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Sentenza 21 dicembre 2023
Sentenza 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2023, n. 51225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51225 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da TO GI, nato a [...] il [...] RI IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuoio;
udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B) perché il fatto non sussiste nei confronti di entrambi gli imputati e rideterminazione della pena per il RI in anni 4 e mesi 6 di reclusione, dichiarando inammissibile il ricorso del RI;
udito il difensore di TO GI, avv. Franco Coppi anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Saccone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. In accoglimento dell'appello proposto dal P.m., la Corte di appello di Napoli riformava la sentenza emessa il 23 gennaio 2019 dal Tribunale di Avellino nei confronti di TO GI e RI IO, dichiarandoli responsabili dei reati ^ Penale Sent. Sez. 6 Num. 51225 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 23/11/2023 di corruzione e falso in atto pubblico fidefaciente, di cui ai capi A) e B) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione con i reati di cui ai capi C) e D) per i quali vi era stata condanna per il RI, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 479 cod. pen., rideterminava la pena inflitta al RI e determinava la pena per l'TO, ordinando la confisca per equivalente del profitto del reato per entrambi e rigettando l'appello del RI. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità del RI solo per i reati di corruzione e falso in atto pubblico, contestati ai capi C) e D), riconoscendo l'attività di intermediazione illecita svolta dall'imputato nell'acc:ordo corruttivo tra FA IA e un pubblico ufficiale non identificato, consistita nel farsi promettere la somma di 2.300 euro, consegnata solo nella misura di 1.150 euro, in cambio del diploma di operatore dei servizi sociali rilasciato dall'istituto parificato SC BI di S.M. Capua Vetere, utile per ottenere un maggior punteggio nel concorso per personale ATA indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione nonché il concorso, sempre in qualità di intermediario, con un pubblico ufficiale non identificato nella formazione del falso diploma, atto pubblico fidefaciente, rilasciato dal detto istituto parificato per l'anno scolastico 2011- 2012. Aveva, invece, assolto per insussistenza del fatto, il RI e l'TO, legale rappresentante del Campus Academy, istituto accreditato come Ei Center Master, abilitato al rilascio di certificazioni internazionali in informatica, dai reati di corruzione e falso in atto pubblico fidefaciente in relazione all'accordo corruttivo per il rilascio del falso certificato EIPASS 7 alla FA dietro pagamento della somma di 2.300 euro, di cui solo 1.150 euro versati, escludendo la qualità di pubblico ufficiale dell'TO in quanto rappresentante di un istituto privato, non parificato a scuole pubbliche. Di diverso avviso la Corte di appello, che ha ritenuto sussistente la qualifica pubblicistica in capo all'TO, evidenziando che: a) il Campus Academy era un centro autorizzato dalla AS ad attestare la regolarità e la correttezza dell'esame per il rilascio della certificazione EIPASS;
b) la AS RL è ente accreditato dalla Comunità europea e dal MIUR sia per la formazione del personale scolastico che per il rilascio di attestati in materia informatica;
c) il D.M. n. 59 del 2008 equipara l'EIPASS ad un attestato di addestramento professionale a quelli rilasciati dallo Stato o da altri enti pubblici, che concorre alla formazione delle graduatorie valide per l'assegnazione di posti di lavoro nel settore pubblico;
d) alla AS e ai centri accreditati, come quello in oggetto, è assegnata funzione certificativa con conseguente riconoscimento all'TO della qualifica di pubblico ufficiale che ha firmato il falso certificato, rilasciato alla FA. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 2. I difensori di GI TO hanno articolato i seguenti motivi: 2.1 Violazione dell'art. 357 e degli artt. 319, 321 e 479 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale attribuita all'imputato e alla natura di atto pubblico fidefaciente attribuito al certificato EIPASS 7 modules users cd patente europea del computer. Si sostiene che correttamente il Tribunale aveva evidenziato che il Campus Academy è un istituto privato non parificato;
che il certificato AS7 è un certificato rilasciato da enti privati, contrattualmente accreditati dalla società privata AS RL, che svolge attività di certificazione di competenze informatiche, autorizza le scuole ad operare come centri AS e rilascia l'attestato; che la AS RL non opera in regime convenzionale con il MIUR né vi è un decreto che riconosce a AS RL funzione di certificazione pubblica, come si desume dagli artt. 2,3,4 del d. Igs. n. 13 del 16 gennaio 2013. Si precisa che: all'epoca dei fatti, in base alla direttiva accreditamento enti di formazione n. 170/2016, la società AS era accreditata presso il MIUR solo per la formazione del personale scolastico e solo in epoca successiva è stata accreditata quale utente qualificato per il computer;
la direttiva non attribuisce alcun riconoscimento pubblico all'attività esercitata dall'ente accreditato e anche il D.M. n. 59 del 2008 non riconosce all'attestato EIPASS natura di atto pubblico. Tali valutazioni sono state ribaltate con argomentazioni sbrigative ed errate, dando rilievo alla equiparazione della certificazione EIPASS ad un qualsiasi attestato di formazione professionale rilasciato da enti pubblici o privati parificati e desumendone la natura pubblica dal fatto che la stessa è riconosciuta in tutti i concorsi mediante l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo. Si obietta che proprio l'equiparazione dimostra che il til:olo EIPASS non è un atto o una certificazione pubblica né un atto pubblico;
la circostanza che il titolo rilasciato da un ente privato in base ad una procedura non regolata da norme di diritto pubblico venga considerato ai fini della valutazione del candidato in un concorso pubblico non rende automaticamente pubblic:a la certificazione privata;
