CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 5041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5041 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UC NN nata a [...] il [...]; avverso il decreto della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 25/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON PE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore avv. SALVATORE NUGNES, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5041 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile - ai sensi del secondo comma dell'art.666 cod. proc. pen. - la richiesta di NN LU diretta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del titolo esecutivo ai sensi dell'art.670, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla sentenza pronunciata dalla medesima Corte territoriale in data 25 maggio 2000, dalla quale scaturiva la procedura R.E.S.A. (Registro Esecuzione Sanzioni Amministrative) n.679/2013 ed il consequenziale ordine di demolizione in ragione della omessa notifica all'imputata contumace dell'avviso di deposito con estratto della predetta sentenza. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'istanza inammissibile per difetto delle condizioni di legge considerato che, dalla stessa documentazione allegata dalla difesa, vi era la prova contraria rispetto a quanto dedotto dalla LU, poiché a margine del primo foglio della sentenza della Corte di appello vi è la dichiarazione (facente piena prova sino a querela di falso) del funzionario di cancelleria con la quale viene attestata l'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale in data 22 giugno 2000. 2. Avverso la predetta ordinanza NN LU, per mezzo dell'avv. Salvatore Nugnes, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia l'illegittimità del provvedimento per violazione del contraddittorio essendo stato emesso 'de plano' con la forma del decreto sebbene l'istanza non fosse manifestamente infondata. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'erroneità del decreto impugnato nella parte in cui sostiene che doveva essere lei a dimostrare l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, trattandosi di c.d. 'probatio diabolica'. Infine, deduce che l'annotazione apposta a margine della sentenza circa l'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale, in ogni caso, non sarebbe sufficiente poiché il giudice dell'esecuzione deve verificare gli atti originali al fine di verificare se la notifica sia stata effettuata in modo rituale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo (da ritenersi assorbente) è fondato. 2. Invero, in materia di procedimento di esecuzione, il decreto di inammissibilità può essere emesso nelle ipotesi espressamente richiamate dall'art. 2 666 c.p.p., comma 2, di manifesta infondatezza dell'istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata. La manifesta infondatezza, in particolare, deve riguardare il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge. La ratio del provvedimento de plano, in assenza del contraddittorio, consiste proprio nella rilevabilità ictu °culi di ragioni che rivelino alla semplice prospettazione, senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza. Ne consegue che, ogni qualvolta si pongano invece problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 c.p.p. - dall'art. 666 c.p.p., commi 3 e segg. (cfr., tra le tante, Cass, Sez. 1, Sentenza n.18525 del 10/10/2006, Rv.234137-01; Cass., Sez. 1^, 15 luglio 2004, Sarmiento;
Id., Sez. 5", 5 maggio 1998, n. 2793, Prato, in Cass. pen. mass. ann., 1999, n. 1268, p. 2568). 3. Orbene, il decreto impugnato, vertendo su una serie di questioni richiedenti di per sé un approfondimento e una valutazione discrezionale (quali l'omessa notifica dell'estratto contumaciale di una sentenza di condanna ed il valore della annotazione posta sulla sentenza), deve essere pertanto annullato con rinvio alla stessa Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio.
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 21 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON PE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore avv. SALVATORE NUGNES, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5041 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile - ai sensi del secondo comma dell'art.666 cod. proc. pen. - la richiesta di NN LU diretta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del titolo esecutivo ai sensi dell'art.670, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla sentenza pronunciata dalla medesima Corte territoriale in data 25 maggio 2000, dalla quale scaturiva la procedura R.E.S.A. (Registro Esecuzione Sanzioni Amministrative) n.679/2013 ed il consequenziale ordine di demolizione in ragione della omessa notifica all'imputata contumace dell'avviso di deposito con estratto della predetta sentenza. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'istanza inammissibile per difetto delle condizioni di legge considerato che, dalla stessa documentazione allegata dalla difesa, vi era la prova contraria rispetto a quanto dedotto dalla LU, poiché a margine del primo foglio della sentenza della Corte di appello vi è la dichiarazione (facente piena prova sino a querela di falso) del funzionario di cancelleria con la quale viene attestata l'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale in data 22 giugno 2000. 2. Avverso la predetta ordinanza NN LU, per mezzo dell'avv. Salvatore Nugnes, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia l'illegittimità del provvedimento per violazione del contraddittorio essendo stato emesso 'de plano' con la forma del decreto sebbene l'istanza non fosse manifestamente infondata. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'erroneità del decreto impugnato nella parte in cui sostiene che doveva essere lei a dimostrare l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, trattandosi di c.d. 'probatio diabolica'. Infine, deduce che l'annotazione apposta a margine della sentenza circa l'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale, in ogni caso, non sarebbe sufficiente poiché il giudice dell'esecuzione deve verificare gli atti originali al fine di verificare se la notifica sia stata effettuata in modo rituale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo (da ritenersi assorbente) è fondato. 2. Invero, in materia di procedimento di esecuzione, il decreto di inammissibilità può essere emesso nelle ipotesi espressamente richiamate dall'art. 2 666 c.p.p., comma 2, di manifesta infondatezza dell'istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata. La manifesta infondatezza, in particolare, deve riguardare il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge. La ratio del provvedimento de plano, in assenza del contraddittorio, consiste proprio nella rilevabilità ictu °culi di ragioni che rivelino alla semplice prospettazione, senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza. Ne consegue che, ogni qualvolta si pongano invece problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 c.p.p. - dall'art. 666 c.p.p., commi 3 e segg. (cfr., tra le tante, Cass, Sez. 1, Sentenza n.18525 del 10/10/2006, Rv.234137-01; Cass., Sez. 1^, 15 luglio 2004, Sarmiento;
Id., Sez. 5", 5 maggio 1998, n. 2793, Prato, in Cass. pen. mass. ann., 1999, n. 1268, p. 2568). 3. Orbene, il decreto impugnato, vertendo su una serie di questioni richiedenti di per sé un approfondimento e una valutazione discrezionale (quali l'omessa notifica dell'estratto contumaciale di una sentenza di condanna ed il valore della annotazione posta sulla sentenza), deve essere pertanto annullato con rinvio alla stessa Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio.
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 21 dicembre 2022.