Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. RUGGIERO FR - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 4 ottobre 2001 da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - e l'Agenzia delle Entrate - in persona del Direttore pro tempore - rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
RA FR - rappresentati e difesi in virtù di procura a margine del controricorso dall'avv. Giovanni Pasanisi, presso il quale è elettivamente domiciliato in L'Aquila, alla via G. D'Annunzio, n. 28;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo - sez. 4^ - n. 91 del 29 maggio 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 novembre 2003 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito il P.G. Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per la sospensione del processo e, subordinatamente, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo con sentenza del 29 maggio 2001 rigettava l'appello proposto dall'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, con la quale era stata accolta l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria dello Stato all'istanza presentata da FR RA per il rimborso delle maggiori imposte corrisposte sul reddito prodotto nell'anno 1997 da immobili storici di sua proprietà in conseguenza della commisurazione del medesimo ai canoni di locazione, anziché alla minore tra le tariffe d'estimo della zona censuraria.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrare ricorrevano con un unico motivo per la Cassazione della sentenza ed il contribuente intimato resisteva con controricorso notificato il 13 novembre 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 34, 129, 2^ co., e 134, d.p.r. 23 dicembre 1986, n. 917, dell'art. 51, 2^ co., l. 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'art. 12, preleggi, deducono con l'unico motivo che la statuizione contenuta nell'art. 11, 2^ co., l. 30 dicembre 1991, n. 413, secondo cui "in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico artistico ... è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo ... ", andrebbe interpretata alla luce del necessario accordo con quella contenuta nell'anteriore 1^ co, lett. e), che, introducendo nell'art.: 34, d.p.r. n. 917/86, i commi 4-bis e 4-ter, e modificando l'art. 129, 2^ co, dello stesso d.p.r., avrebbe posto a regime la regola dell'alternatività del reddito risultante dalla rendita catastale e del reddito effettivo lordo, sancendo la prevalenza di quest'ultimo nel caso di eccedenza rispetto a quello catastale.
Il motivo è infondato.
Costituisce consolidato e costante orientamento di questa Corte quello, secondo cui l'art. 11, 2^ co., l. n. 413/91, deve essere inteso come norma recante l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la determinazione dell'imponibile relativamente agli edifici di interesse storico od artistico e che il medesimo va conseguentemente individuato facendo riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona a prescindere dalla eventuale locazione del bene ad un canone superiore (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 18 marzo 1999, n. 2442; Cass. civ., sez. 5^, sent. 2 agosto 2000, n. 10135; Cass. civ., sez. 5^, sent. 19 ottobre 2001, n. 12790; Cass. sez. 5^, sent. 30 luglio 2002, n. 11211; Cass., sez. trib., 30-07- 2002, n. 11211. Cass., sez. trib., 19-10-2001, n. 12790). Il ricorso non contiene alcun argomento nuovo o diverso rispetto a quelli già esaminati nelle succitate sentenze, che possa indurre a mutare tale orientamento, il quale merita di essere condiviso anche nell'asserita irrilevanza della disciplina introdotta dalla l. 9 dicembre 1998, n. 431, in quanto la stessa, ponendosi su un piano meramente civilistico ed essendo finalizzata all'apertura del mercato immobiliare locativo, non può incidere nemmeno ermeneuticamente sulla regolamentazione di cui all'art. 11, 2^ co., l. n. 413/91. Va aggiunto che appaiono manifestamente infondati i dubbi sulla costituzionalità della disposizione, sollevati dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con un'ordinanza dell'11 novembre 2002, posto che l'assegnazione della decisività al reddito catastale, anche in caso di maggiore entità del canone di locazione, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza di agevolare i proprietari di quegli specifici immobili e nell'obiettiva difficoltà di desumere dal reddito locativo il reddito effettivo, per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione degli immobili medesimi (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 18 marzo 1999, n. 2442). All'infondatezza dell'unico motivo segue il rigetto del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004