né tale elemento può trasformare l'attività che ha condotto al rilascio di quel titolo in una sfera pubblicistica, specie considerando che, come evidenziato dal Tribunale, all'epoca dei fatti l'accreditamento di AS era solo ai fini dello svolgimento dei corsi di formazione professionale e solo dal 2018 per il rilascio dei certificati. La mancata considerazione di tutti gli argomenti giuridici adottati dal Tribunale e la puntuale confutazione degli stessi rendono evidente la mancanza di una motivazione rafforzata, necessaria in caso di ribaltamento della decisione assolutoria. 3 2.2. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto di non dover rinnovare l'istruttoria dibattimentale in mancanza di una valutazione differente della prova dichiarativa. In particolare, secondo la Corte di appello il Tribunale avrebbe travisato la dichiarazione del teste Pontrandolfo, amministratore unico della RL AS, pur in assenza di un travisamento della prova, invece, diversamente interpretata dai giudici di secondo grado, che hanno sostituito la propria valutazione a quella del Tribunale, coerente con l'affermazione del teste secondo la quale la funzione svolta dagli esaminatori e dai certificatori non è regolata da norme di diritto pubblico né da atti autoritativi, che attribuiscano alla AS il potere di rilasciare il titolo: dichiarazione essenziale per escludere la qualifica di pubblico ufficiale del ricorrente. 3. I difensori di IO RI hanno formulato i seguenti motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo denunciano la nullità della sentenza per manifesta violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello proceduto alla riforma in peius della sentenza di primo grado senza procedere alla necessaria rinnovazione istruttoria, nonostante la diversa valutazione della prova e non di una esatta comprensione del significato della deposizione del teste ON. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 453 e 178 lett. c) codice di rito per irregolare instaurazione del giudizio immediato e omesso interrogatorio. Si sostiene che il giudizio immediato a carico del RI è stato fissato mentre erano in corso le indagini dirette a individuare il pubblico ufficiale corrotto, rilevanti per questo procedimento, e che l'interrogatorio di garanzia è diverso da quello previsto dall'art. 453 cod. proc. pen., incidendo entrambi i profili sulla valutazione dell'evidenza della prova. La scelta del rito immediato da parte del P.m., giustificata dalla misura custodiale e acriticarnente recepita dal GIP, era, invece, preclusa dalle indagini ancora in corso e dalla mancata individuazione del pubblico ufficiale corrotto, che con inammissibile inversione dell'onere della prova si vorrebbe fa ricadere sull'imputato, legittimamente avvalsosi della facoltà di non rispondere. Nel caso in cui non fosse accolto il motivo, si sollecita di proporre la questione di costituzionalità degli artt. 192 e 453 cod. proc. pen. e 546 lett. c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. 3.3. Nullità della sentenza che ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni eseguite in violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., in quanto eseguite 4 con l'ausilio di personale esterno non autorizzato che ha installato gli strumenti di captazione senza redigere alcun verbale, che consenta di individuare la ditta e i nominativi del personale che ha installato le apparecchiature e le modalità di installazione. 3.4 Nullità della sentenza per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per avere la Corte di appello disatteso, senza motivare, le richieste difensive relative ai testi di un altro procedimento, che bisognava ascoltare anche in questo processo per colmare le lacune ravvisabili nell'attività probatoria, a partire dalla mancata identificazione del pubblico ufficiale corrotto. In ogni caso la Corte di appello si è limitata a ripetere le argomentazioni del Tribunale sui capi C) e D) senza considerare gli elementi indicati nell'atto di appello e nella documentazione allegata. Una non corretta applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. si riscontra anche per i capi A) e B), risultando la sentenza priva di coerenza logica e di adeguata motivazione in ordine al reale significato al:tribuito a ciascun elemento probatorio. Illogicamente la Corte di appello omette di considerare che: il RI non aveva contatti con la SC BI e il direttore didattico ha escluso di averlo conosciuto;
l'elenco trovato in un computer di detta scuola non è atto utilizzabile perché estratto senza assicurare le garanzie difensive;
non vi è prova che i documenti falsi siano stati consegnati al RI da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
manca la prova che le somme consegnate dalla FA fossero destinate ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
il direttore della Scuola ha riconosciuto la firma sull'attestato, ma non ha trovato il nome della FA sui registri, sicché l'attestato è palesemente falso, ma non è conseguenza di corruzione nei confronti di un pubblico ufficiale, non ignoto, ma inesistente. Analogamente illogica e in contrasto con le risultanze processuali è la condanna del RI per i capi A) e B) in forza della qualifica di pubblico ufficiale dell'TO, fondata sulla testimonianza del ON, che ha, invece, affermato la natura privatistica della AS e del Carnpus Academy di Avellino;
