Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5722
CASS
Sentenza 19 aprile 2002

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In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto dell'espropriato all'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, non è necessario che si sia provveduto alla liquidazione dell'indennità di esproprio, essendo il diritto esercitabile anche prima di quest'ultima, atteso che l'indennità di occupazione va liquidata, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in una percentuale dell'indennità "che sarebbe dovuta" per l'espropriazione dell'area, ossia non dell'indennità di espropriazione in concreto liquidata, bensì di quella determinata in base ad un calcolo virtuale, riferito al valore dell'area al tempo dell'occupazione.

Quando la procura al difensore è apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima.

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  • 1Affido di minori, separazione, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 novembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5722
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5722
Data del deposito : 19 aprile 2002

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