Sentenza 14 novembre 2019
Massime • 1
La revoca della patente di guida correlata alla condanna per i delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. ha natura di sanzione amministrativa accessoria, attesa la sua finalità precipuamente preventiva e la limitatezza dell'arco di tempo in cui al destinatario è inibito il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla guida; pertanto, anche nel caso di condotte suscettibili, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, di dar luogo, in sede di cognizione, alla più mite sanzione della sospensione, non rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione modificare la statuizione della sentenza di condanna passata in giudicato relativa alla suddetta revoca, esulando questa dall'ambito di applicazione dell'art. 30, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Commentari • 5
- 1. La Corte Costituzionale ritorna sul tema della “materia penale”: verso uno statuto della disciplina delle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente…Andrea Venegoni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Corte Costituzionale ritorna sul tema della “materia penale”: verso uno statuto della disciplina delle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali? di Andrea Venegoni Sommario: 1. Introduzione – 2. La questione – 3. Tre considerazioni – 4. Un'ulteriore riflessione – 5. Sviluppi futuri. 1. Introduzione Se si volesse dare una sorta di marchio distintivo alla sentenza n. 68 del 2021 della Corte Costituzionale, per identificarla immediatamente, forse questo dovrebbe risiedere nel concetto, tra i tanti che la decisione affronta, per cui con essa la Corte sembra espandere in maniera più incisiva che in passato le garanzie proprie delle sanzioni formalmente penali alla …
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Va escluso - come per le sanzioni penali - che taluno debba continuare a scontare una sanzione amministrativa c.d. punitiva inflittagli in base a una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e dunque, non già oggetto di semplice ripensamento da parte del legislatore, ma affetta addirittura da un vizio genetico, il cui accertamento impone, senza possibili eccezioni, di lasciare immune da sanzioni, o di sanzionare in modo più lieve, chiunque dopo di esso commetta il medesimo fatto. Deve essere annullato con rinvio il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, in sede di richiesta ex art. 673 c.p.p., ritiene di non poter disporre la pena accessoria della sospensione della …
Leggi di più… - 5. Sospensione patente per guida in stato di ebbrezza: va motivata? (Cass. 24023/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 agosto 2020
Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente in caso di condanna per guida i stato di ebbrezza deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Nessuna motivazione è necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza di una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2019, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2019 |
Testo completo
0 1 804-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3463/2019 - Presidente - ANGELA TARDIO CC 14/11/2019- ROSA ANNA SARACENO R.G.N. 25826/2019 TERESA LIUNI RAFFAELLO MAGI - Relatore ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GE OV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/06/2019 del TRIBUNALE di PADOVA lette/sentite le conclusioni del PG E. Cericcole, che ha chiesto udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
il rifeño del ricorso RM -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 4 giugno 2019 il Tribunale di OV - quale giudice della esecuzione ha respinto l'istanza introdotta da NT IO, tesa ad ottenere la rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente di guida) di cui alla sentenza emessa in cognizione in data 11 dicembre 2018. 1.1 In fatto, va premesso che la decisione emessa in cognizione risulta essere di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc.pen.) in relazione al reato di cui all'art. 590 bis comma 1 cod.pen. (lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commesse tramite violazione delle norme del codice della strada). La domanda di rideterminazione riguarda la revoca della patente di guida (disposta in sentenza) ed è posta dalla parte privata in riferimento a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 88 del 19 febbraio 2019 (posteriore al giudicato). In particolare, con tale sentenza la Corte Costituzionale ha stabilito che li dove non ricorrano le circostanze aggravanti di cui al comma 2 e al comma 3 degli articoli 589 bis e 590 bis, il giudice può disporre - in alternativa alla revoca della patente - Riy la sospensione.
