Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA La Corte Suprema di3 14 1 / 02 Im nome del Popolo. Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc.. Presidente R.G.n. 12586/1999 dr. Ettore Mercurio Consigliere rel. Cron. 7259 dr. Donato Figurelli Rep.Consigliere dr. Pietro Cuoco dr. Corrado Guglielmucci Consigliere Ud.07.12.2001 Consigliere dr. Giovanni Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UM NG, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Pellicanò giusta procura speciale a margine del ricorso, ed elet- tivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla via Archimede n. 132, ricorrente;
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CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, - 1 con i quali elettivamente domicilia in Roma alla via della Frezza n. 17 c/o l'Avvocatura Centrale INPS, come da procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Locri in data 13 23 ottobre 1998, m. 584/98, n. 686/1997 R.G.A.C.C.%; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 7 dicembre 2001; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Alberto Cinque, che ha concluso per l'accogli- mento del ricorso. - 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 23 dicembre 1994 la signora NG UM, assumendo che in sede amministrativa la domanda ed il successivo ricorso, volti al conseguimen- to dell'assegno ordinario d'invalidità, nom erano stati affatto decisi nel termine di legge, adiva il Pretore di Locri per sentire condannare l'INPS alla correspon- sione del beneficio rivendicato. Costituitosi in giudizio l'INPS, il Pretore disponeva c.t.u. medico legale. филь Com sentenza del 30 maggio 1997 il Pretore accoglieva la domanda e riconosceva il diritto alla percezione del beneficio a decorrere dal 1° maggio 1996. L'INPS interponeva appello. Costituitasi in giudizio la UM, il Tribunale dispone- va la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio. - 23 ottobre 1998 il Tribunale diCom sentenza in data 13 Locri, im parziale riforma della gravata sentenza, dichia- rava che la UM aveva maturato il diritto ad assegno di invalidità con decorrenza dalla data del 1° maggio 1998, con interessi legali e rivalutazione per il supero - anzi chè dalla data stabilita nella sentenza pretorile -; com- pensava interamente le spese di entrambi i gradi del giudi- zio, tranne quelle di c.t.u. che restavano a carico dell'INPS. Osservava il Tribunale che dalla c.t.u. espletata in grado di - 3.- appello emergeva che la UM aveva avuto ridotta la ca- pacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni con -facenti alle sue ordinarie attitudini a decorrere dal 1'aprile 1998;B che dette conclusioni andavano condivise, in quanto adeguatamente motivate. Avverso detta sentenza la UM ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. брат Motivi della decisione. Com l'unico motivo, denunziando illegittima , insuffi- ciemte ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione ed erronea applicazione dell'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente deduce che il consulente di 2° grado ed il Tribunale non hanno valutato sufficiente- mente che essa assicurata, già al momento della presenta- zione della domanda amministrativa, risultava affetta da tutte le infermità successivamente accertate in corso di causa;
che il Tribunale aveva aderito acriticamente alle conclusioni del c.t.u. d'appello, che aveva posticipato inopinatamente la data di decorrenza dell'invalidità; che il confronto tra le due consulenze consentiva di rile- vare come il quadro clinico accertato era identico;
che il Tribunale nom aveva accertato con la massima precisione - 4 - possibile la data di insorgenza dell'invalidità pensio- nabile, omettendo anche la richiesta di chiarimenti da parte del c.t.u. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Come risulta, invero, dalla sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che dalla c.t.u. espletata in grado di appello emerge che la UM ha avuto la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue ordinarie at- titudini a decorrere dall'aprile 1998 e che tali conclusio- mente motivate sotto quello logico-giuridico. Jand ni sono immuni da vizi sotto il profilo tecnico ed adeguata- Ora, in applicazione del principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione com- piuti dal giudice di appello, nel caso in cui il giudice di merito si basi, come nella specie, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze dia- gnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della 5- parte (Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). Tali carenze diagno- stiche od affermazioni illogiche non è dato riscontrare nella relazione del c.t.u. E va d'altra parte rilevato, che come ritenuto da questa corte Suprema (v. Cass 1° marzo 2001 n. 2955), sia pur in via di eccezione, il superamento della soglia d'invalidità può essere - come è avvenuto nel caso in esame - corretta- mente riferito al momento degli accertamenti, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo de- terminato diverso. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, avendo l'I- stituto intimato depositato solo procura speciale, senza partecipare alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2001. Il Presidente (dr. Ettore Mercurio) rio вите cu Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Shille Ариагоforato fighilt ༢༦་ Phill