetto delle confische richieste e del conseguente sequestro;
richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., errata applicazione della legge penale, art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 240 cod. pen. Il giudice dell'appello ha premesso di aver esaminato l'atto di appello del Pubblico Ministero come atto di ricorso e ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, evidenziando che, in mancanza di elementi nuovi, contro il rigetto della prima richiesta di applicazione della misura cautelare reale, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto proporre appello, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., al tribunale del riesame. Eppure, dalla lettura del quarto motivo di impugnazione, proposto dal Pubblico Ministero di primo grado, si evince che diversi erano stati i profili di appello, quali: al par. 7.1., la richiesta di sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. dell'edificio adibito a museo (oggi intitolato al generale RO AN) situato all'interno del Parco Radimonte;
al par. 7.2., la richiesta di confisca, ai sensi dell'art. 240, comma primo e comma secondo, n. 2), cod. pen., della delibera della Giunta comunale del 21 luglio 2012, con contestuale richiesta di sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.; al par. 7.3., la richiesta di confisca, ai sensi art. 240, comma primo, cod. pen. dell'edificio adibito a museo all'interno 8 del Parco Radimonte, con contestuale richiesta di sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto, il giudice dell'appello non ha considerato tutti i motivi formulati, ma solo quello di cui al paragrafo 7.1. Infatti, il giudice dell'appello non si è espresso sulle ulteriori impugnative proposte ai paragrafi 7.2. e 7.3., inquadrabili come motivi di ricorso: con riferimento alle richieste confische, per violazione di legge, nonché omessa, illogica e contraddittoria motivazione;
con riferimento al richiesto sequestro, per violazione di legge, nonché omessa, illogica e contraddittoria motivazione, trattandosi di sequestro finalizzato alla duplice confisca, non autonomamente appellabile ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., per evidente assenza del presupposto, avendo il giudice di primo grado rigettato la richiesta di confisca. Ad ogni modo, l'eventuale inammissibilità dell'impugnazione del rigetto del sequestro non avrebbe avuto nessun effetto sull'autonoma impugnazione del rigetto delle confische, una delle quali obbligatoria, in relazione alla quale, quindi, era comunque onere del giudice pronunciarsi. Allo scopo di rimarcare l'interesse del Pubblico Ministero all'impugnazione, si richiamavano i motivi di gravame non esaminati dal giudice dell'appello.
4. L'avv. Vittorio Messa, in qualità di difensore di OL RI, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce erronea applicazione dell'art. 4 legge n. 205 del 1993, in relazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958, nonché in relazione ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 8506 del 31/01/1977, Feltri, Rv. 136341; Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016, dep. 2017, Goglio, Rv. 269753; Sez. 1, n. 8108 del 14/12/2017, dep. 2018). Il giudice dell'appello ha completamente aderito alle considerazioni effettuate dal giudice di primo grado. In particolare, ha condiviso una erronea interpretazione della legge penale, secondo la quale il reato di apologia del fascismo può reputarsi consumato laddove si manifestino pensieri o idee che richiamino tale ideologia o la sottesa visione del mondo. Il giudice dell'appello non ha applicato al caso di specie i principi di cui alle pronunce sopra richiamate. In primo luogo, si lamenta il fatto che la sentenza ora impugnata afferma che c'è esaltazione del fascismo per il semplice fatto che il personaggio è riconducibile al fascismo. A pagina 25 della sentenza ora impugnata, si legge che non è possibile scindere la figura di RO AN-soldato dalla figura di RO AN- esponente del fascismo, e che elogiare il AN-soldato equivale ad elogiare il AN-esponente apicale del fascismo. Il fatto che AN sia stato un esponente del fascismo osserva la difesa è un fatto storico inconfutabile. 