né vi è prova che il RI fosse a conoscenza delle modalità di svolgimento dell'esame. 3.5 Ingiustificato e illogico è il trattamento sanzionatorio in relazione alla continuazione applicata per episodi di cui non è indicata data e luogo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato il ricorso proposto nell'interesse di GI TO con effetto estensivo per la posizione del RI relativamente ai capi A) e B). 5 1.1. Correttamente il Tribunale aveva distinto le due vicende corruttive di cui è stata protagonista la FA- separatamente giudicata-, finalizzate ad ottenere falsi titoli di qualificazione professionale, utili per ottenere punteggi aggiuntivi per partecipare ad un concorso indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione per assunzione di personale ATA. La falsità dei titoli é incontestabile, risultando provata dalle modalità di emersione della vicenda (videoriprese all'interno dei locali di un sindacato di Avellino, che documentano la proposta, la richiesta di denaro e l'accordo illecito tra il RI e la FA) nonché da prove documentali e dichiarative, mentre è da distinguere la natura dei titoli rilasciati. La natura di atto pubblico riconosciuta al diploma di assistente dei servizi sociali, rilasciato alla FA il 10/09/2012 dalla SC BI e firmato dal direttore scolastico, trova ragione nella circostanza che si tratta di istituto scolastico parificato, i cui docenti in forza del riconoscimento sono equiparati a quelli delle scuole statali. In tal senso si è espressa questa Corte, ritenendo che il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86 (Sez. 5, n. 3004 del 13/01/1999, Rv. 212937; Sez. 5, n. 38466 del 22/07/2015, Todaro, n.m., ha riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale al direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto). 1.2. Valutazione diversa il Tribunale aveva espresso per la certificazione AS (European Informatics Passport) rilasciata dal Campus Academy di Avellino, di cui l'TO è il legale rappresentante, trattandosi di istituto scolastico privato non parificato, precisando che la natura privatistica non osta alla possibilità di qualificare come pubblica l'attività svolta dal soggetto secondo un criterio funzionale e oggettivo, che abbia riguardo alle norme che la disciplinano. Nel caso di specie il Tribunale aveva attribuito decisivo rilievo alle dichiarazioni del teste Pontrandolfo, amministratore unico della AS RL, ente certificatore delle competenze informatiche, riconosciuto dal MIUR. Il teste aveva precisato che la società è accreditata dal MIUR, ma solo per la formazione del personale scolastico e rilascia certificazione della competenza informatica, inserita nei bandi e riconosciuta per la formazione delle graduatorie, solo dal dicembre 2018. Ed infatti, il D.M. n. 59 del 2008 (punto 7 tabella valutazione titoli) attesta che AS è titolo valido quale "attestato di addestramento professionale nel settore delle competenze informatiche, equipollente rispetto ad altre certificazioni del settore, ugualmente riconosciute". Al titolo si riconosce valore ai fini della valutazione nei concorsi pubblici cioè ai 6 fini dell'attribuzione del punteggio, senza che, tuttavia, ciò incida sulla natura dell'atto. E' pacifico che la certificazione viene rilasciata da AS RL e non dal singolo istituto privato, autorizzato da AS, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento, a fornire l'offerta formativa, in quanto è AS RL che autorizza la sede, la nomina dei formatori e degli esaminatori, che controllano la regolarità del percorso formativo e la correttezza dell'esame. Ebbene, il Campus Academy di Avellino, di cui l'TO è il legale rappresentante, è semplicemente un centro AS ove si svolgono gli esami, ma che non ha poteri certificativi, in quanto la competenza informatica viene certificata da AS, che aveva ottenuto l'accreditamento per la formazione del personale scolastico in base alla direttiva n. 170/2016 nel 2017 (si tratta della direttiva di accreditamento degli enti di formazione, che disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative). ma solo il 13 dicembre 2018 ovvero dopo i fatti oggetto di contestazione, ottenne l'accreditamento per il rilascio delle certificazioni AS 7. A conclusione analoga si giunge esaminando le disposizioni del d.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013, che definisce le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. All'art. 2 si definisce come "ente titolato" al rilascio delle certificazione delle competenze "il soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)". Ne deriva che, in mancanza di accreditamento o di autorizzazione da parte di un ente pubblico titolare o di una disposizione di legge, statale o regionale, non può riconoscersi potere di certificazione a centri di formazione privata come il Campus Academy e, conseguentemente, la qualifica di pubblico ufficiale all'TO, occorrendo a tal fine lo svolgimento di attività volta al perseguimento di pubblici interessi e regolata da norme di diritto pubblico W. in tal senso Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, PG Sauta, Rv. 278755, che ha escluso che gli enti di formazione privata, ai quali è demandata l'organizzazione di corsi di 7 formazione finanziati con fondi regionali e comunitari, svolgono un pubblico servizio, in quanto l'ente privato non riveste una posizione strumentale rispetto all'ente pubblico e l'attività viene prestata in forme non riconducibili alla pubblica funzione). La diversa valutazione della Corte di appello si fonda, più che sulla deposizione del teste Pontrandolfo, la cui mancata rinnovazione non ha valore dirimente, sulla equiparazione dell'AS ad un attestato di addestramento professionale e sull'inserimento del titolo nel procedimento di formazione delle graduatorie, trattandosi di titolo che attribuisce un punteggio aggiuntivo al pari di titoli di addestramento professionale rilasciati da enti pubblici, senza considerare gli ulteriori elementi e le fonti normative esamina:e dal Tribunale né dimostrare la debolezza o l'infondatezza degli argomenti posti a fondamento della decisione assolutoria, in modo da rendere la doverosa motivazione rafforzata, esigibile in caso di ribaltamento. La Corte di appello ha riconosciuto la funzione pubblica, svolta dal centro, nell'attività di formazione del personale e nell'attestazione della regolarità e correttezza dell'esame propedeutico al rilascio del titolo, attestante la competenza acquisita dal candidato, dando rilievo ad una più ampia nozione di atto pubblico, rilevante in sede penale, nella quale rientrano anche gli atti, non compiuti dai pubblici ufficiali, ma destinati a confluire in un procedimento amministrativo e ad assumere rilevanza Interna. La Corte di appello ha valorizzato il rilievo che l'attestato rilasciato assume, anche se non proveniente da un pubblico ufficiale, nella catena degli atti amministrativi, che contribuiscono alla formazione delle graduatorie, in quanto atto propedeutico o comunque, presupposto da un atto pubblico finale, seguendo l'orientamerto di questa Corte secondo il quale "la nozione di atto pubblico è, agli effetti penali, più ampia di quella desumibile dall'art. 2699 cod. civ., rientrandovi anche gli atti non redatti da pubblici ufficiali, che abbiano l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, a prescindere dal fatto che il loro contenuto sia integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne costituisca solo il presupposto implicito necessario" (Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007). Tuttavia, pur volendo seguire tale argomentazione, la stessa risulta fallace in quanto, come già detto, la AS RL ha ottenuto solo dopo i fatti in esame, l'accreditamento per il rilascio di certificazioni AS valide. