CASS
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/09/2025, n. 30056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30056 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI RI nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30056 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 13/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di PE ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova concessa a TI MA in data 18 maggio 2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TI MA, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Franco Libori, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 47 Ord. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché la carenza di congrua motivazione in ordine alla mancanza di presupposti per la prosecuzione della misura. Il ricorrente, in particolare, ha eccepito che la revoca del beneficio si è fondata su una circostanza momentanea e transitoria in quanto determinata da un episodio di violenza fisica e verbale nei confronti della moglie, la quale ha, poi, rimesso la querela i rappresentando che all'interno del nucleo familiare era ritornato l'equilibrio e la serenità, e dichiarando altresì di essere disponibile ad accogliere il marito in casa. Il ricorrente ha poi dedotto che i reati per i quali si trova ristretto sono risalenti nel tempo, riguardano condotte di traffico di sostanze di stupefacenti e non hanno alcun legame con quello commesso nei confronti della moglie. Pertanto, il ricorrente ha evidenziato che il Tribunale di sorveglianza ponendo a base del provvedimento di revoca il comportamento adottato nei confronti della moglie e configurandolo come idoneo a violare gli obblighi connessi alla misura e, quindi, ad incidere sul giudizio di affidabilità, ha adottato un provvedimento in violazione dell'art. 47, comma 11, Ord. pen. e dall'art. 125 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente il Tribunale di Sorveglianza ha omesso di valutare che l'episodio si è svolto in ambito esclusivamente familiare a seguito di una temporanea crisi del rapporto matrimoniale, peraltro, risolto come dimostrato dall'avere la moglie rimesso la querela. Infine, il ricorrente ha censurato che il provvedimento impugnato non ha spiegato in maniera corretta, convincente ed esaustiva per quale motivo la condotta posta in essere, limitata nel tempo, renda impossibile la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova, in punto di fallimento dell'opera rieducativa, pur non essendosi realizzato alcun mutamen delle condizioni ambientali e lavorative. 1 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato con esaustiva motivazione ha rappresentato il quadro complessivo alla luce del quale è stato adottato il provvedimento di merito. Con analitico percorso argomentativo, il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che il ricorrente in data 18 maggio 2023 era stato ammesso all'affidamento in prova, in relazione ad una pena da scontare per condotte di traffico di stupefacenti, in considerazione della prospettiva lavorativa di operaio manovale e della disponibilità di un domicilio;
che nell'autunno del 2024, la moglie aveva riferito al servizio sociale che il marito aveva assunto comportamenti irascibili e aggressivi;
che in data 1 ottobre 2024, TI MA veniva segnalato alla psicologa;
che in data 25 ottobre 2024, la moglie del ricorrente tornava a contattare l'UEPE r riferendo che il marito era irascibile, tant'è che veniva esortata a denunziare i fatti di violenza;
che in data 3 febbraio 2025 i Carabinieri comunicavano che la donna non intendeva accogliere il marito in casa poiché aveva posto in essere episodi di violenza fisica e verbale, tanto da essersi dovuta recare al pronto soccorso, proponendo poi la querela, dalla quale conseguiva che il Magistrato di Sorveglianza sospendeva la misura alternativa. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, si evidenzia che dal verbale di pronto soccorso del 2 febbraio 2025 risultava che la donna era stata colpita con calci e pugni al volto e al capo e che, come dalla stessa riferito vi erano stati altri analoghi episodi in passato. Tanto premesso, alla luce di tale complesso di dati, il Tribunale ha correttamente rilevato che le condotte poste in essere dal ricorrente si pongono come incompatibili con la prosecuzione della misura, sia per l'esplosione di violenza in danno della moglie, sia per la circostanza che tale situazione si protraeva da tempo, sia per le motivazioni addotte ( ovvero un ritenuto distacco della moglie); circostanze alla luce delle quali nel provvedimento, con argomentazione coerente e lineare, si è affermata la sussistenza di una concreta possibilità di reiterazione di condotte analoghe. Devono, pertanto, ritenersi prive di pregio le deduzioni difensive, in quanto il provvedimento impugnato ha fornito esaustiva giustificazi e alla 2 decisione di revoca, avendo affermato che un affidato in prova è chiamato a dimostrare l'abbandono di un sistema di valori delinquenziali, come quelli della violenza fisica, sicché la non proseguibilità dell'affidamento in prova consegue alla valutazione dell'incapacità del ricorrente all'autocontrollo e al rispetto dei doveri, la cui violazione si pone come incompatibile con le finalità del trattamento. Né l'intervenuta remissione di querela, alla quale la difesa attribuisce rilievo significativo, può assumere valore determinante nella valutazione della meritevolezza della prosecuzione del beneficio, la quale deve essere ancorata ai comportamenti posti in essere, essendo irrilevante la mancanza della condizione di procedibilità in relazione al fatto che ha costituito la ragione della revoca del beneficio. In conclusione, il Tribunale di sorveglianza ha dato corretta applicazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di revoca della misura affidamento in prova, fornendo adeguata motivazione delle ragioni per cui le violazioni commesse dal ricorrente abbiano costituito, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova, non riconducendo in via automatica la decisione di revoca alla violazione commessa (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De, Rv. 256479 - 01). 