9 Tuttavia, la norma non sancisce che il fare riferimento a un personaggio dalle sicure appartenenze al fascismo corrisponde ad esaltazione. Eppure, il giudice dell'appello ha fatto derivare la condotta esaltativa dal semplice oggetto dell'elogio, senza specificare come invece avrebbe dovuto - «dove e con quale enfasi la manifestazione si sarebbe svolta, e quale suggestione avrebbero suscitato gli organizzatori della manifestazione». Inoltre, il giudice dell'appello ha rinvenuto l'esaltazione anche nel carattere pubblico della cerimonia. Invece, la pubblicità non è un sintomo dell'elogio penalmente rilevante, costituendo bensì una condizione affinché l'esaltazione la cui sussistenza poggia su altri elementi- - possa integrare il reato di apologia del fascismo. Sotto altro profilo, il giudice dell'appello, a pagina 26 della sentenza ora impugnata, ha fatto riferimento alla idoneità delle condotte esaltative a determinare il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista, senza valutare la concretezza di tale pericolo. Dalla sentenza della Corte cost. n. 75 del 1958 si evince che non sono vietate tutte le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista, ma soltanto quelle che sono in grado di determinare la ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento e all'ambiente in cui sono poste in essere. Quindi, poiché il pericolo deve essere anche concreto, ё necessario un quid pluris, ossia che la manifestazione susciti negli astanti una reale suggestione, inducendo negli stessi sentimenti nostalgici e di riorganizzazione del disciolto partito fascista. Tale elemento ulteriore non è stato menzionato dal giudice dell'appello, il quale ha fornito un'interpretazione restrittiva - quindi non costituzionalmente orientata - della norma incriminatrice.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione afferente all'esaltazione posta in essere dall'imputato con la sua condotta. A pagina 10 della sentenza ora impugnata si fa riferimento al fatto che nel corso della cerimonia inaugurale non furono poste in essere manifestazioni tipiche di quelle organizzazioni che incitano alla violenza o alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, nazionale. Ciò significa che non furono posti in essere quegli atteggiamenti esteriori che la norma incriminatrice è diretta ad evitare. Per tale motivo, la sentenza ora impugnata compie lo «strenuo tentativo di far emergere l'esaltazione nelle intenzioni degli organizzatori, partendo dalla ricostruzione storica della figura del AN, il quale sicuramente ha aderito al fascismo». La presenza dell'esaltazione, dunque, non viene ricavata da dati fattuali o dalle modalità della cerimonia, ma dalla stessa figura storica del AN. Tale ragionamento è tautologico e condurrebbe a ritenere che tutte le dediche e le commemorazioni sono esaltazioni, se il loro oggetto è un personaggio che è stato anche fascista. 10 Nella sentenza ora impugnata i fatti vengono qualificati come esaltazione anche perché essi sono stati indubbiamente pubblici. La pubblicità è un elemento costitutivo, che non ha niente a che vedere con l'esaltazione, altro elemento costitutivo: non si può far derivare la prova dell'uno dall'accertamento dell'altro.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione afferente all'accertamento del dolo generico. La motivazione fornita dalla sentenza ora impugnata, nella parte relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo ad OL RI, è illogica. Il giudice dell'appello, dapprima, ha affermato l'irrilevanza dei moventi o dei fini per i quali il soggetto agente abbia commesso con coscienza e volontà il fatto, salvo poi aver fatto derivare proprio dai moventi e dai fini la sussistenza del dolo generico. Infatti, il giudice dell'appello ha affermato che la coscienza e volontà può essere rinvenuta nella callidità con cui gli organizzatori scelsero il giorno 11 agosto come data della cerimonia, ossia la data dell'anniversario della nascita di RO AN. Tale affermazione indica la volontà del giudice dell'appello di rimarcare il movente o il fine del RI, facendo leva su una circostanza peraltro neppure risultante dal programma reso pubblico. Anche in tale circostanza, inoltre, sembra essere presente il tema ricorrente che ha orientato il giudice dell'appello: poiché il AN era fascista, dedicargli un museo e organizzare una cerimonia pubblica in sua memoria è esaltazione del AN-fascista e, al tempo stesso, costituisce coscienza e volontà di glorificarne tale aspetto. Tale ragionamento è apodittico. Sotto altro profilo, poi, la sentenza ora impugnata incorre in un macroscopico errore, laddove ritiene indicatore dell'esistenza del dolo generico il fatto che l'intitolazione del museo al AN sia stata tenuta nascosta durante tutto l'iter della richiesta di finanziamento alla Regione Lazio, fino alla fine dei lavori del parco. Infatti, l'iter amministrativo seguito è quello necessitato, rinvenibile nella quotidiana prassi amministrativa dei Comuni, sicché la motivazione della sentenza ora impugnata appare contraddittoria e illogica. Peraltro, con la medesima delibera, la Giunta regionale riconobbe la somma di euro 250.000,00, quale contributo per la ristrutturazione del Parco RO AN del limitrofo Comune di Filettino. Pertanto, il RI «non avrebbe avuto nessun motivo per dissimulare "fino a giochi fatti" la dedica del Museo, se non quello di rispettare la normale procedura amministrativa».
