Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2001, n. 40982
CASS
Sentenza 16 ottobre 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di trasporto di oli minerali acquistati in paese comunitario, deve ritenersi integrata la violazione prevista dagli artt.40, comma 1 e 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.504 nella ipotesi di trasporto del prodotto effettuato con modalità "atipiche" e senza la prescritta documentazione in quanto gli oli minerali trasportati con tali modalità vanno considerati detenuti per scopo commerciale, e quindi soggetti ancora al pagamento dell'accisa sebbene acquistati in paese comunitario, con presunzione iuris et de iure ai sensi dell'art.9,comma 3 della Direttiva CEE n.92/12 e degli artt.10 e 11, commi 1 e 3 del decreto legislativo citato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto "atipiche" le modalità del trasporto di ca.132 litri di gasolio da riscaldamento effettuato a mezzo di taniche e non mediante autocisterna utilizzata da operatore professionale, come invece previsto dall'art.11,comma 3 del decreto legislativo n.504 del 1995).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2001, n. 40982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40982
    Data del deposito : 16 ottobre 2001

    Testo completo