Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6983 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LIAN69837.0.1 DO CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente - R.G.N. 7579/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Cron.•15815 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI-Rel. Consigliere - Rep. Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere - Ud. 13/03/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 1153 DE ANGELIS CARLO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 76/98 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 24/03/98 R.G.N. 46/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, adito con ricorso del 23.12.92, dal sign. TO TO, ha rigettato, sulla base della c.t.u., la domanda di assegno di invalidità dallo stesso proposta. Il Tribunale della stessa città, adeguandosi alla c.t.u. da esso disposta, ha invece rigettato detta domanda con sentenza del 24.3.98. Il sign.TO chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.10 r.d.l. n.636/39 e successive leggi,vizi di motivazione e si duole che : il Tribunale non abbia motivato sulle ragioni del dissenso rispetto alle argomentazioni, prospettate anche oralmente da esso ricorrente: - il c.t.u. nominato da Tribunale non ha disposto, a differenza di quello di primo da quel grado, alcun accertamento specialistico né ha spiegato i motivi del dissenso dat c.t.u.,dei quali v'era necessità atteso che nel caso di specie vi sono cinque apparati importanti compromessi. Il primo profilo della censura è inammissibile: Esso,infatti, viola il principio di autosufficienza del ricorso, inibendo alla Corte di valutare la decisività dei rilevi che sarebbero stati, innanzi al giudice d'appello, formulati in relazione alla c.t.u. Altrettanto deve dirsi del secondo. Ed infatti con il ricorrente esprime critiche in ordine alla metodologia degli esso accertamenti strumentati ed in ordine alle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., nonostante la diffusa patologia da lui presentata. Questa Corte ha più volte affermato che tale tipo di censura esula dal campo dei vizi logico-giuridici e di motivazione innanzi ad essa denunciabili, rappresentando, invece un mero dissenso diagnostico, allorchè non denunci macroscopiche devianze dalla z scienza medica, con indicazioni delle relative fonti (530/98, 751/98, 7798/98, 225/00, 3519/01). Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 13 marzo 2001 Il Consigliere es. Lorado Suglecturin Il Presidente Кийсемью Счена Pill. DI BOLLO, DI IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA oggi, 22 MAG. 2001 AI SENSI DELL'ART. 10 ESENTE DA IMPOSTA N. 533 N IL CANCELLIEREallé 11-8-73 DIRITTO LEGGE I O T O DELLA