5. L'avv. Ignazio La Russa, in qualità di difensore di RO ON e LO ON, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in sette motivi. 11 5.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen., con riguardo al capo della sentenza afferente all'affermazione di responsabilità in relazione al punto concernente la valutazione delle circostanze probatorie e, in particolare, di quelle inerenti il coinvolgimento degli imputati nella cerimonia inaugurale di cui all'imputazione. L'atto di appello proposto nell'interesse del ON e del ON aveva evidenziato l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel non considerare che, per prima cosa, la valutazione di responsabilità del ON e del ON dovesse esser limitata unicamente alla condotta di approvazione della delibera con cui fu decisa l'intitolazione del museo al generale AN, posta la loro estraneità alla successiva cerimonia inaugurale del parco e del museo. Il giudice dell'appello, a pagina 31 della sentenza, ha affermato che, anche in assenza di prova in ordine alla partecipazione di RO ON e LO ON alla cerimonia inaugurale del parco, la loro adesione alla fase organizzativa della citata cerimonia emerge alla luce delle dichiarazioni rese all'udienza del 20 dicembre 2016 da OL RI, il quale, nel ricostruire lo sviluppo degli accadimenti, ha sempre impiegato la prima persona plurale. Tale circostanza è priva di qualsiasi idoneità probatoria, non costituisce neppure un indizio e viene utilizzata dalla sentenza ora impugnata in violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 4 legge n. 205 del 1993 per assenza della configurabilità dell'elemento oggettivo del reato rappresentato dall'esaltazione di un esponente del fascismo, nonché, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., motivazione apparente, illogica e contraddittoria sul punto. L'art. 4 legge n. 205 del 1993 punisce l'esaltazione di un esponente del fascismo, idonea a configurare un concreto pericolo per la tenuta delle istituzioni democratiche. Va escluso che la condotta contestata possa essere qualificata in tali termini. Tale esclusione vale sia con riferimento alla partecipazione dei due ricorrenti all'approvazione della delibera con cui si decise di dedicare il museo al generale AN, sia con riferimento all'organizzazione della cerimonia inaugurale del parco e del museo. Il giudice di primo grado aveva correttamente evidenziato che la delibera non è idonea ad integrare gli estremi del reato, se considerata da sola, disgiuntamente dalla successiva organizzazione e realizzazione della cerimonia inaugurale. Infatti, essendo l'esaltazione l'azione del tessere le lodi di qualcuno in maniera inusitata o del magnificarlo, l'approvazione di una delibera di intitolazione è inidonea ad integrare detta esaltazione. Tale inidoneità appare tanto di più nel caso di specie, ove non vi è 12 stata l'intitolazione di un monumento (busto, statua o effigie) rappresentativo della persona del generale RO AN, né l'intitolazione di un museo deputato a raccogliere oggetti, atti e documenti riguardanti la sua storia, la sua carriera militare e, in particolare, quella relativa al periodo fascista. Nel caso di specie si è intitolato al AN un piccolo museo deputato a conservare in un luogo chiuso i "cimeli del Soldato". Alla luce di quanto evidenziato, si deve escludere che con l'intitolazione del museo al AN si sia realizzata una sua esaltazione quale esponente del fascismo. Il giudice dell'appello, peraltro, non ha fornito una motivazione in ordine alla asserita autosufficienza delle due condotte e, in particolare, all'idoneità della sola intitolazione a rappresentare l'elemento oggettivo dell'esaltazione. La sentenza ora impugnata, con enunciato argomentativo contraddittorio, postula la sussistenza di due autonome ipotesi di reato, una riguardante l'intitolazione, l'altra riguardante l'organizzazione della cerimonia inaugurale;
