Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
L'estinzione delle pene per decorso del tempo non ha luogo se l'interessato è stato condannato con applicazione della recidiva, pur se i reati su cui si è fondato il riconoscimento della recidiva siano successivamente fatti oggetto di "abolitio criminis", dovendosi aver riguardo al momento della pronuncia di condanna e non potendo la norma posteriore più favorevole intaccare il giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2008, n. 6411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6411 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 31/01/2008
Dott. CULOT Dario - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 264
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 024619/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) DE EO MI N. IL 27/06/1953;
avverso ORDINANZA del 24/04/2007 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
lette le conclusioni del P.G. il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
La Corte d'assise d'appello di Napoli, in sede di opposizione ex art.667 c.p.p., comma 4, in data 24.4.2007 dichiarava estinta la pena di anni 13 di reclusione (inflitta il 20.10.1978 - definitiva il 9.4.80 - per rapina e tentato omicidio commessi il 9.4.1974) per il decorso del termine prescrizionale stabilito dalla legge;
sosteneva la corte che non esisteva nessuna delle condizioni che determinano l'imprescrittibilità della pena, perché:
A) alla data del 9.4.74 il Di LE non era recidivo per cui non poteva operare la preclusione di cui all'art. 172 c.p., comma 7, giacché:
a) prima di detta data egli aveva riportato solo condanne definitive per guide senza patente e mancanza di assicurazione (reati poi depenalizzati);
b) le ulteriori condanne penali erano passate in giudicato successivamente al 9.4.74;
B) le condanne passate in giudicato successivamente alla data di irrrevocabilità del 9.4.80 sono comunque relative a reati commessi prima dell'inizio del termine prescrizionale, e pertanto, non operava neanche la preclusione di cui all'art. 172 c.p., comma 7 seconda parte.
Avverso questa ordinanza proponeva ricorso per cassazione il PG di Napoli, deducendo violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b)). Osservava che la depenalizzazione era irrilevante, perché quel che contava era che la recidiva all'epoca era stata ritualmente contestata ed era stata ritenuta sussistente. Inoltre, anche nelle condanne successive (specificamente si riferiva alla condanna 16.1.80 irrev. il 6.7.82, per reati commessi il 19.11.77) al De LE era stata contestata e non esclusa la recidiva con riferimento alle condanna 30.5.74 (irrev. il 9.4.75) e 23.4.76 (irrev. il 13.6.77);
pertanto, intervenuto l'accertamento giudiziale, la recidiva costituiva ormai uno status preclusivo tout court all'estinzione. Si doveva quindi affermare che, anche se la recidiva non fosse stata contestata e ritenuta nella condanna de qua del 20.10.78, la relativa pena sarebbe dovuta essere dichiarata comunque imprescrittibile, ai sensi dell'art. 172 c.p.p., comma 7 prima parte, per effetto della condanna 16.1.80.
Con memoria del 4.10.2007 il difensore del De LE chiedeva la reiezione del ricorso del PG sostenendo che l'art. 2 c.p. prevedeva la cessazione di ogni effetto penale in caso di condanna per reato che, secondo la legge posteriore, non era più tale, col che veniva meno anche lo status di recidivo.
Rilevato che dall'esame degli atti risulta che De LE, al momento della commissione del reato di rapina e tentato omicidio, era già stato condannato per contravvenzioni relative a violazione del codice stradale con sentenze divenute irrevocabili prima della commissione del reati del 9.4.74;
che, secondo il giudice dell'esecuzione, con la nuova legge quei reati che allora avevano dato luogo alla contestazione della recidiva sono stati estinti per abolitio criminis, sì che la recidiva non deve essere più calcolata;
che, tuttavia, tale decisione è errata, giacché occorre fare innanzitutto riferimento al momento della pronuncia di condanna del 20.10.78, ed indubbiamente, quando è stata pronunciata quella sentenza, vigeva la regola dell'obbligo di contestare la recidiva in funzione della situazione di fatto riguardante i precedenti del De LE;
che la legge successiva, più favorevole per l'imputato, ha levato peso alla recidiva, ma in presenza di una norma più favorevole va applicato il comma 4, e non il comma 2, art. 2 c.p., il quale stabilisce che non si può più discutere sulle sentenze passate in giudicato (Se le legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile);
che, pertanto, va accolto il ricorso del PG.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al PG presso la Corte d'appello di Napoli per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008