Sentenza 21 dicembre 2000
Massime • 1
La reciproca remissione delle querele, formalizzata dagli imputati in un momento successivo alla sentenza di condanna, produce l'effetto estintivo del reato anche nei riguardi di quello che non abbia impugnato la pronuncia, a condizione che la volontà espressa nell'atto di remissione abbia investito tutti i fatti oggetto del procedimento penale (In applicazione di tale principio la Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna nei Confronti della ricorrente, perché i reati erano estinti per remissione della Querela e nei confronti dell'imputata che non aveva presentato ricorso avverso la stessa decisione, per l'estensione dell'effetto estintivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2000, n. 10335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10335 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 21/12/2000
1. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 2114
3. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 12759/2000
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CA EL nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dal Pretore di Pistoia il 15/10/1999;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Favalli che ho concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Con sentenza del 15/10/1999 il Pretore di Pistoia condannava CA EL alla sanzione sostitutiva di lire 4.500.000 di multa (pari a 2 mesi di reclusione) per il reato di cui all'articolo 582 c.p. per aver cagionato a IO NA lesioni personali guaribili in 20 giorni;
e condannava IO NA alla sanzione sostitutiva di lire 1.500.000 di multa (pari a giorni 20 di reclusione) per il reato di cui all'articolo 581 c.p., per aver percosso CA EL.
Proponeva ricorso la CA sostenendo il difetto di motivazione della sentenza impugnata sia in ordine al dolo, sia per non aver ritenuto l'esistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, neanche nella forma dell'eccesso colposo.
Successivamente in data 25/11/2000, con atti stilati nella stazione dei Carabinieri di Quarrata, la CA e la IO rimettevano le querele in precedenza proposte reciprocamente ed accettavano le rispettive remissioni.
È pertanto sopravvenuta una causa estintiva dei reati, immediatamente applicabile, non evidenziandosi dalla sentenza impugnata e dal ricorso elementi per l'applicazione del secondo comma dell'articolo 129 c.p.p..
La remissione di entrambe le querele investe in fatto l'intera vicenda pertanto, anche se la IO non ha impugnato la sentenza, l'effetto della causa estintiva deve ritenersi esteso anche al reato alla stessa contestato.
La sentenza va quindi annullata senza rinvio, nei confronti della ricorrente CA e per l'effetto estensivo nei confronti della IO, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Le querelate in solido vanno condannate al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione quinta penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti della ricorrente CA e per l'effetto estensivo nei confronti della IO, perché i reati sono estinti per remissione di querela;
condanna le querelate in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001