Sentenza 29 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11171 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
LA CORTE UP EMAD CA SAZI E1117 1/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA Oggetto житно S ZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21221/99 - Presidente- Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.28778 Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 2902 Consigliere Dott. Bruno DURANTE - Ud. 25/03/02 - Consigliere - Dott. Mario FINOCCHIARO CORTE SUPREMA DI CASSAZI ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studić dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 1,55 29 LUG. 2002 AN AN, elettivamente domiciliato in il IL CANCELLIERE ROMA VLE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
VENTO UGO, ZAMPA RITA, elettivamente domiciliati in 4 ROMA VIA VITTORIA 15, presso lo studio dell'avvocato C V VITTORIO PODESTA', difesi dall'avvocato CLAUDIO SAMBUCCI, giusta delega in atti;
2002 controricorrenti 768 avverso la sentenza n. 627/99 della Corte d'Appello di 1 ROMA, Sezione II Civile, emessa il 12/02/99 e depositata il 02/03/99 (R.G. 2715/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Roberto AFELTRA (per delega avv. Carlo i MARTUCCELLI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 14.2.1991 LI NO, premesso di aver mutuato la somma di L. 140.000.000 a EN UG e a AM RI con l'intesa che dopo quattro mesi mutuatari avrebbero restituito l'intero importo ricevuto, maggiorato di L. 10.000.000 per interessi, lamentò che il EN e la AM non avevano adempiuto alla loro obbligazione e, quindi, li convenne dinanzi al Tribunale di Roma per sentirli condannare al paga- Солня mento della intera somma sopra dovuta. I convenuti op- posero di aver consegnato al mutuante un assegno banca- 150.000.000 rio al portatore di L. 150.000, a garanzia della resti- tuzione della somma mutuata e del pagamento degli inte- ressi e d'essere stati successivamente invitati dall'LI a pagare il tutto a ON Angelo. 2 Sostennero di aver pagato al ON e di aver ricevu- to da lui l'assegno già da loro consegnato all'LI. Con sentenza del 2.11.1995 il Tribu- nale accolse la domanda. Il EN e la AM proposero appello e nel giudizio di secondo grado produssero l'assegno. Con sentenza del 2.3.1999 la Corte di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda, osservando che l'assegno risultava girato dall'LI al ON, onde il EN e la Zam- pa, avendo dimostrato di aver pagato al legittimo por- tatore del titolo, si erano liberati dalla loro obbli- gazione. Ricorre l'LI con due motivi, illu- strati anche da memoria. Resistono il EN e la AM con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi della impugnazione, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente denunzia violazione dell'art. 1 n. 5 R.D. 21.12.1933 n. 1736, nonché vizi di motivazione. Sostiene che l'assegno a lui consegnato dal EN e dalla AM, in quanto privo della data di emissione, avrebbe dovuto considerarsi nullo come titolo di credito e valido sol- tanto come promessa di pagamento rivolta al creditore LI. Da questa premessa il ricorrente desume, come conseguenza, che da un canto il EN e la AM 3 avrebbero potuto ritenersi liberati dalla loro obbliga- zione soltanto se avessero pagato il loro debito all'LI e che, d'altro canto, nessuna rile- vanza avrebbe potuto attribuirsi al possesso dell'assegno da parte del ON ed alla girata appo- sta sul titolo a favore di quest'ultimo, dal momento che il documento, essendo privo di valore cartolare, non era soggetto alle regole che disciplinano la circo- lazione dei titoli di credito. Lamenta, quindi, che la Corte di merito abbia immotivatamente ritenuto che il ON, in quanto detentore del documento, fosse solo per questo legittimato a ricevere il pagamento. La do- glianza è inammissibile perché si fonda su rilievi di carattere giuridico e su argomentazioni di merito che il ricorrente non ha prospettato al giudice dell'appello e che non possono, pertanto, assumersi in considerazione per la prima volta nel giudizio di le- gittimità. Non appare, quindi, reprensibile la impugnata deci- sione con cui la Corte di merito ha ritenuto che il EN e la AM avessero adempiuto alla loro obbliga- zione, avendo pagato l'assegno che la incorporava al legittimo possessore del titolo, al quale questo era stato girato dal prenditore LI, loro prece- dente creditore. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in € 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- il ricorrente al pagamento delle spese processuali, na € 40,00liquidate in € oltre agli onorari, liquidati in € 2.000,00. Roma, 25.3.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Арльярійськи A DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero FORTE Depositata in Canvalleria 0931, 2062 CANEFINERIA Cicero AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 3.0.11.2002erie 4. aln. 19.1251. versate €. 149,77 10FT 129,11 CENTOQUARANTANOVE/77. (euro 456T 20,66 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Gazia DI FILIPPO) Il Responsabile geruzio Atti Giudiziari TOT. Ия, 771 (Dr. MRACC CHINI) 2 0 0