1.2 Nel valutare la domanda, il Tribunale di OV evidenzia, in sintesi, che : a) la natura giuridica della revoca della patente è quella di 'sanzione amministrativa' in senso stretto, trattandosi di misura che non persegue finalità repressiva o afflittiva;
b) lì dove le decisioni della Corte Costituzionale incidano su sanzioni amministrative (anche li dove si trattasse di sanzioni sostanzialmente penali) è la stessa Corte Costituzionale nella sentenza numero 43 del 2017 - ad aver escluso la possibilità - di rivisitazione del giudicato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del NT IO, deducendo erronea applicazione della disposizione di difensore - legge di cui all'art. 30 co.4 legge n.87 del 1953 e carenza di motivazione. Dopo aver riepilogato i fatti, il ricorrente evidenzia che la risposta negativa - fornita dal giudice della esecuzione si basa esclusivamente sui contenuti di Corte Cost. n. 43 del 2017, lì dove andava analizzata la specifica decisione del giudice of delle leggi (88 del 20719) relativa al sistema della revoca o sospensione della patente di guida. Si ribadisce che, in tesi, la revoca del titolo abilitativo alla guida - con inibizione per cinque anni ad un nuovo rilascio ha natura penale per la sua - marcata afflittività, con scopo preventivo ma anche punitivo. Andava pertanto ritenuta applicabile la disposizione di legge di cui all'art. 30 co.4 legge n.87 del 1953, non ostandovi il passaggio in giudicato della sentenza.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va ricordato, in premessa, che ai sensi dell'art. 30 co.4 legge n.87 del 1953 quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. Da ciò deriva che il primo tema della decisione è rappresentato dalla soluzione del punto in diritto relativo alla attribuzione, o meno, alla revoca della patente di guida, come disciplinata dall'art. 222 CdS (d. lgs. n. 285 del 1992 e succ. mod.), di effetto penale» della condanna, ferma restando la qualificazione nominalistica di sanzione amministrativa accessoria». A tal fine, possono ritenersi utilizzabili i noti parametri Engel, tratti dalla sedimentata giurisprudenza di Strasburgo, per cui la sanzione può essere definita penale - al di là del nomen attribuito dal legislatore interno in rapporto all'analisi - concreta delle finalità perseguite e del grado di affilittività, nel senso che lì dove Ry risulti prevalente la finalità punitiva (rispetto a quella preventiva) o lì dove risulti particolarmente elevato il grado di afflittività, la misura in questione va attratta nel cono delle garanzie penalistiche. -3.2 Ora, circa tale preliminare aspetto, il Collegio osserva che ferma restando la ineliminabile componente afflittiva correlata all'effetto inibitorio allo svolgimento di una attività dall'analisi del testo di legge e dagli stessi contenuti della decisione Corte Cost. n.88 del 2019 emerge tanto la prevalente finalità preventiva della revoca della patente che la temporaneità del divieto di conseguire nuovo titolo, aspetti che portano ad escludere la possibile attribuzione a tale misura della etichetta di 'sanzione penale'. Ed invero, lo stesso giudice delle leggi, nel censurare la disposizione introdotta con legge n.41 del 2016 in tema di revoca della patente (per tutte le ipotesi previste dagli articoli 589 bis e 590 bis cod.pen.), definisce sempre la revoca quale sanzione amministrativa accessoria e ne evidenzia l'irragionevole automatismo (oggetto, appunto, della declaratoria di illegittimità costituzionale) in presenza di condotte illecite, cui accede, diverse da loro per manifestazione di pericolosità concreta. Da qui la violazione del parametro della «ragionevolezza intrinseca>> con mantenimento della revoca 'obbligatoria' nei soli casi in cui le condotte di reato siano state commesse in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Non vi è pertanto alcuna 'attrazione' in ambito penale del tema della revoca della patente di guida - in detta decisione quanto l'applicazione di un canone di - ragionevolezza (art. 3 Cost.), con attribuzione al giudice della cognizione di una facoltà di scelta (tra sospensione e revoca) nelle ipotesi non aggravate. Ciò porta ad escludere che la rimozione di tale automatismo tra sospensione e revoca - possa avere l'effetto di 'ridiscussione' del giudicato oggetto della richiesta dell'attuale ricorrente, anche in ragione delle caratteristiche obiettive della misura di cui si parla. La sanzione amministrativa, cui non sia attribuita natura sostanzialmente penale, è infatti pacificamente esclusa dall'ambito applicativo della previsione di legge di cui all'art. 30 co.4 legge n.87 del 1953. 3.3 Va precisato, altresì, che la revoca è concepita dal legislatore come misura inibitoria correlata all'avvenuta manifestazione di pericolosità del soggetto autore dell'illecito penale, dunque essenzialmente quale misura di prevenzione, atteso che la inibizione alla guida assicura la collettività dalla possibile reiterazione del comportamento pericoloso, con estraneità funzionale agli aspetti meramente afflittivi della pena. Nel suo risvolto temporale, la inibizione derivante dalla revoca non è, peraltro, indefinita, posto che nell'ipotesi ordinaria - dopo cinque anni è possibile ottenere - nuovo titolo abilitativo (art. 222 co. 3ter). Tale aspetto, ad avviso del Collegio, rappresenta ulteriore conferma dell'assenza di profili di afflittività concreta di entità tale da determinare qualificazioni diverse rispetto a quella nominalistica. Da quanto sinora affermato deriva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela TardioRaffaello Magi поді DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 GEN 2020 IL CANCELLIERE Sterina FA