tuttavia, nell'estrinsecare gli elementi fondanti la responsabilità, si riferisce alle due azioni considerandole sempre in modo unitario e inscindibile e, per giunta, assegnando rilievo determinante alla cerimonia di inaugurazione. Quanto precede traspare in particolare a pagina 32 della sentenza ora impugnata. Sotto altro profilo, il percorso argomentativo del giudice dell'appello in ordine al carattere esaltativo della condotta è inficiato da illogicità e contraddittorietà. Infatti, la sentenza ora impugnata, a pagina 25, osserva che l'esaltazione consiste nell'azione di sottolineare e ampliare a dismisura caratteristiche o aspetti di un oggetto, di un'idea o di una persona, rendendoli oggetto di elogi e di inusitata ammirazione. Tuttavia, la conclusione del giudice dell'appello circa il ritenuto carattere esaltativo della condotta non è il risultato di un raffronto fra le caratteristiche della condotta in concreto posta in essere e quanto delineato dalla predetta definizione. Piuttosto, è meramente assertivo quanto si legge a pagina 25 della sentenza ora impugnata, ove il giudice dell'appello ha affermato che la definizione sopra riportata si attaglia a quanto accaduto e a quanto affermato dalle difese, ossia che la dedica del museo e la successiva cerimonia di inaugurazione si sono polarizzate sul generale AN, il soldato più illustre di tutti gli affilani. Tale asserzione non fornisce un fondamento argomentativo adeguato in ordine all'affermato carattere esaltativo della condotta: una cosa è far convergere l'attenzione su qualcosa o qualcuno (polarizzare), altra cosa è compiere un elogio di quel qual cosa o di quel qualcuno e farne oggetto di inusitata ammirazione (esaltare). Il rimando operato dal giudice dell'appello alla polarizzazione risulta privo di valenza argomentativa sia in relazione alla condotta di intitolazione del museo, sia in relazione alla organizzazione e realizzazione della cerimonia inaugurale. Peraltro, qualora il 13 giudice dell'appello avesse compiuto una corretta valutazione, avrebbe concluso per l'inesistenza di alcuna forma di esaltazione. Infatti, come si evince dalla relazione a firma del maresciallo UI Carpentieri (allegato 1) e come si evince dalla relazione del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Frascati in data 22 novembre 2012 (allegato 2), la manifestazione in discorso può essere considerata solamente una rievocazione di puro carattere commemorativo.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 4 legge 205 del 1993, per assenza di idoneità della condotta a determinare in concreto il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista, nonché, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., difetto di motivazione sul punto. Alla luce della condivisa interpretazione dell'art. 4 legge n. 645 del 1952 e della giurisprudenza costituzionale in materia (Corte cost., sent. n. 74 del 1958), andava e va - esclusa la configurabilità del reato con riferimento a tutte le condotte contestate. Nella vicenda di specie, è pacifico che risultano documentate solo condotte meramente rievocative e commemorative (conferenza, deposizione di corona sulla tomba, funzione religiosa) neppure accompagnate dalle gestualità o simbologie tipiche del disciolto partito fascista, né, a maggior ragione, può ritenersi configurabile in concreto il pericolo in argomento. Il giudice dell'appello non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e della giurisprudenza in materia. Il giudice dell'appello ha escluso il carattere commemorativo della condotta, senza fornire un supporto argomentativo adeguato. Invece, dalla descrizione degli accadimenti fornita dallo stesso giudice dell'appello, si evince che detti accadimenti rappresentano una rievocazione commemorativa tenutasi in forma pubblica, in un luogo ben definito e in una data ben definita, e non una esaltazione sconfinata e disancorata da ogni contesto temporale e spaziale. Inoltre, la sentenza ora impugnata non svolge un'autonoma disamina che tenga conto delle doglianze degli appellanti, ma si basa unicamente sulle argomentazioni