Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
AULA "B" 0 1 4 銜 / 0 1 $1500 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE.24.QRE 1500 per diritti L. 0975701 REPUBBLICA ITALIANA - 1 FEB, 2001 IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 17905/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cron.3034 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Consigliere Dott. Pietro Cuoco Ud. 23 no- Capitanio Consigliere Dott. Natale vembre 2000 Guglielmucci Consigliere Dott. Corrado ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RD e La MA LE, elettivamente domiciliati in Roma, Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, presso gli avvocati Raffaele Barba, Antonio Federico e Carlo Romano che li rap- presentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrenti contro 4836 società Ferrovie dello Stato S.p.A.; intimata avverso la sentenza n. 6360/97, decisa il 19 novembre 1997 e pubblica- A ta il 19 dicembre 1997, resa dal Tribunale di Napoli nel procedi- 184 mento n. 40289 R.G.;. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, ha concluso per l'accoglimento del ri- corso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 10 giugno 1999 AR RD e La MA Pa- squale convenivano in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato al fi- ne di ottenerne la condanna al pagamento delle differenze salaria- li richieste in relazione al conteggio dell'indennità integrativa speciale sull'effettiva retribuzione e non già sul solo stipendio iniziale. Il Pretore di Napoli, con sentenza in data 2 marzo 1993, acco- glieva le domande. Interponeva appello la S.p.A. Ferrovie dello Stato e in esito il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6360/97, emessa in data 19 novembre 19 dicembre 1997, in accoglimento del gravame, respin- geva le domande di parte attrice e così, per quanto rileva in que- sta sede, motivava la decisione. Osservava che l'appello era tempestivo poiché la notifica della sentenza, effettuata in Roma, presso la parte personalmente anzi- ché presso il procuratore costituito, non era idonea a far decor- rere il termine breve. 2 A Avverso la sentenza, non notificata, propongono ricorso per cassa- zione AR RD e La MA LE con atto notificato in data 15 ottobre 1998; deducono a sostegno un unico motivo. La Società Ferrovie dello Stato S.p.A. rimane intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di ricorso si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, l'errata motivazione su un punto decisivo e si afferma che la sentenza di primo grado era stata notificata appun- to al procuratore costituito il 22 (rectius 28) aprile 1993, men- tre l'appello era stato depositato il 18 gennaio 1994 e pertanto ben oltre il termine breve. La denuncia investe in realtà un error in procedendo e consente di verificare gli atti del giudizio di merito. All'esito di tale verifica si osserva che in effetti la notifica della sentenza di primo grado ha avuto luogo a mani del procurato- re costituito, al domicilio eletto in Napoli, Corso Novara n. 10. Errata è dunque l'affermazione svolta nell'impugnata sentenza in ordine alla tempestività dell'appello poiché la sentenza di primo grado è stata ritualmente notificata il 28 aprile 1993 mentre l'appello è stato introdotto con ricorso depositato in data 18 gennaio 1994. Si deve quindi cassare l'impugnata sentenza, senza rinvio secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 382 cpc, poiché il proces- so non poteva avere ulteriore corso. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle 3 Л spese del giudizio di appello. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- vo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza denunciata. Compensa le spese del giudizio di appello. Condanna la società Ferrovie dello Stato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 13.000 oltre a lire tre mi- lioni per onorario. IL PRESIDENTE Guglehulü auth Roma, 23 novembre 2000 Alberto bear IL CONSIGLIERE ESTENSORE I D A 0 , 3 S 1 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S 3 O . A L 5 T T L Depositata in Cancelleria R , . O A A B N ' S L I - 1 FEB. 2001 E L 3 oggi, D P E S 7 - I A D IL CABORATORE 8 T I N M - S S E G 1 R O N DI CANCELLERIA F O 1 P E S A M E I T D I G R A E A O G , C D O E O E T L R T T T I S N R A I E I L G S D L E E R E O D