Sentenza 16 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di trasporto di oli minerali acquistati in paese comunitario, deve ritenersi integrata la violazione prevista dagli artt.40, comma 1 e 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.504 nella ipotesi di trasporto del prodotto effettuato con modalità "atipiche" e senza la prescritta documentazione in quanto gli oli minerali trasportati con tali modalità vanno considerati detenuti per scopo commerciale, e quindi soggetti ancora al pagamento dell'accisa sebbene acquistati in paese comunitario, con presunzione iuris et de iure ai sensi dell'art.9,comma 3 della Direttiva CEE n.92/12 e degli artt.10 e 11, commi 1 e 3 del decreto legislativo citato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto "atipiche" le modalità del trasporto di ca.132 litri di gasolio da riscaldamento effettuato a mezzo di taniche e non mediante autocisterna utilizzata da operatore professionale, come invece previsto dall'art.11,comma 3 del decreto legislativo n.504 del 1995).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2001, n. 40982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40982 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 16/10/2001
1. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 2944
3. Dott. ALFREDO LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 44660/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento - sez. dist. di Bolzano nei confronti di: OBERFRANK Robert, n. l'11 febbraio 1972 a Brunico (Bz) res. in Campo Tures
avverso la sentenza in data 4/9/2000 del G.I.P. del Tribunale di Bolzano
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli Letta la requisizione in data 31.5.2001 del Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. p.t. che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Letta la memoria a firma dell'imputato pervenuta a questa corte in data 21/9/2001. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza oggetto d'impugnazione, il G.I.P. del Tribunale di Bolzano, al quale il P.M. aveva formulato richiesta di emissione di decreto penale, per il reato di cui agli artt. 49 e 40 co. 1 D.L.gvo 26/10/95 n. 504, "per aver trasportato quattro taniche contenenti complessivamente 132,46 litri di gasolio da riscaldamento, senza la specifica documentazione prevista in relazione all'imposta sulle accuse e quindi di illecita provenienza", dichiarò non doversi procedere, ai sensi degli artt. 129 e 425 c.p.p n.d.p. nei confronti dell'imputato in epigrafe, perché il fatto non costituisce reato. A sostegno della decisione il G.I.P. considerava che nel caso di specie, relativo all'acquisto in Austria, e dunque nell'ambito della Comunità Europea, del combustibile, da parte di consumatore per uso proprio, con comprovata corresponsione al venditore dell'accusa gravante sul prodotto, fosse applicabile l'art. 8 della Direttiva 92/12 C.E.E., a termini della quale il pagamento dell'imposta nello Stato dove era avvenuta l'immissione al consumo rendeva non esigibile, una seconda volta, il tributo in Italia.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento - sez. dist. di Bolzano, deducendo, ai sensi dell'art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p, "inosservanza ed erronea applicazione della legge", non avendo il
G.I.P.
considerato che
, a termini dell'art. 9 della direttiva sopra citata, e degli artt. 11 co. 3^ e 10 D.L.gvo. n. 504/95, conforme alla normativa comunitaria, al principio dell'assolvimento del tributo, da parte di consumatori, nel luogo di acquisto, facevano eccezione i casi, come quello in esame, di trasporto del prodotto con modalità "atipiche", quale per espressa previsione normativa, era da considerarsi quello di combustibile da riscaldamento in taniche, vale a dire "diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali".
Con memoria depositata il 12/9/2001, l'imputato ha dedotto, sotto un primo profilo, il difetto dell'elemento soggettivo, segnatamente per incolpevole ignoranza delle norme in questione;
aderisce, in punto di diritto e con richiamo a giurisprudenza comunitaria, alla tesi del G.I.P.; sostiene, infine ed in subordine, che nel caso di specie non sarebbe stata raggiunta la prova dell'oggettività del fatto, anche per difetto di campionatura e garanzie partecipative delle analisi della merce sequestrata.
Il ricorso è fondato.
L'art. 10 co. 1 del D.L.gvo. 504/95 stabilisce che "sono sottoposti ad accusa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato". A tale disposizione si connette quella di cui al comma 3 del successivo articolo 11 (il cui primo comma richiama il principio di cui all'art. 8 della Direttiva CEE 92/12, in tema di acquisto da parte di privati consumatori), a termini della quale "si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art 10", tra gli altri, "gli oli minerali trasportati da privati o per loro conto con modalità di trasporto atipiche", con l'ulteriore precisazione che "è considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali, o dall'eventuale bidone di scorta di capacità non superiore a dieci litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate dagli operatori professionali". Tali disposizioni, conformemente al dettato di cui all'art. 9 comma terzo della citata direttiva comunitaria (dal testo pressocché identico) prevedono eccezioni alla regola di cui all'art. 8 (riprodotta, nell'ordinamento italiano, nel primo comma dell'art. 11 cit. D.L.gvo), dettando una presunzione iuris et de iure (circa la destinazione ad uso commerciale o comunque, la parificazione agli effetti fiscali) relativa ad alcuni prodotti, tra cui quelli petroliferi;
tale presunzione, nel caso in esame, nonostante l'assunto dell'imputato, di aver acquistato e detenuto a scopo di personale consumo il gasolio da riscaldamento di cui in rubrica, si prospetta applicabile, in ragione delle modalità "atipiche" (quali vanno ritenute quelle in taniche) di trasporto del combustibile, con conseguente assoggettamento, del tutto conforme alla normativa comunitaria, all'imposta sul consumo anche nel territorio nazionale, ancorché già corrisposta in altro Stato membro della Comunità. Sarà il giudice di merito a stabilire se, nella specie, ricorrano tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi (con particolare riferimento alla protestata incolpevole ignoranza della legge, indotta dalla diffusa notorietà del principio di cui all'art. 8 della direttiva, cui non corrisponde altrettanta notorietà delle eccezioni allo stesso) del rubricato reato, tenuto conto delle concrete connotazioni della vicenda, anche in riferimento alle garanzie nel procedimento di prelievo dei campioni ed analisi degli stessi.
La sentenza impugnata va, conclusivamente, annullata con rinvio al giudice a quo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bolzano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2001