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per entrambi i ricorrenti in relazione ai capi A) e B) perché il fatto non sussiste. 2. E' invece, inammissibile nel resto il ricorso del RI, che ripropone le stesse censure già motivatamente disattese con corretti argomenti in sentenza. 8 2.1. Del tutto infondato è il motivo sulla irregolare e illegittima instaurazione del giudizio immediato sotto entrambi i profili dedotti. Premesso che nel caso di specie si tratta di immediato custodiale e che la prosecuzione delle indagini dirette a identificare il pubblico ufficiale corrotto non solo non incide sulla evidenza della prova del reato di corruzione, come correttamente indicato in sentenza, ma che, per espressa previsione normativa (art. 453, comma 2, cod. proc. pen.), neppure la connessione con altri reati può risultare ostativa all'instaurazione del giudizio, potendo procedersi separatamente, va ribadito che in caso di indagato in stato di custodia cautelare, il Pubblico Ministero può richiedere alternativamente, quando ne sussistano i rispettivi presupposti, il giudizio immediato fondato sull'evidenza della prova di cui all'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., ovvero quello cosiddetto custodiale di cui ai commi 1-bis e 1-ter della medesima disposizione (Sez. 3, n. 52037 del 11/11/2014, Rv. 261519). 2.2. Parimenti è del tutto infondata l'eccezione relativa all'omesso interrogatorio, essendo pacifico che una volta espletato l'interrogatorio di garanzia, l'atto non debba essere ripetuto I;
v. sul punto Sez. 5, n. 4729 del 10/12/2019, dep. 2020, Moriani, Rv. 278558, in cui si afferma che per l'accesso al rito speciale l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. è equipollente all'interrogatorio cui fa riferimento l'art. 453 cod. proc. pen.). Né si ravvisano profili di incostituzionalità nel rimettere al P.m. la scelta del rito, ancorata a presupposti ben definiti e sottoposta al controllo del giudice;
in ogni caso la questione è posta in termini del tutto generici. 2.2. Manifestamente infondata è anche la questione di inutilizzabilità delle intercettazioni, alla quale la Corte ha risposto correttamente, non sussistendo alcuna irregolarità nel caso di utilizzo di apparecchiature di privati, nominati ausiliari di polizia giudiziaria, perché ciò che rileva è che le operazioni avvengano sotto il diretto controllo della p.g. come avvenuto nel caso di specie. Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'art. 268, comma terzo cod. proc. pen., richiede che le operazioni si svolgano sotto il diretto controllo degli inquirenti, ma non vieta l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati né il ricorso all'eventuale ausilio tecnico ad opera di soggetti esterni che siano richiesti di intervenire per fronteggiare esigenze legate al corretto funzionamento delle apparecchiature noleggiate e che si trovano ad agire, in tale evenienza, come "longa manus" o ausiliari del Pubblico minisl:ero o della polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 317 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262485; conf. Sez. 1, n. 40122 del 16/05/2019, Balice, Rv. 277794). 2.3. Inammissibile per assoluta genericità è il motivo con il quale si censura la mancata integrazione istruttoria, in quanto la censura è proposta senza 9 Il consigliere estensore indicare con precisione né le prove di cui non sarebbe stata disposta l'assunzione né la rilevanza e la decisività delle stesse né l'idoneità a scardinare la completezza delle prove acquisite. Ma il motivo risulta inammissibile anche perché si risolve in una contestazione del merito e della valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici di merito, che correttamente hanno ritenuto non ostativa all'integrazione del reato di corruzione la mancata identificazione del funzionario corrotto, essendo risultato accertato e persino ammesso dalla FA di aver versato un acconto al RI per ottenere un falso diploma di assistente sociale. Peraltro, risultano incontestabili le videoriprese, la richiesta della dazione illecita da parte del RI, per sua stessa ammissione destinata anche ad altri ("perché devo pagare") nonché l'ammissione di poter ottenere in quel periodo soltanto diplomi di quel tipo ("adesso è dei servizi sociali.., non si può scegliere altro... questi tengo che me lo fanno", pag. 4 sentenza di primo grado), quali elementi che chiaramente rimandano al collegamento con un pubblico ufficiale in grado di rilasciare il titolo falso. E', inoltre, oggettivo il riscontro ottenuto in sede di perquisizione con il sequestro di un elenco di alunni esami di qualifica anno scolastico 2011-12 IV commissione nel quale era inserito il nome della FA, invece, non presente nel registro di carico e scarico dei diplomi consegnati per quell'anno scolastico. La solidità e pluralità degli elementi di prova acquisiti e posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità priva di ogni consistenza le censure difensive. Ciò posto, alla luce dell'assoluzione pronunciata per i capi A) e B), la pena per il RI va rideterminata per i capi C) e D) nella misura fissata dal primo giudice in anni 4 e mesi 6 di reclusione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati la sentenza impugnata limitatamente ai capi A) e B) perché il fatto non sussiste. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RI IO, rideterminando la pena nei suoi confronti in anni quattro e mesi sei di reclusione. Così deciso, 23 novembre 2023