del giudice di primo grado (si richiama Sez. 4, n. 15227 del 04/02/2008, Baretti, Rv. 239735). Il giudice dell'appello (pagina 27 della sentenza) ha sottolineato la collocazione topografica del museo, luogo prescelto per la cerimonia inaugurale, e lo ha definito, riprendendo le parole spese dal giudice di primo grado, come «"luogo stabile e qualificato di ritrovo per altre occasioni, potenzialmente illimitate, di manifestazioni apologetiche">>. Tale osservazione, però, non presenta alcuna aderenza al reale dispiegarsi degli accadimenti, come ricostruiti dal medesimo giudice dell'appello: né il parco, né il museo furono teatro degli eventi dedicati al generale AN;
la conferenza si tenne presso il centro anziani;
la deposizione della corona avvenne sulla tomba 14 presso il vecchio cimitero di Affile. Pertanto, risulta disancorata dai reali avvenimenti la considerazione in ordine all'idoneità del parco e del museo a divenire luoghi di aggregazioni funzionali al momento organizzativo e alla rievocazione dell'ideologia fascista. Peraltro, l'argomento speso dalla sentenza ora impugnata è inconferente, in quanto si attaglia astrattamente solo alla prospettazione unitaria delle condotte, la quale, fatta propria dal giudice di primo grado, non è stata condivisa dal giudice dell'appello.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 4 legge n. 205 del 1993, per assenza dell'elemento psicologico del reato, nonché, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., difetto di motivazione sul punto. Con riferimento a RO ON e a LO ON va escluso che risulti dimostrata la loro coscienza e volontà di esaltare pubblicamente un esponente del fascismo e di determinare, mediante detta esaltazione, la messa in pericolo delle istituzioni democratiche. Il giudice dell'appello non ha fornito una dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato. Infatti, le affermazioni meramente assertive contenute nella sentenza ora impugnata non sono suffragate da elementi idonei a tale scopo. Peraltro, dal curriculum militare del AN, tratteggiato dalla sentenza di appello, emerge che solo in parte egli può essere ricondotto all'epoca fascista. Ciò varrebbe da solo ad escludere, nel caso di specie, il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice in discorso. Inoltre, non può nemmeno affermarsi con certezza se RO AN sia o meno qualificabile come esponente del fascismo. Infatti, la sentenza emessa nel 1950 dal Tribunale militare riconosce al AN di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
evidenzia le motivazioni che lo indussero ad accettare l'incarico di Ministro della Repubblica di Salò, motivazioni indipendenti dalla sua volontà; osserva che il AN, dopo aver respinto le richieste di diversi esponenti fascisti di entrare nel governo della R.S.I., accettò solamente dietro le fortissime pressioni esercitate dall'ambasciatore tedesco RA.
5.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della continuazione. Il giudice dell'appello ha affermato che i due episodi in considerazione costituiscono due condotte distinte ed autonome, ciascuna di per sé sufficiente ad integrare il reato di apologia del fascismo. Di seguito a tale prospettazione, però, il giudice dell'appello ha affermato l'irrilevanza della partecipazione di RO ON e LO ON alla cerimonia inaugurale, «"avendo gli stessi concorso ex art. 110 c.p. nel reato di cui all'art. 4 comma 2 L. 205/1993 dando in qualità di Assessori il loro apporto materiale e morale alla condotta 15 criminosa di RI, di cui hanno agevolato proposito criminoso effettivamente partecipando alla seduta del 21 luglio 2012 della Giunta Comunale di Affile ed approvando la proposta del Sindaco di procedere all'intitolazione del Museo del Soldato al generale RO AN"». L'affermazione di responsabilità con riferimento alla cerimonia inaugurale avrebbe richiesto un'argomentazione in ordine ad elementi pertinenti a detta cerimonia;
l'argomento utilizzato, invece, attiene all'approvazione della delibera.
