Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2001, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
IN NO03 004 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO M SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA Presidente R.G.N. 19851/98 Cron.6253 Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 967 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Ud.27/10/00 - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 200. per diritti 1 M MA NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE V COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato GIOVENE PIAZZOLLA FERNANDO, giusta A, difeso dall'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente
contro
CG073478 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA SCARPECCI VIA DI RIPETTA 22, difeso dall'avvocato COCO MARCO C\O PETRACCA N, giusta delega in atti;
- controricorrente -
2000 avverso la sentenza n. 450/97 della Corte d'Appello di 1755 ANCONA, depositata il 20/11/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso epr il rigetto del ricorso. сол -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29 aprile 1980 NI SC, titolare dell'omonima impresa edile, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Fermo Carmine NE per sentirlo condannare al pagamento di lire 12.111.536, quale residuo prezzo di un contratto di appalto relativo alla costruzione di una palazzina. Dedusse che, rispetto al prezzo totale, stabilito in lire 55.867.487, il NE gli aveva corrisposto soltanto 43.951.000. Il convenuto, costituitosi, eccepi che la consegna dell'opera era avvenuta in ritardo rispetto al termine contrattuale e che l'opera presentava difformità dal progetto e dal contratto. Chiese, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni. Con sentenza 20 giugno 1995 il Tribunale, ritenuto che il prezzo residuo dovuto dal committente andava ridotto a causa delle difformità a lire 5.650.000 e determinata in lire 21.000.000 la penale dovuta per il ritardo, condannò lo SC al pagamento della differenza, liquidata, per effetto di compensazione, in lire 15.349.720. La decisione fu in parte riformata dalla Corte d'appello di Ancona, che, con sentenza 20 novembre 1997, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale proposto dallo SC e disatteso l'appello incidentale proposto dal NE, determinò in lire 9.949.910 il residuo prezzo dovuto da quest'ultimo e in lire 9.959.910 la penale (così ridotta la somma dovuta in base al contratto, ritenuta manifestamente eccessiva), compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. S Contro la sentenza il NE ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi, illustrati da una memoria. Ha resistito l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 1384 cod. civ.) e vizi di motivazione censurando la sentenza nella parte in cui, purriconoscendo fondata la richiesta da lui formulata di una penale per il ritardo nella consegna dell'opera, ne ha ridotto l'importo da lire 21.000. 000 for tale titilo a lire 9.959.910, in tal modo diminuendo di oltre la metà l'importo dovuto in base al contratto. Secondo il ricorrente la motivazione fornita sul punto dalla sentenza (e cioè che la somma dovuta in base al contratto appariva "manifestamente eccessiva rispetto al valore totale dell'appalto e allo scarso interesse dimostrato all'adempimento da parte del committente, che se realmente interessato alla consegna dell'opera, avrebbe potuto pagare quanto dovuto all'appaltatore" ) travisava il dettato dell'art. 1384 cod.civ, perché faceva riferimento ad un generico interesse del committente all'adempimento, mentre avrebbe dovuto far riferimento all'interesse di costui al tempestivo adempimento. Inoltre, non teneva conto del fatto che la domanda di riduzione della penale era stata formulata dallo SC solo genericamente, e cioè senza allegare le ragioni dell'asserita manifesta sproporzione, sicché in mancanza di tale allegazione, il cui onere spettava allo SC, la domanda di riduzione doveva essere dichiarata inammissibile. Infine, la sentenza aveva erroneamente assunto, quale indice S dello scarso interesse del committente alla puntuale consegna, il mancato pagamento del saldo del prezzo, senza considerare che per il committente l'obbligo di pagamento del corrispettivo sorge solo con la consegna dell'opera. La censura non può essere accolta. Come è evidente dalla motivazione della sentenza, peraltro fedelmente riportata nel ricorso, la riduzione ad equità della penale risulta effettuata sulla base di un giudizio complessivo che ha tenuto conto anche del valore dell'opera - pacifico in causa e perciò non bisognevole di prova specifica che il giudicante, nell'ambito del potere che gli è proprio di apprezzamento delle risultanze processuali, ha utilizzato come