udita la relazione del consigliere Anna Criscuoio;
udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B) perché il fatto non sussiste nei confronti di entrambi gli imputati e rideterminazione della pena per il RI in anni 4 e mesi 6 di reclusione, dichiarando inammissibile il ricorso del RI;
udito il difensore di TO GI, avv. Franco Coppi anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Saccone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. In accoglimento dell'appello proposto dal P.m., la Corte di appello di Napoli riformava la sentenza emessa il 23 gennaio 2019 dal Tribunale di Avellino nei confronti di TO GI e RI IO, dichiarandoli responsabili dei reati ^ Penale Sent. Sez. 6 Num. 51225 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 23/11/2023 di corruzione e falso in atto pubblico fidefaciente, di cui ai capi A) e B) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione con i reati di cui ai capi C) e D) per i quali vi era stata condanna per il RI, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 479 cod. pen., rideterminava la pena inflitta al RI e determinava la pena per l'TO, ordinando la confisca per equivalente del profitto del reato per entrambi e rigettando l'appello del RI. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità del RI solo per i reati di corruzione e falso in atto pubblico, contestati ai capi C) e D), riconoscendo l'attività di intermediazione illecita svolta dall'imputato nell'acc:ordo corruttivo tra FA IA e un pubblico ufficiale non identificato, consistita nel farsi promettere la somma di 2.300 euro, consegnata solo nella misura di 1.150 euro, in cambio del diploma di operatore dei servizi sociali rilasciato dall'istituto parificato SC BI di S.M. Capua Vetere, utile per ottenere un maggior punteggio nel concorso per personale ATA indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione nonché il concorso, sempre in qualità di intermediario, con un pubblico ufficiale non identificato nella formazione del falso diploma, atto pubblico fidefaciente, rilasciato dal detto istituto parificato per l'anno scolastico 2011- 2012. Aveva, invece, assolto per insussistenza del fatto, il RI e l'TO, legale rappresentante del Campus Academy, istituto accreditato come Ei Center Master, abilitato al rilascio di certificazioni internazionali in informatica, dai reati di corruzione e falso in atto pubblico fidefaciente in relazione all'accordo corruttivo per il rilascio del falso certificato EIPASS 7 alla FA dietro pagamento della somma di 2.300 euro, di cui solo 1.150 euro versati, escludendo la qualità di pubblico ufficiale dell'TO in quanto rappresentante di un istituto privato, non parificato a scuole pubbliche. Di diverso avviso la Corte di appello, che ha ritenuto sussistente la qualifica pubblicistica in capo all'TO, evidenziando che: a) il Campus Academy era un centro autorizzato dalla AS ad attestare la regolarità e la correttezza dell'esame per il rilascio della certificazione EIPASS;
b) la AS RL è ente accreditato dalla Comunità europea e dal MIUR sia per la formazione del personale scolastico che per il rilascio di attestati in materia informatica;
c) il D.M. n. 59 del 2008 equipara l'EIPASS ad un attestato di addestramento professionale a quelli rilasciati dallo Stato o da altri enti pubblici, che concorre alla formazione delle graduatorie valide per l'assegnazione di posti di lavoro nel settore pubblico;
d) alla AS e ai centri accreditati, come quello in oggetto, è assegnata funzione certificativa con conseguente riconoscimento all'TO della qualifica di pubblico ufficiale che ha firmato il falso certificato, rilasciato alla FA. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 2. I difensori di GI TO hanno articolato i seguenti motivi: 2.1 Violazione dell'art. 357 e degli artt. 319, 321 e 479 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale attribuita all'imputato e alla natura di atto pubblico fidefaciente attribuito al certificato EIPASS 7 modules users cd patente europea del computer. Si sostiene che correttamente il Tribunale aveva evidenziato che il Campus Academy è un istituto privato non parificato;
che il certificato AS7 è un certificato rilasciato da enti privati, contrattualmente accreditati dalla società privata AS RL, che svolge attività di certificazione di competenze informatiche, autorizza le scuole ad operare come centri AS e rilascia l'attestato; che la AS RL non opera in regime convenzionale con il MIUR né vi è un decreto che riconosce a AS RL funzione di certificazione pubblica, come si desume dagli artt. 2,3,4 del d. Igs. n. 13 del 16 gennaio 2013. Si precisa che: all'epoca dei fatti, in base alla direttiva accreditamento enti di formazione n. 170/2016, la società AS era accreditata presso il MIUR solo per la formazione del personale scolastico e solo in epoca successiva è stata accreditata quale utente qualificato per il computer;
la direttiva non attribuisce alcun riconoscimento pubblico all'attività esercitata dall'ente accreditato e anche il D.M. n. 59 del 2008 non riconosce all'attestato EIPASS natura di atto pubblico. Tali valutazioni sono state ribaltate con argomentazioni sbrigative ed errate, dando rilievo alla equiparazione della certificazione EIPASS ad un qualsiasi attestato di formazione professionale rilasciato da enti pubblici o privati parificati e desumendone la natura pubblica dal fatto che la stessa è riconosciuta in tutti i concorsi mediante l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo. Si obietta che proprio l'equiparazione dimostra che il til:olo EIPASS non è un atto o una certificazione pubblica né un atto pubblico;
la circostanza che il titolo rilasciato da un ente privato in base ad una procedura non regolata da norme di diritto pubblico venga considerato ai fini della valutazione del candidato in un concorso pubblico non rende automaticamente pubblic:a la certificazione privata;
