Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 2
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto dell'espropriato all'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, non è necessario che si sia provveduto alla liquidazione dell'indennità di esproprio, essendo il diritto esercitabile anche prima di quest'ultima, atteso che l'indennità di occupazione va liquidata, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in una percentuale dell'indennità "che sarebbe dovuta" per l'espropriazione dell'area, ossia non dell'indennità di espropriazione in concreto liquidata, bensì di quella determinata in base ad un calcolo virtuale, riferito al valore dell'area al tempo dell'occupazione.
Quando la procura al difensore è apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima.
Commentario • 1
- 1. Affido di minori, separazione, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 novembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5722 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
M IN NOME DEL POPOLO057 2 2 / 0 2 REP U B B LI CA ITAL IANA LA CORTE SUPREMA DI CAS AZI 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: prescrizione indennità dr. Antonio Saggio Presidente di occupazione. R.G. N. 4007/00 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere Consigliere dr. Francesco Felicetti Cron. 16160 Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Rep. 1298 Consigliere dr. Sergio Di Amato Ud. 24.01.2002 ha pronunciato la seguente: S ENT EN ZA sul ricorso iscritto al n. 4007 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto: DA AM LA, elettivamente domiciliata in Roma, P. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE za Friggeri n. 13, presso l'avv. Armando Giallombardo, UFFICIO COPIE e rappresenata e difesa dall'avv. Lorenzo Pecoraro, Richiesta copia studio dal Sig 11-SOLE 24 ORE... per procura in calce al ricorso. per diritti € 1,55 20 APR. 2002 RICORRENTE il... IL CANCELLIERE
CONTRO
COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del sindaco, elettiva- mente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso l'avv. Igor Turco, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso e determinazio- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 197 UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Richiesta copia studio Richiesta copia studio 2002 dal Sig. ANN. dal Sig. GE per diritti € 1,55, dal Sig. per diritti € 1,55 7007 per diritti € 1,55 **; j # 20 APR 20 I IL CANCELLIERE 4002 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE - 2 - ne d'incarico professionale n. 70 del 21 marzo 2000. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, 1 sez. civ., n. 894 del 1° 13 ottobre 1999. Udita, all'udienza del 24 gennaio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M., dr. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Per l'espropriazione disposta il 17 gennaio 1989 dal comune di Agrigento di un'area di mq. 3680 in locali- tà Fontanelle di quel comune di proprietà di LA NE, occupata il 17 settembre 1983, la proprieta- ria ha convenuto in giudizio l'indicato ente locale davanti alla Corte di appello di Palermo ed ha chiesto di determinare le indennità d'occupazione e esproprio, con interessi legali ed anatocistici dal giorno dell' inizio dell'occupazione al saldo;
il comune si é co- stituito eccependo l'incompetenza della Corte d'appel- lo in unico grado e la prescrizione dei diritti della controparte e domandando la determinazione dell'inden- nità ai sensi dell'art. 5bis delle L. 359 del 1992. Superata l'eccezione d'incompetenza, in ordine a quel- la di prescrizione dell'indennità di espropriazione la · 3 - Corte ha ritenuto applicabile l'art. 2946 c.c., affer- mando la durata decennale della fattispecie estintiva a decorrere dal decreto di esproprio (17 gennaio 1989) ed ha rigettato l'eccezione perchè la domanda in oppo- sizione é stata proposta il 10 gennaio 1997. Poichè poi l'indennità di occupazione era maturata a iniziare dalla data dell'immissione in possesso (17 settembre 1983) ed era dovuta fino al giorno prima del decreto di esproprio (16 gennaio 1989), avendo la pre- scrizione durata decennale, era invece estinto il cre- dito della NE per il periodo d'occupazione ante- cedente al 10 gennaio 1987, non essendovi stati atti interruttivi che avessero comportato una nuova decor- renza del diritto alla relativa indennità. Qualificate le aree occupate con possibilità legali di edificazione, l'indennità d'esproprio era determinata nella semisomma del valore venale e della rendita ca- tastale rivalutata coacervata, senza la riduzione del 40%, per non avere l'ente locale ripetuto l'offerta; liquidata l'indennità d'espropriazione (f. 66.390.000) e quella di occupazione nei limiti temporali sopra in- dicati (£. 6.600.000) la Corte ha condannato il comune di Agrigento alle spese di lite. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso per cassazione la NE con unico motivo e il --- 4 comune di Agrigento si é difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione dell' art. 2935 c.c., decorrendo la prescrizione solo dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, con la conseguenza che il legame di strumentalità dell'oc- cupazione all'espropriazione (S.U. n. 493/98), rende indispensabile liquidare l'indennità di esproprio per potere determinare quella d'occupazione e in mancanza della prima liquidazione, é originariamente improponi- bile l'azione per determinare quella d'occupazione co- stituita dagli interessi legali sulla somma dovuta per l'altro titolo. Il controricorrente, dopo aver eccepito l'inammissibi- lità del ricorso, per il carattere generale e generico della procura in calce al ricorso conferita al difen- sore dalla ricorrente, contesta la fondatezza del mo- tivo di ricorso della NE, perchè, anche senza la liquidazione delle somme dovute per l'esproprio il ti- tolare del bene occupato poteva chiedere la determina- zione dell'indennità d'occupazione ed esattamente si é ritenuto prescritto il credito della donna maturato prima del 10 gennaio 1987, essendone stato richiesto l'adempimento per la prima volta il 10 gennaio 1997. 1.1. Deve anzitutto escludersi l'inammissibilità del 5 ricorso per essere generale e generica la procura in calce allo stesso, avendo la ON delegato il di- fensore a rappresentarla e difenderla senz'altra spe- cificazione;
nel caso di procura in calce o a margine dell'impugnazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, indipendentemente dal tenore dell'atto confe- ritivo dei poteri al difensore (Cass. 6 agosto 1977 n. 3571), perchè il luogo ove la procura é apposta ex lege é idoneo al raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. 28 marzo 1997 n. 2791). Il ricorso é nel merito infondato;
come chiarito dalle S. U. della Corte con sentenza 5 febbraio 1999 n. 27, a soluzione di contrasti tra precedenti delle sezioni semplici (Cass. 1° febbraio 1996 n. 868 e 11 agosto 1998 n. 7878), "in materia di occupazione di urgenza di un immobile finalizzata all'espropriazione per pub- blica utilità, ove trovi applicazione l'art. 20, quar- to comma, legge n.865 del 1971 (modificato dall'art. 14 legge n. 10 del 1977) di cui con la sentenza della - Corte Costituzionale n. 470 del 1990 é stata dichia- rata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui, in mancanza della determinazione, da parte della commissione di cui all'art. 16 della stessa legge n. - 6 - 865/1971, dell'indennità d'occupazione o della sua co- municazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, l' indennità che spetta al proprietario deve essere cal- colata in relazione a periodi d'un anno, al termine di ciascuno dei quali e dell'intera occupazione va corri- sposta. Ne consegue che la prescrizione dei crediti re- lativi decorre, anche con riferimento ai periodi ante- riori alla pubblicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale, in applicazione del principio secondo cui la vigenza di una norma preclusiva dell'e- sercizio di un diritto viziata d'incostituzionalità é qualificabile come mero ostacolo di fatto all'eserci- zio del diritto ovviabile con l'azione in giudizio che porti alla dichiarazione dell'incostituzionalità della norma". E' errato ritenere che l'indennità di occupazione deb- ba assolutamente corrispondere agli interessi legali su quella di esproprio come concretamente liquidata a favore dei titolari del bene occupato prima e poi ac- quisito coattivamente;
come può rilevarsi dallo stesso art. 20, 3° comma, della L. 22 ottobre 1971 n. 865,per tale parte ancora legittimo, l'indennità d'occupazione va liquidata in una percentuale "dell'indennità che sa- rebbe dovuta per l'espropriazione dell'area", così pre- - 7 - cisandosi che essa é da determinare in rapporto all' indennità in astratto dovuta (ossia virtuale) per l' espropriazione, come del resto accade ogni volta che, all'esito di un periodo di occupazione legittima, non si abbia esproprio o si attui l'accessione invertita con illecito acquisto della proprietà per il soggetto in cui favore sarebbe dovuta avvenire l'ablazione, e dovrà corrispondersi quindi un'indennità di occupazio- ne liquidata sull'indennizzo virtuale per l'esproprio, non essendovi stata indennità per quest'ultimo titolo. Questa Corte del resto ha più volte rilevato (Cass. 27 aprile 2001 n. 6102 e Cass. 13 dicembre 1999 n. 13942) che, per ogni anno di occupazione, va liquidata l'in- dennità relativa in una percentuale di quella d'espro- prio, sempre che il valore venale del bene resti immu- tato per tutto il periodo in cui l'area era occupata. In caso di modifiche del valore venale dell'area occu- pata nel corso dell'occupazione, non é dubitabile che deve riliquidarsi anno per anno l'indennità di espro- priazione, sulla base della quale dovrà computarsi quella d'occupazione, agganciata quindi non all'effet- tiva indennità di espropriazione che può anche non es- servi, ma a quella che sarebbe spettata sempre che la vicenda espropriativa sia portata a termine con il re- lativo decreto, per cui non vi è necessità alcuna di 8 precludere la richiesta di liquidazione dell'indennità d'occupazione in caso manchi quella d'espropriazione. Il motivo di ricorso deve quindi rigettarsi. Soccorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase del giudi- zio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2002. Il presidente Aush liere estensore12 fonsigliere Foley M 2 7 - 0 1 O - L 6 2 L L O E B D I 2 4 D 6 . A R . T P . S D O P B . l l M I a . b A a t D 2 E 2 . T t r N a E S E Depositako in Cancelleria Pame 502 H 19 HPR. 2002 реш нит Luisa Passinetti IL CANCELLIERE 1 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 LUG. 2003 Serie 4 109T 129,11 Regitrato in dato Gir27912 149,77 ONE/77 (euro. 456T 90 66 8 TOT. 14977 29 003 0 7 3 1 % ENTR