5.6. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con l'atto di appello si era lamentata la mancata concessione al ON e al ON delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, si era evidenziata la concreta modalità di realizzazione dei fatti, la giovane età e l'assenza di precedenti giudiziari. Il giudice ha preso in considerazione la sola incensuratezza, reputandola inidonea al riconoscimento delle attenuanti. La sentenza ora impugnata è dunque viziata da mancanza di motivazione sul punto.
5.7. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., difetto di motivazione sulla doglianza degli appellanti in ordine alle statuizioni civili. Con l'atto di appello si era lamentato il fatto che la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile era intervenuta in assenza di una dimostrazione del danno patito. Con il medesimo atto, si era anche dedotta l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della provvisionale concessa. La sentenza ora impugnata non offre alcun argomento dal quale si possa ritenere che tale doglianza sia stata effettivamente presa in considerazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure formulate in seno al primo e al secondo motivo del ricorso proposto da OL RI, nonché in seno al primo secondo e terzo motivo del ricorso proposto da LO ON e RO ON, sono fondate;
le altre censure formulate dagli imputati, nonché le questioni sollevate con il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, restano assorbite, per come meglio specificato di seguito.
2. L'esame delle censure formulate in seno al primo e al secondo motivo del ricorso proposto da OL RI, nonché in seno al primo, secondo e terzo motivo del ricorso proposto da LO ON e RO ON, da trattare congiuntamente perché in parte sovrapponibili, in parte strettamente connesse, 16 e con le quali si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo dei contestati reati di apologia del fascismo, rende opportuno premettere il richiamo ai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
2.1. La Corte costituzionale ha chiarito che l'apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla XII disposizione. Trattasi non di una istigazione diretta, perché questa è configurata nell'art. 2 della legge 1952, bensì di una istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente (Corte cost., sentenza n. 1 del 1957). Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, alla stregua della precisazione contenuta nella sentenza n. 1 del 1957 della Corte costituzionale, l'apologia del fascismo, per costituire reato, deve consistere in un'esaltazione suggestiva tale da poter condurre alla riorganizzazione del m disciolto partito fascista. L'apologia deve essere cioè idonea a determinare quel / risultato;
e, per accertare tale idoneità, rifacendosi alla struttura del delitto tentato, così come configurato nell'art 56 cod. pen., occorre valutare se l'attività denunciata abbia provocato un concreto pericolo di una riorganizzazione del disciolto partito (Sez. 2, n. 8506 del 31/01/1977, Feltri, Rv. 136341). È stato inoltre precisato che il reato di apologia di fascismo è un reato di pericolo, ma presuppone che gli atti e i fatti, in cui si concreta, siano in concreto idonei a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione del partito fascista (Sez. 2, n. 3929 del 02/12/1977, dep. 1978, Venezia, Rv. 138514); l'accertamento delle circostanze di fatto che integrano il reato compete al giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato (Sez. 2, n. 11106 del 23/05/1979, Guerin, Rv. 143745).
