Sentenza 26 aprile 2002
Massime • 1
Nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.L. n. 69 del 1989, che ha escluso dall'esenzione iva le locazioni di immobili strumentali per le imprese, e l'entrata in vigore del D.L. n. 331 del 1993, che ha previsto l'imposizione dell'iva agli oneri accessori delle locazioni, il rimborso degli oneri accessori dovuto dal conduttore alle imprese locatrici non costituiva materia imponibile per l'applicazione dell'iva, in quanto in detto periodo gli oneri accessori delle medesime locazioni continuavano a costituire un'obbligazione personale del conduttore imposta direttamente dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2002, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
fflicoziny dopo pre 3 copie REPUBBLICA ITALIANA Melod NE06 0 89 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LACO Oggetto 3 Applicabilità dell'IVA SEZIONE TERZA CIVILE agli oneri accessori art. 9, 4° co. L.392/78 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: carattere novativo R.G.N. 23690/99 Presidente Dott. Angelo GIULIANO 2223/00 Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Cron. 17686 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep.1366 Dott. Donato CALABRESE Ud. 24/01/02 ConsigliereDott. Antonio SEGRETO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. AMSA per diritti €1.55 sul ricorso proposto da: 29.04.02 il ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI- INA S.p.A., in IL CANCELLIERE persona dell'Amministratore delegato sig. Lino Benassi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALLUSTIANA 51, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PUNZI, che lo difende unitamente all'avvocato SALVATORE PIZZULLO, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CU RL EMANUELE;
intimato E VARIE DCV 2002 e sul 2° ricorso n° 02223/00 proposto da: 213 CU RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL G 10 CORSO 42, presso lo studio dell'avvocato DESIDERIO BALDASSARINI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
- INA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 19853/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/11/98; sezione II civile emessa il 14/10/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NO ER US che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 18.7.95 CU Avv. Carlo Emanuele, conduttore d'un immobile di proprietà dell'INA, adibito a studio legale, conveniva in giudizio l'ente locatore avanti il giudice di pace di Roma chiedendone la con- danna alla restituzione della somma di L. 2.707.051, pari all'importo addebitatogli a titolo di IVA sugli oneri accessori del canone di locazione per il periodo 1989 (due mesi) - 1995 (sette mesi, costituiti dai ser- 2 vizi di pulizia scale, ascensore, amministrazione, lu- ce, acqua, spese di portierato). L'INA, costituitasi in giudizio, chiedeva il riget- to della domanda controdeducendo di avere legittimamen- te chiesto il rimborso dell'imposta applicata su tale spesa, concorrendo tali somme a formare la base imponi- bile. Con sentenza depositata il 3.4.96 il giudice adito, accogliendo in parte la domanda, condannava 1'INA alla restituzione delle somme illegittimamente incassate co- me IVA su imponibili esenti relativamente all'ultimo quinquennio. Osservava il giudice di pace che l'INA non poteva far pagare al conduttore l'IVA sul costo dei predetti servizi, perché tale imposta era già stata applicata sulle ricevute. Il tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sul caso a seguito dell'appello proposto dall'INA, con sen- tenza n. 19853 del 14.10.98, ha confermato la decisione del giudice di pace, negando che le spese per i summen- zionati servizi siano qualificabili come "prestazioni accessorie imponibili". Per la cassazione della decisione ricorre 1'INA esponendo un solo motivo. Resiste con controricorso il CU eccependo in via 3 pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva dell'istituto istante e chiedendo in via incidentale la cassazione della sentenza del tribunale in punto di compensazione delle spese d'appello, rilevando chea soccombenza dell'istituto imponeva la condanna alle spese di lite del medesimo. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale e incidentale, possono essere riuniti attenendo alla medesima controversia. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione falsa applicazione degli artt. 3, 12 e 15 D. P.R. e 25.19.72 n. 633 in relazione all'art. 35 bis D.L.