né tale elemento può trasformare l'attività che ha condotto al rilascio di quel titolo in una sfera pubblicistica, specie considerando che, come evidenziato dal Tribunale, all'epoca dei fatti l'accreditamento di AS era solo ai fini dello svolgimento dei corsi di formazione professionale e solo dal 2018 per il rilascio dei certificati. La mancata considerazione di tutti gli argomenti giuridici adottati dal Tribunale e la puntuale confutazione degli stessi rendono evidente la mancanza di una motivazione rafforzata, necessaria in caso di ribaltamento della decisione assolutoria. 3 2.2. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto di non dover rinnovare l'istruttoria dibattimentale in mancanza di una valutazione differente della prova dichiarativa. In particolare, secondo la Corte di appello il Tribunale avrebbe travisato la dichiarazione del teste Pontrandolfo, amministratore unico della RL AS, pur in assenza di un travisamento della prova, invece, diversamente interpretata dai giudici di secondo grado, che hanno sostituito la propria valutazione a quella del Tribunale, coerente con l'affermazione del teste secondo la quale la funzione svolta dagli esaminatori e dai certificatori non è regolata da norme di diritto pubblico né da atti autoritativi, che attribuiscano alla AS il potere di rilasciare il titolo: dichiarazione essenziale per escludere la qualifica di pubblico ufficiale del ricorrente. 3. I difensori di IO RI hanno formulato i seguenti motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo denunciano la nullità della sentenza per manifesta violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello proceduto alla riforma in peius della sentenza di primo grado senza procedere alla necessaria rinnovazione istruttoria, nonostante la diversa valutazione della prova e non di una esatta comprensione del significato della deposizione del teste ON. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 453 e 178 lett. c) codice di rito per irregolare instaurazione del giudizio immediato e omesso interrogatorio. Si sostiene che il giudizio immediato a carico del RI è stato fissato mentre erano in corso le indagini dirette a individuare il pubblico ufficiale corrotto, rilevanti per questo procedimento, e che l'interrogatorio di garanzia è diverso da quello previsto dall'art. 453 cod. proc. pen., incidendo entrambi i profili sulla valutazione dell'evidenza della prova. La scelta del rito immediato da parte del P.m., giustificata dalla misura custodiale e acriticarnente recepita dal GIP, era, invece, preclusa dalle indagini ancora in corso e dalla mancata individuazione del pubblico ufficiale corrotto, che con inammissibile inversione dell'onere della prova si vorrebbe fa ricadere sull'imputato, legittimamente avvalsosi della facoltà di non rispondere. Nel caso in cui non fosse accolto il motivo, si sollecita di proporre la questione di costituzionalità degli artt. 192 e 453 cod. proc. pen. e 546 lett. c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. 3.3. Nullità della sentenza che ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni eseguite in violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., in quanto eseguite 4 con l'ausilio di personale esterno non autorizzato che ha installato gli strumenti di captazione senza redigere alcun verbale, che consenta di individuare la ditta e i nominativi del personale che ha installato le apparecchiature e le modalità di installazione. 3.4 Nullità della sentenza per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per avere la Corte di appello disatteso, senza motivare, le richieste difensive relative ai testi di un altro procedimento, che bisognava ascoltare anche in questo processo per colmare le lacune ravvisabili nell'attività probatoria, a partire dalla mancata identificazione del pubblico ufficiale corrotto. In ogni caso la Corte di appello si è limitata a ripetere le argomentazioni del Tribunale sui capi C) e D) senza considerare gli elementi indicati nell'atto di appello e nella documentazione allegata. Una non corretta applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. si riscontra anche per i capi A) e B), risultando la sentenza priva di coerenza logica e di adeguata motivazione in ordine al reale significato al:tribuito a ciascun elemento probatorio. Illogicamente la Corte di appello omette di considerare che: il RI non aveva contatti con la SC BI e il direttore didattico ha escluso di averlo conosciuto;
l'elenco trovato in un computer di detta scuola non è atto utilizzabile perché estratto senza assicurare le garanzie difensive;
non vi è prova che i documenti falsi siano stati consegnati al RI da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
manca la prova che le somme consegnate dalla FA fossero destinate ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
il direttore della Scuola ha riconosciuto la firma sull'attestato, ma non ha trovato il nome della FA sui registri, sicché l'attestato è palesemente falso, ma non è conseguenza di corruzione nei confronti di un pubblico ufficiale, non ignoto, ma inesistente. Analogamente illogica e in contrasto con le risultanze processuali è la condanna del RI per i capi A) e B) in forza della qualifica di pubblico ufficiale dell'TO, fondata sulla testimonianza del ON, che ha, invece, affermato la natura privatistica della AS e del Carnpus Academy di Avellino;