2. Dalle considerazioni espresse deriva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30056 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 13/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di PE ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova concessa a TI MA in data 18 maggio 2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TI MA, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Franco Libori, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 47 Ord. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché la carenza di congrua motivazione in ordine alla mancanza di presupposti per la prosecuzione della misura. Il ricorrente, in particolare, ha eccepito che la revoca del beneficio si è fondata su una circostanza momentanea e transitoria in quanto determinata da un episodio di violenza fisica e verbale nei confronti della moglie, la quale ha, poi, rimesso la querela i rappresentando che all'interno del nucleo familiare era ritornato l'equilibrio e la serenità, e dichiarando altresì di essere disponibile ad accogliere il marito in casa. Il ricorrente ha poi dedotto che i reati per i quali si trova ristretto sono risalenti nel tempo, riguardano condotte di traffico di sostanze di stupefacenti e non hanno alcun legame con quello commesso nei confronti della moglie. Pertanto, il ricorrente ha evidenziato che il Tribunale di sorveglianza ponendo a base del provvedimento di revoca il comportamento adottato nei confronti della moglie e configurandolo come idoneo a violare gli obblighi connessi alla misura e, quindi, ad incidere sul giudizio di affidabilità, ha adottato un provvedimento in violazione dell'art. 47, comma 11, Ord. pen. e dall'art. 125 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente il Tribunale di Sorveglianza ha omesso di valutare che l'episodio si è svolto in ambito esclusivamente familiare a seguito di una temporanea crisi del rapporto matrimoniale, peraltro, risolto come dimostrato dall'avere la moglie rimesso la querela. Infine, il ricorrente ha censurato che il provvedimento impugnato non ha spiegato in maniera corretta, convincente ed esaustiva per quale motivo la condotta posta in essere, limitata nel tempo, renda impossibile la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova, in punto di fallimento dell'opera rieducativa, pur non essendosi realizzato alcun mutamen delle condizioni ambientali e lavorative. 1 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato con esaustiva motivazione ha rappresentato il quadro complessivo alla luce del quale è stato adottato il provvedimento di merito. Con analitico percorso argomentativo, il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che il ricorrente in data 18 maggio 2023 era stato ammesso all'affidamento in prova, in relazione ad una pena da scontare per condotte di traffico di stupefacenti, in considerazione della prospettiva lavorativa di operaio manovale e della disponibilità di un domicilio;
che nell'autunno del 2024, la moglie aveva riferito al servizio sociale che il marito aveva assunto comportamenti irascibili e aggressivi;
che in data 1 ottobre 2024, TI MA veniva segnalato alla psicologa;
che in data 25 ottobre 2024, la moglie del ricorrente tornava a contattare l'UEPE r riferendo che il marito era irascibile, tant'è che veniva esortata a denunziare i fatti di violenza;
che in data 3 febbraio 2025 i Carabinieri comunicavano che la donna non intendeva accogliere il marito in casa poiché aveva posto in essere episodi di violenza fisica e verbale, tanto da essersi dovuta recare al pronto soccorso, proponendo poi la querela, dalla quale conseguiva che il Magistrato di Sorveglianza sospendeva la misura alternativa. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, si evidenzia che dal verbale di pronto soccorso del 2 febbraio 2025 risultava che la donna era stata colpita con calci e pugni al volto e al capo e che, come dalla stessa riferito vi erano stati altri analoghi episodi in passato. Tanto premesso, alla luce di tale complesso di dati, il Tribunale ha correttamente rilevato che le condotte poste in essere dal ricorrente si pongono come incompatibili con la prosecuzione della misura, sia per l'esplosione di violenza in danno della moglie, sia per la circostanza che tale situazione si protraeva da tempo, sia per le motivazioni addotte ( ovvero un ritenuto distacco della moglie); circostanze alla luce delle quali nel provvedimento, con argomentazione coerente e lineare, si è affermata la sussistenza di una concreta possibilità di reiterazione di condotte analoghe. Devono, pertanto, ritenersi prive di pregio le deduzioni difensive, in quanto il provvedimento impugnato ha fornito esaustiva giustificazi e alla 2 decisione di revoca, avendo affermato che un affidato in prova è chiamato a dimostrare l'abbandono di un sistema di valori delinquenziali, come quelli della violenza fisica, sicché la non proseguibilità dell'affidamento in prova consegue alla valutazione dell'incapacità del ricorrente all'autocontrollo e al rispetto dei doveri, la cui violazione si pone come incompatibile con le finalità del trattamento. Né l'intervenuta remissione di querela, alla quale la difesa attribuisce rilievo significativo, può assumere valore determinante nella valutazione della meritevolezza della prosecuzione del beneficio, la quale deve essere ancorata ai comportamenti posti in essere, essendo irrilevante la mancanza della condizione di procedibilità in relazione al fatto che ha costituito la ragione della revoca del beneficio. In conclusione, il Tribunale di sorveglianza ha dato corretta applicazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di revoca della misura affidamento in prova, fornendo adeguata motivazione delle ragioni per cui le violazioni commesse dal ricorrente abbiano costituito, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova, non riconducendo in via automatica la decisione di revoca alla violazione commessa (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De, Rv. 256479 - 01). 2. Dalle considerazioni espresse deriva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.