2.3.89 n. 115, nonché in relazione all'art. 9 co. 4 legge n. 392/78 come introdotto dall'art. 67 del D.L. 331/93, convertito in legge n. 427/93, il tutto in re- lazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Si sostiene che il giudice d'appello ha erroneamen- te ritenuto che gli oneri accessori della locazione in oggetto non siano attratti nel campo di applicazione del tributo, almeno síno all'entrata in vigore della legge 427/93, che ha introdotto il quarto comma nell'art. 9 della legge sull'equo canone, perché, an- dando di contrario avviso al disposto dell'art. 35 bis del D.L. n. 69/1989, ha ritenuto che, nel caso specifi- CO, 1'INA non ha agito quale imprenditore commerciale, 4 come tale non esente dall'imposizione della relativa imposta, bensì quale amministratore del condominio, per cui le relative spese, che il conduttore è obbligato a - restituire, non costituiscono corrispettivi di una pre- stazione di servizi, bensì meri rimborsi, come tali non rientranti nella nozione di prestazioni accessorie di cui all'art. 12, co. 2° DPR n. 633/1972. Si assume, invece, che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 15, co. 1° n. 3 DPR 633/72, secondo cui non concorrono a formare la base imponibile in IVA le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazio- ni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate, in quanto l'INA ha agito qua- le imprenditore e sostiene in proprio, per effetto dei contratti di somministrazione e dei servizi, le spese dei servizi comuni, delle quali percepisce il rimborso da parte dei conduttori;
si assume, quindi, che 1' INA ha sostenuto le spese relative agli oneri accessori in nome proprio, ma per conto del conduttore e, conseguen- temente, trattandosi di prestazioni accessorie imponi- bili, l'IVA è dovuta ed il conduttore è tenuto al rim- borso dei relativi importi. Effettivamente il quesito che sorge dalla normativa di riferimento rispetto al caso in oggetto è quello di stabilire se, nel periodo intercorso tra l'entrata in 5 vigore del D.L. n. 69/1989 (che all'art. 35 ha escluso dall'esenzione dell'IVA le locazioni d'immobili c.d. "strumentali" per le imprese) e l'entrata in vigore del 19 D.L. n. 331 del 1993 (che all'art. 67 ha inserito il quarto comma dell'art. 9 della legge sull'equo canone, che prevede appunto l'imposizione dell'IVA agli oneri accessori delle locazioni) il rimborso degli oneri ac- cessori delle locazioni costituisse anch'esso materia imponibile, con conseguente obbligo del locatore che ha il requisito di soggetto d'imposta, come nel caso dell'Ina spa, di fatturare con IVA i relativi importi e il conseguente obbligo di esercitare la rivalsa sul committente a sensi dell'art. 10 DPR n. 633/72 e sue successive modificazioni. Al quesito deve essere data negativa risposta. E' noto, infatti, che, prima dell'entrata in vigore della nuova legge sull'equo canone, (la 1. 392/78) vigeva il principio che tutti gli oneri accessori, comprese le spese di riscaldamento, concorrevano a determinare la base imponibile per l'applicazione dell'IVA. L'art. 9 della nuova legge sull'equo canone, nella sua originaria formulazione, introdusse, invece, il principio che, salvo patto contrario, più favorevole al conduttore, le spese accessorie dovevano essere corri- sposte dall'inquilino. 6 į Tale esplicita disposizione mette in evidenza che l'obbligo di corrispondere le spese accessorie non de- rivava più da una libera contrattazione fra le parti, こ bensì costituiva un'obbligazione posta direttamente dalla legge a carico dell'inquilino e, conseguentemen- te, che le spese per gli oneri accessori sostenute dal locatore, in presenza dello specifico dato normativo, non potevano essere considerate quale componente della base imponibile in IVA, in quanto costituivano un'obbligazione personale dell'inquilino e non del lo- catore. Orbene, la disciplina del pagamento degli oneri ac- cessori della locazione non risulta che abbia subito modificazione di sorta prima dell'introduzione del quarto comma dell'art. 9 della legge sull'equo canone, avvenuta con l'art. 67 del D.L. 331/93. Ed infatti, l'art. 35 bis del D.L. n. 68/1989 nell'assoggettare alla stessa imposta le locazioni di immobili imprese c.d. "strumentali" delle imprese, non altera il regime giuridico degli oneri accessori delle medesime locazioni, le quali continuano a costituire un' obbligazione personale dell'inquilino imposta diret- tamente dalla legge. solo con l'introduzione del quarto comma E' dell'art. 9 della 1. 392/78 che, agli effetti fiscali, 7 il regime giuridico delle locazioni viene esteso ai corrispettivi per gli oneri accessori. L'esegesi della norma non lascia dubbi sul significato delle parole ° usate dal legislatore: corrispettivi per gli oneri ac- cessori continuano ad essere un'obbligazione personale del conduttore;
tuttavia, costituiscono anch'essi mate- ria imponibile, con conseguente obbligo per il locatore che abbia il requisito di soggetto d'imposta, come nel caso di specie l'INA spa, di fatturare con IVA i rela- tivi importi e di esercitare la rivalsa sul committente ai sensi dell'art. 18 DPR n. 633/72 e successive modi- ficazioni. Per le ragioni suesposte devesi, quindi, concludere che l'introduzione del 4 comma dell'art. 9 della legge n. 392/78 attribuisce effetto novativo in ambito tribu- tario al regime degli oneri accessori. La novità e la particolarità della questione trat- tata giustificano la compensazione delle spese del giu- dizio di appello. In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale e le spese del giudi- zio di legittimità vengono compensate.
P. Q. M.
Riunisce i ricorso principale e incidentale e li rigetta;
spese compensate del giudizio di cassazione. 8 Così deciso in Roma addì SIGLIERE EST.IL колел We IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Ajello 1 24.1.2002. IL PRESIDENTE Depositata In Cancelleria Oggi, 26 APR. 2002. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello 109T ≤29,ss 45BT 3099 TOT. 16010 8067€6,00 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data' Serie 4 af n. 6534 versate € 1.6.6.10 (OUTO CENTO SESSANCast p. Dirigente Area Servi ((Dott.ssa Maria Grazia B FILPPE) Responsabile Servizio Att en (Dr. M. RADCCHINI