né vi è prova che il RI fosse a conoscenza delle modalità di svolgimento dell'esame. 3.5 Ingiustificato e illogico è il trattamento sanzionatorio in relazione alla continuazione applicata per episodi di cui non è indicata data e luogo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato il ricorso proposto nell'interesse di GI TO con effetto estensivo per la posizione del RI relativamente ai capi A) e B). 5 1.1. Correttamente il Tribunale aveva distinto le due vicende corruttive di cui è stata protagonista la FA- separatamente giudicata-, finalizzate ad ottenere falsi titoli di qualificazione professionale, utili per ottenere punteggi aggiuntivi per partecipare ad un concorso indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione per assunzione di personale ATA. La falsità dei titoli é incontestabile, risultando provata dalle modalità di emersione della vicenda (videoriprese all'interno dei locali di un sindacato di Avellino, che documentano la proposta, la richiesta di denaro e l'accordo illecito tra il RI e la FA) nonché da prove documentali e dichiarative, mentre è da distinguere la natura dei titoli rilasciati. La natura di atto pubblico riconosciuta al diploma di assistente dei servizi sociali, rilasciato alla FA il 10/09/2012 dalla SC BI e firmato dal direttore scolastico, trova ragione nella circostanza che si tratta di istituto scolastico parificato, i cui docenti in forza del riconoscimento sono equiparati a quelli delle scuole statali. In tal senso si è espressa questa Corte, ritenendo che il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86 (Sez. 5, n. 3004 del 13/01/1999, Rv. 212937; Sez. 5, n. 38466 del 22/07/2015, Todaro, n.m., ha riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale al direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto). 1.2. Valutazione diversa il Tribunale aveva espresso per la certificazione AS (European Informatics Passport) rilasciata dal Campus Academy di Avellino, di cui l'TO è il legale rappresentante, trattandosi di istituto scolastico privato non parificato, precisando che la natura privatistica non osta alla possibilità di qualificare come pubblica l'attività svolta dal soggetto secondo un criterio funzionale e oggettivo, che abbia riguardo alle norme che la disciplinano. Nel caso di specie il Tribunale aveva attribuito decisivo rilievo alle dichiarazioni del teste Pontrandolfo, amministratore unico della AS RL, ente certificatore delle competenze informatiche, riconosciuto dal MIUR. Il teste aveva precisato che la società è accreditata dal MIUR, ma solo per la formazione del personale scolastico e rilascia certificazione della competenza informatica, inserita nei bandi e riconosciuta per la formazione delle graduatorie, solo dal dicembre 2018. Ed infatti, il D.M. n. 59 del 2008 (punto 7 tabella valutazione titoli) attesta che AS è titolo valido quale "attestato di addestramento professionale nel settore delle competenze informatiche, equipollente rispetto ad altre certificazioni del settore, ugualmente riconosciute". Al titolo si riconosce valore ai fini della valutazione nei concorsi pubblici cioè ai 6 fini dell'attribuzione del punteggio, senza che, tuttavia, ciò incida sulla natura dell'atto. E' pacifico che la certificazione viene rilasciata da AS RL e non dal singolo istituto privato, autorizzato da AS, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento, a fornire l'offerta formativa, in quanto è AS RL che autorizza la sede, la nomina dei formatori e degli esaminatori, che controllano la regolarità del percorso formativo e la correttezza dell'esame. Ebbene, il Campus Academy di Avellino, di cui l'TO è il legale rappresentante, è semplicemente un centro AS ove si svolgono gli esami, ma che non ha poteri certificativi, in quanto la competenza informatica viene certificata da AS, che aveva ottenuto l'accreditamento per la formazione del personale scolastico in base alla direttiva n. 170/2016 nel 2017 (si tratta della direttiva di accreditamento degli enti di formazione, che disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative). ma solo il 13 dicembre 2018 ovvero dopo i fatti oggetto di contestazione, ottenne l'accreditamento per il rilascio delle certificazioni AS 7. A conclusione analoga si giunge esaminando le disposizioni del d.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013, che definisce le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. All'art. 2 si definisce come "ente titolato" al rilascio delle certificazione delle competenze "il soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)". Ne deriva che, in mancanza di accreditamento o di autorizzazione da parte di un ente pubblico titolare o di una disposizione di legge, statale o regionale, non può riconoscersi potere di certificazione a centri di formazione privata come il Campus Academy e, conseguentemente, la qualifica di pubblico ufficiale all'TO, occorrendo a tal fine lo svolgimento di attività volta al perseguimento di pubblici interessi e regolata da norme di diritto pubblico W. in tal senso Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, PG Sauta, Rv. 278755, che ha escluso che gli enti di formazione privata, ai quali è demandata l'organizzazione di corsi di 7 formazione finanziati con fondi regionali e comunitari, svolgono un pubblico servizio, in quanto l'ente privato non riveste una posizione strumentale rispetto all'ente pubblico e l'attività viene prestata in forme non riconducibili alla pubblica funzione). La diversa valutazione della Corte di appello si fonda, più che sulla deposizione del teste Pontrandolfo, la cui mancata rinnovazione non ha valore dirimente, sulla equiparazione dell'AS ad un attestato di addestramento professionale e sull'inserimento del titolo nel procedimento di formazione delle graduatorie, trattandosi di titolo che attribuisce un punteggio aggiuntivo al pari di titoli di addestramento professionale rilasciati da enti pubblici, senza considerare gli ulteriori elementi e le fonti normative esamina:e dal Tribunale né dimostrare la debolezza o l'infondatezza degli argomenti posti a fondamento della decisione assolutoria, in modo da rendere la doverosa motivazione rafforzata, esigibile in caso di ribaltamento. La Corte di appello ha riconosciuto la funzione pubblica, svolta dal centro, nell'attività di formazione del personale e nell'attestazione della regolarità e correttezza dell'esame propedeutico al rilascio del titolo, attestante la competenza acquisita dal candidato, dando rilievo ad una più ampia nozione di atto pubblico, rilevante in sede penale, nella quale rientrano anche gli atti, non compiuti dai pubblici ufficiali, ma destinati a confluire in un procedimento amministrativo e ad assumere rilevanza Interna. La Corte di appello ha valorizzato il rilievo che l'attestato rilasciato assume, anche se non proveniente da un pubblico ufficiale, nella catena degli atti amministrativi, che contribuiscono alla formazione delle graduatorie, in quanto atto propedeutico o comunque, presupposto da un atto pubblico finale, seguendo l'orientamerto di questa Corte secondo il quale "la nozione di atto pubblico è, agli effetti penali, più ampia di quella desumibile dall'art. 2699 cod. civ., rientrandovi anche gli atti non redatti da pubblici ufficiali, che abbiano l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, a prescindere dal fatto che il loro contenuto sia integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne costituisca solo il presupposto implicito necessario" (Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007). Tuttavia, pur volendo seguire tale argomentazione, la stessa risulta fallace in quanto, come già detto, la AS RL ha ottenuto solo dopo i fatti in esame, l'accreditamento per il rilascio di certificazioni AS valide. