Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOM02090 /0 1 REPUB LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11981/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 4386 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 653 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 08/11/00 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sequestro conservativo SE N TE NZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L.B.84 S.R.L., in persona del liquidatore, legale UFFICIO COPIE Richiesta copia studio rappresentante p.t. Annibale Bracco, elettivamente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 domiciliata in Roma, via U. Boccioni 4, presso l'avv. per FEB. 2001diritti prof. Antonino Smiroldo, che lo rappresenta e difende IL CANCELLIERE unitamente all'avv. Umberto Ghezzi del foro di LIRE 3000 CANCELLERIA Cremona, giusta delega in atti;
J ricorrente
contro
CG064095 FALLIMENTO LEO MEC s.r.l., in persona del curatore dott. Franco Alfredo Nicoletti, elettivamente domiciliato in Roma, viale Marconi 57, presso l'avv. C/2065 1 2000 Francesco Caforio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 479 del 27.3/24.4.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Caforio Francesco per il fallimento;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Risulta, dalla narrativa in fatto della sentenza impugnata, che la L.B. '84, srl, autorizzata dal Presidente del tribunale di Cuneo al sequestro conservativo ante causam a garanzia di un vantato credito di lire 420 milioni circa nei confronti della ditta NI NI, eseguiva tale sequestro sia sugli immobili del debitore, sia il 24.10.92- su numerosi bovini vivi e carni macellate presenti nel macello che il NI gestiva. Nel giudizio per la convalida e per il merito instaurato dalla L.B. '84 srl nei confronti del NI con citazione 2.11.92 interveniva la O- srl per rivendicare la proprietà dei bovini e delle carni sequestrate e per ottenere la condanna della L.B. '84 a risarcire il danno conseguente al sequestro illecito in quanto eseguito nonostante l'esibizione di bolle di consegna atte a provare che la O- aveva acquistato da terzi e consegnato al NI per il macello e la prima 2 Caf lavorazione tutti i bovini vivi e tutta la carne macellata presente nel mattatoio. Dalla vendita d'urgenza dei bovini e delle carni, eseguita su istanza della O- subito dopo il sequestro, erano state ricavate lire 148.318.200, in deposito giudiziario. A seguito del fallimento del NI -disposto con sentenza 8.6.93 del tribunale di Bassano del Grappa e dichiarato all'udienza 23.9.93 dal difensore del NI- il giudice istruttore dichiarava l'interruzione della causa di merito tra L.B. '84 e NI e la caducazione del sequestro conservativo, ma disponeva la prosecuzione delle cause tra LB e O-. Peraltro, rileva la sentenza, proseguì la sola causa di risarcimento, perché la O- propose la domanda di rivendicazione (che fu accolta) dinanzi al giudice fallimentare. Il tribunale di Cuneo, con sentenza 9.11.95, in accoglimento della domanda di risarcimento proposta dalla O- nei confronti della L.B., condannava quest'ultima a versare la somma di lire 66.257.921 con rivalutazione istat dal giorno del sequestro al di della sentenza, con interessi legali calcolati secondo la sentenza S.U. 1712/95, oltre a lire 10 milioni a titolo di spese presunte, non documentate. Proposta impugnazione dalla L.B.'84, la Corte d'appello di Torino, con sentenza 27.3/24.4.98, escludeva l'attrazione del foro fallimentare e che il NI fosse litisconsorte necessario della azione risarcitoria esercitata dalla O- nei confronti della L.B. '84; osservava che il tribunale aveva assunto come presupposto della propria decisione l'esito positivo della domanda di rivendicazione esercitata dalla O- in sede fallimentare e 3 Caf confermava il carattere colposo del comportamento della L.B.'84 che, di fronte alla prova documentale del diritto di proprietà della O- sui bovini e sulle carni sequestrate, avrebbe dovuto superare il sospetto che il sequestrato fosse stato occultamente rivenduto dalla O- al NI. La sentenza esponeva poi una dettagliata motivazione in punto di quantum, determinando il risarcimento spettante alla O- in lire 108.174.722 alla data della sentenza, con interessi legali dalla pubblicazione al saldo. Poiché la modesta riduzione del quantum non incideva sulla sostanziale soccombenza della L.B.'84, poneva a carico della stessa le spese del grado. Contro tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la L.B.84 srl avanzando, con atto notificato dal 7 all'8 giugno 1999, tre motivi di censura. Resiste la O- srl, con controricorso notificato il 17.7.99. Motivi della decisione Col primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza di primo grado derivata dalla nullità dell'ordinanza istruttoria 23.9.93, in quanto è inammissibile una interruzione parziale del giudizio nell'ipotesi di fallimento del debitore sequestrato ed in presenza di un intervento autonomo del terzo in rivendica del bene sequestrato. Sostiene la parte ricorrente che l'intervento di terzo in rivendica, operato dalla O- srl, determina una ipotesi di litisconsorzio necessario e che comunque, indipendentemente dalla scindibilità od inscindibilità delle cause, l'effetto interruttivo non può che operare rispetto all'intero procedimento e Caf dunque per tutte le cause in esso confluite, come già ripetutamente affermato dalla cassazione (10167/93; 1383/87). Il motivo è infondato. Il principio dell'indivisibilità dell'interruzione che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente riaffermato, è stato ripetutamente sottoposto a critica da parte della dottrina, senza peraltro offrire una soddisfacente alternativa alle esigenze pratiche che lo giustificano. Tuttavia, qualora il giudice istruttore dichiari l'interruzione di alcune delle cause riunite e disponga la prosecuzione delle altre, si può ritenere implicito, in tale statuizione, un provvedimento di separazione. Sulla competenza del giudice istruttore a disporre la separazione non v'è ragione di dubitare, trattandosi del potere, inverso e speculare, di quello di riunione delle cause che gli sono assegnate. Nel caso in esame, inoltre, il fallimento del NI caducava il giudizio di convalida ed attraeva al foro fallimentare sia l'accertamento del credito della L.B. 84, sia la domanda di rivendicazione proposta dalla O-, e rimaneva quindi impedita una riassunzione di tali cause dinanzi al precedente giudice. Né la posizione litisconsortile necessaria del NI nella causa di rivendica poteva influire sulla integrità del contraddittorio della causa di risarcimento, vertente tra la sequestrante L.B.84 e la sedicente proprietaria O-. Col secondo motivo di censura si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 cc in relazione all'art. 102 cpc, sostenendo che il giudizio di risarcimento implicava, ai fini della verifica della causalità materiale, l'esame della condotta del debitore sequestrato e poi fallito, NI NI;
in conseguenza, anche tale causa risultava attratta dal foro fallimentare che, in 5 Caf forza del collegamento tra giudizio di merito e giudizio di convalida, era competente anche per tale giudizio. La vis actractiva del foro fallimentare sul giudizio di convalida è del tutto estranea alla censura in esame che si risolve nella affermazione, in punto di diritto, che nessuna causa interruttiva del nesso di causalità può essere addotta, se non partecipa al giudizio chi ha posto in essere il comportamento indicato come serie causale autonoma e nell'affermazione, in punto di fatto, che il comportamento del NI -che non esibi all'ufficiale giudiziario il registro di carico e scarico e che emise la fattura nei confronti della O- circa venti giorni dopo l'esecuzione della macellazione- interrompeva il nesso di causalità tra comportamento del sequestrante e danno subito dalla O-. L'assunto in diritto è infondato: l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che in tal modo la L.B. 84 assume di aver sollevato può essere esaminata e decisa senza che occorra la partecipazione al giudizio del soggetto indicato come vero obbligato, alla cui chiamata in causa può, eventualmente, avere interesse il creditore e non il convenuto -nel caso, la L.B. 84- che solleva l'eccezione. In punto di fatto, la Corte d'appello ha confermato la valutazione del tribunale -e la decisione non è censurata- sul carattere del tutto neutrale (e quindi inconferente) del comportamento del NI: la questione, peraltro, venne sollevata dalla L.B.84 per contestare che la O- avesse provato l'affidamento e tale indagine, che attiene al giudizio di rivendica, non è in sede risarcitoria pertinente. L' interruzione del nesso di causalità fu invece eccepita, secondo l'impugnata sentenza, solo in relazione al comportamento del commissionario che effettuò la vendita del 6 Caf. materiale deperibile, onde la censura, prima ancora che infondata, sarebbe inammissibile perché nuova. Col terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 96 comma II cpc, per aver la sentenza impugnata ritenuto la responsabilità aggravata processuale della L.B.84 ritenendo che sussistesse "una fattispecie di inesistenza (seppur relativa e non assoluta) del diritto fatto valere con il procedimento cautelare". Il motivo è inammissibile. Poiché è pacifico che l'art. 96.2 cpc non trova applicazione quando è il terzo danneggiato dal sequestro a chiedere il risarcimento, dal momento che non è ipotizzabile, nei confronti dei terzi, colpiti dal sequestro quando ancora non sono parti del processo, la violazione del dovere di buona fede processuale, la censura sarebbe ammissibile se la Corte territoriale avesse condannato al risarcimento in base a tale norma, ma la Corte d'appello ha esattamente indicato l'art. 2043 cc come norma regolatrice della fattispecie risarcitoria ed ha pronunciato la condanna al risarcimento del danno da sequestro sulla base ed in forza di tale norma. Poiché però ha ritenuto -confermando il precedente giudizio del tribunale che non è riesaminabile in questa sede- che la resistenza della L.B.84 nel giudizio risarcitorio fosse temeraria e si vertesse quindi nell'ipotesi contemplata dall'art. 96.1 cpc., ha liquidato d'ufficio, a risarcimento del danno da lite temeraria, lire due milioni a fronte dei dieci concessi dal tribunale. Le deduzioni della ricorrente, siccome relative al comportamento “sequestro” e non al comportamento “lite temeraria" sono 7 بنا inconferenti: in particolare, si sostiene l'assenza di colpa in relazione al fatto sequestro e non in relazione al fatto processo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità -che liquida in complessive lire 5.131.700 di cui lire 5.000.000 per onorari. 1 Cons. on fures Alfre d Bul Roma, 8 novembre 2000 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 14 FEB. 2001 Maria Di Nuzzo Oggi, IL CANCELLIERE Marna Di pluzzo В Ausza 40000 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 290000 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 28.3.2011 serie 4 al n. 17440 versate € 161,77 1097 124.11 apposta in calce alla copia autentica 4567 (art. 276 TU. n°115/0030/5/2002) 8067 200 16177 8 کرتے