parametro per misurare l'interesse del committente alla puntuale consegna. I rilievi del ricorrente, incentrati sull'interesse, ignorano completamente l'altro elemento che, col significativo richiamo all'entità complessiva dell'opera (44 milioni ч circa) ha indotto il giudice di merito a ritenere manifestamente eccessiva la penale di 21 milioni liquidata dal primo giudice, in quanto pari. quasi alla metà del valore totale dell'opera. II Col secondo motivo si denunciano vizi di motivazione e violazione di legge (artt. 1659, 1667, 1668 cod.civ.) per avere l'impugnata sentenza liquidato come prezzo residuo la somma di lire 9.949.910 (così modificando la decisione del primo giudice che aveva liquidato per tale titolo soltanto lire 5.650.280), senza tenere conto che l'accertata posa in opera di solai di tipo diverso dal progetto e dal contratto imponeva una riduzione del prezzo, stante il loro minor costo e la diminuzione di valore dell'opera. 6 La doglianza va disattesa. La sentenza ha fornito le ragioni per le quali per i solai, pur essendo stata accertato che erano diversi dal tipo concordato, non era giustificata la riduzione del prezzo osservando, in particolare, che la differenza di prezzo tra l'uno e l'altro tipo non era stata provata e che, comunque, non era configurabile una diminuzione di valore dell'opera, in quanto i solai assolvevano ugualmente alla funzione. Trattasi di ragioni di merito congrue e convincenti, rispetto alle quali i rilievi del ricorrente appaiono rivolti soltato ad una diversa e a lui più favorevole valutazione degli elementi presi in considerazione del primo giudice e perciò inammissibili in questa sede. -III Col terzo motivo si denunciano violazione di legge (art.936 cod. civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza affermato che l'appaltatore, pur avendo realizzato alcuni balconi non previsti nel progetto e nel contratto, aveva ugualmente diritto al compenso in virtù dell'art.936 2° comma cod.civ. Al riguardo il ricorrente lamenta, anche sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, l'inapplicabilità al caso di specie dell'anzidetta norma, in quanto la disciplina dell'accessione non opera quando tra le parti sussiste uno specifico contratto. Deduce, inoltre, che per ottenere l'indennità di cui all'art.936 cod.civ, occorreva la prova dell'effettivo aumento di valore del fondo, che nella specie non era stata data, ed infine che, in ogni caso, occorreva la formulazione di apposita domanda, che nella specie era mancata. La censura va disattesa. 7 E' indubbio che, come più volte affermato da questa Corte, per l'applicabilità dell'art.936 cod.civ. è necessario che l'autore dell'opera non sia legato al proprietario del fondo, cui l'opera accede, da alcun rapporto negoziale o, comunque, da alcun rapporto che alla condizione creata dalla realizzazione dell'opera conferisca una specifica disciplina (v. da ultimo Cass.9872/2000). Tuttavia, nel caso di specie, il riferimento alla norma in questione effettuato dalla corte territoriale, risulta essere, se posto in D relazione alla complessiva motivazione fornita sul punto dalla sentenza impugnata, soltanto un richiamo normativo non appropriato che non intacca le ragioni, di puro merito, che costituiscono la effettiva ratio decidendi in ordine al punto in esame. La corte territoriale ha ritenuto che nulla poteva essere “detratto per il costo dei balconi non previsti nel progetto", osservando che si trattava di un "progetto di larga massima" in presenza del quale “le variazioni debbono presumersi attuate di comune accordo tra appaltante ed appaltatore" e che nel caso di specie il “proprietario aveva preferito ritenere le opere eseguite". Trattasi di ragioni logiche idonee a sorreggere autonomamente la decisione che, pertanto, al di là della veste giuridica errata attribuitale dal giudicante, non merita censura. I restanti rilievi, privi di autonoma rilevanza, restano assorbiti. - Col quarto ed ultimo motivo il ricorrente si duole del IV regolamento delle spese di causa, compensate integralmente per entrambi i gradi di merito senza tener conto dell'effettivo esito della lite. La censura, afferente al potere, che è proprio del giudice di merito, di regolare l'onere delle spese di causa, non può trovare ingresso in sede di legittimità. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in lire 2173 000, di cui lire 2.000.000 per onorari. Roma, 27 ottobre 2000 II1 presidente L'estensore frovarkell IL CANCELLITRE C1 Fuplo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 110000 290000 UFFICIO DELLE RATE ROMA 2 Registrato in 20 NOV. 2001 Seria 4. aln.
4.877.1 verents 290.000 S. (lire DUECEN 4.0 ANTAMILA E D L O I L C p. Il Dirigente Ar E 70) (D.ssa Maria Grazia pl Il Responsabile Servi 0V ID.M. RACHICHIN O TRATE R 7