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per entrambi i ricorrenti in relazione ai capi A) e B) perché il fatto non sussiste. 2. E' invece, inammissibile nel resto il ricorso del RI, che ripropone le stesse censure già motivatamente disattese con corretti argomenti in sentenza. 8 2.1. Del tutto infondato è il motivo sulla irregolare e illegittima instaurazione del giudizio immediato sotto entrambi i profili dedotti. Premesso che nel caso di specie si tratta di immediato custodiale e che la prosecuzione delle indagini dirette a identificare il pubblico ufficiale corrotto non solo non incide sulla evidenza della prova del reato di corruzione, come correttamente indicato in sentenza, ma che, per espressa previsione normativa (art. 453, comma 2, cod. proc. pen.), neppure la connessione con altri reati può risultare ostativa all'instaurazione del giudizio, potendo procedersi separatamente, va ribadito che in caso di indagato in stato di custodia cautelare, il Pubblico Ministero può richiedere alternativamente, quando ne sussistano i rispettivi presupposti, il giudizio immediato fondato sull'evidenza della prova di cui all'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., ovvero quello cosiddetto custodiale di cui ai commi 1-bis e 1-ter della medesima disposizione (Sez. 3, n. 52037 del 11/11/2014, Rv. 261519). 2.2. Parimenti è del tutto infondata l'eccezione relativa all'omesso interrogatorio, essendo pacifico che una volta espletato l'interrogatorio di garanzia, l'atto non debba essere ripetuto I;
v. sul punto Sez. 5, n. 4729 del 10/12/2019, dep. 2020, Moriani, Rv. 278558, in cui si afferma che per l'accesso al rito speciale l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. è equipollente all'interrogatorio cui fa riferimento l'art. 453 cod. proc. pen.). Né si ravvisano profili di incostituzionalità nel rimettere al P.m. la scelta del rito, ancorata a presupposti ben definiti e sottoposta al controllo del giudice;
in ogni caso la questione è posta in termini del tutto generici. 2.2. Manifestamente infondata è anche la questione di inutilizzabilità delle intercettazioni, alla quale la Corte ha risposto correttamente, non sussistendo alcuna irregolarità nel caso di utilizzo di apparecchiature di privati, nominati ausiliari di polizia giudiziaria, perché ciò che rileva è che le operazioni avvengano sotto il diretto controllo della p.g. come avvenuto nel caso di specie. Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'art. 268, comma terzo cod. proc. pen., richiede che le operazioni si svolgano sotto il diretto controllo degli inquirenti, ma non vieta l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati né il ricorso all'eventuale ausilio tecnico ad opera di soggetti esterni che siano richiesti di intervenire per fronteggiare esigenze legate al corretto funzionamento delle apparecchiature noleggiate e che si trovano ad agire, in tale evenienza, come "longa manus" o ausiliari del Pubblico minisl:ero o della polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 317 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262485; conf. Sez. 1, n. 40122 del 16/05/2019, Balice, Rv. 277794). 2.3. Inammissibile per assoluta genericità è il motivo con il quale si censura la mancata integrazione istruttoria, in quanto la censura è proposta senza 9 Il consigliere estensore indicare con precisione né le prove di cui non sarebbe stata disposta l'assunzione né la rilevanza e la decisività delle stesse né l'idoneità a scardinare la completezza delle prove acquisite. Ma il motivo risulta inammissibile anche perché si risolve in una contestazione del merito e della valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici di merito, che correttamente hanno ritenuto non ostativa all'integrazione del reato di corruzione la mancata identificazione del funzionario corrotto, essendo risultato accertato e persino ammesso dalla FA di aver versato un acconto al RI per ottenere un falso diploma di assistente sociale. Peraltro, risultano incontestabili le videoriprese, la richiesta della dazione illecita da parte del RI, per sua stessa ammissione destinata anche ad altri ("perché devo pagare") nonché l'ammissione di poter ottenere in quel periodo soltanto diplomi di quel tipo ("adesso è dei servizi sociali.., non si può scegliere altro... questi tengo che me lo fanno", pag. 4 sentenza di primo grado), quali elementi che chiaramente rimandano al collegamento con un pubblico ufficiale in grado di rilasciare il titolo falso. E', inoltre, oggettivo il riscontro ottenuto in sede di perquisizione con il sequestro di un elenco di alunni esami di qualifica anno scolastico 2011-12 IV commissione nel quale era inserito il nome della FA, invece, non presente nel registro di carico e scarico dei diplomi consegnati per quell'anno scolastico. La solidità e pluralità degli elementi di prova acquisiti e posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità priva di ogni consistenza le censure difensive. Ciò posto, alla luce dell'assoluzione pronunciata per i capi A) e B), la pena per il RI va rideterminata per i capi C) e D) nella misura fissata dal primo giudice in anni 4 e mesi 6 di reclusione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati la sentenza impugnata limitatamente ai capi A) e B) perché il fatto non sussiste. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RI IO, rideterminando la pena nei suoi confronti in anni quattro e mesi sei di reclusione. Così deciso, 23 novembre 2023