2.2. Considerato quanto precede in astratto, ritiene il Collegio, come già anticipato, che le censure formulate in seno al primo e al secondo motivo del ricorso proposto da OL RI, nonché in seno al primo secondo e terzo motivo del ricorso proposto da LO ON e RO ON, siano fondate, essendo il giudice dell'appello incorso nei vizi motivazionali denunciati e non avendo fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati. Ed invero, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che la condotta apologetica penalmente rilevante è rinvenibile non nella mera commemorazione, bensì nell'esaltazione di un esponente del fascismo;
e ha precisato che «mentre la "commemorazione" consiste nel ricordo di un 17 personaggio o di un avvenimento, svolto in forma pubblica e/o solenne [...] viceversa ""esaltazione" consiste in un sottolineare ed ampliare a dismisura aspetti o caratteristiche di un insieme, di un oggetto, di un'idea o di una persona, rendendole oggetto di elogi ed inusitata ammirazione». Tuttavia, dopo aver preso le mosse da tale esatta distinzione concettuale, l'iter argomentativo della sentenza palesa una incongruenza logica, laddove sembra far coincidere il carattere esaltativo delle condotte contestate (l'approvazione della delibera n. 66 del 21 luglio 2012 e la successiva cerimonia inaugurale del parco e del museo in data 11 agosto 2012) con la mera circostanza che tali condotte «si sono polarizzate sul Generale RO AN, di tutti gli affilani il Soldato più illustre» (esaltazione = polarizzazione); nonché laddove desume la sussistenza del pericolo concreto di ricostituzione del disciolto partito fascista dalla veste pubblica dei soggetti che adottarono la delibera e dalla collocazione topografica del museo, luogo - si legge in sentenza presso il - quale si svolse la cerimonia inaugurale, che, in ragione del suo elevato valore simbolico, avrebbe potuto favorire future illimitate aggregazioni funzionali all'organizzazione e alla rievocazione dell'ideologia fascista. In altri termini, la Corte territoriale, per un verso, si limita a evidenziare che le condotte si sono "polarizzate" sulla figura del generale RO AN, senza specificare il perché e in base a quali elementi tale polarizzazione avrebbe integrato una esaltazione;
per altro verso, si arresta ad operare un riferimento alla natura pubblica degli odierni ricorrenti e ad affermare genericamente l'idoneità del museo a prestarsi a ulteriori occasioni apologetiche, senza misurarsi, nel delineare il pericolo "concreto" di cui sopra, con le specifiche modalità circostanziali che caratterizzarono la cerimonia d'inaugurazione del parco e del museo e omettendo di analizzare la fisionomia del museo nella sua concreta forma di allestimento, con precipuo riguardo alle dimensioni, alla tipologia di oggetti e cimeli esposti e alla riferibilità o meno degli stessi al AN in un'ottica di evidente esaltazione del fascismo. I rilevati vizi motivazionali impongono, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, nell'ambito del quale il giudice della fase rescissoria dovrà, in primo luogo, valutare tenendo conto dei criteri - poc'anzi indicati la sussistenza o l'insussistenza, nel caso di specie, di elementi - alla luce dei quali sia possibile affermare se le condotte contestate (la delibera n. 66 del 21 luglio 2012 e la successiva cerimonia inaugurale) siano connotate dal carattere esaltativo della figura del generale RO AN;
e, in secondo luogo, nell'ipotesi in cui risolverà in senso positivo tale preliminare questione, dovrà spiegare in modo compiuto se le condotte medesime siano tali da 18 ingenerare o meno, in concreto, il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista.
3. Dalla fondatezza dei motivi di ricorso attinenti all'elemento oggettivo del reato discende che il giudice del rinvio, qualora riterrà, in esito a nuovo esame, che le condotte contestate integrino sotto il profilo oggettivo reato di apologia del fascismo, dovrà procedere a nuovo giudizio anche in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
sicché, restano assorbite le censure sollevate con il terzo motivo del ricorso proposto da OL RI e con il quarto motivo del ricorso proposto da RO ON e LO ON.
4. Parimenti, restano assorbite le censure di cui al quinto, sesto e settimo motivo del ricorso proposto da RO ON e LO ON, nonché le censure sollevate con il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma.
5. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, 25 settembre 2020. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ari Ter ms CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, It 25 MAR 2021 Funzionano ANGELLE Reass C o Rose 19