Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5081 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 5 08 1 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CO TE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CE MILEO Presidente R.G.N. 8351/99 PUTATURO DONATI -Consigliere Cron. 15588 Dott. Mario Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO- Rel. Consigliere Rep. Ud. 09/11/01 - Consigliere Dott. Pietro CUOCO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere _UFFICIO COPIE DE RENZIS Dott. Alessandro Richiesta copa SOLE IN ORE ha pronunciato la seguente dal Sig.
1.55 per diritti L. SE NTENZA 12 APR 2002 H IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: FIAT AUTO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende, giusta CANCELLER A delega in atti;
- ricorrente
contro
GL NC;
- intimato avverso la sentenza n. 486/98 del Tribunale di NOLA, ❤2001 depositata il 21/04/98 R.G.N. 561/96; 4314 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito 1'Avvocato BOURSIER NIUTTA per delega DE LUCA TAMAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 6 giugno 1995 il signor CE CA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Nola la Fiat Auto s.p.a. esponendo di essere un dipendente della società convenuta adibito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti frigoriferi nelle mense e dei refrigeratori delle fontanelle dello stabilimento di Pomigliano D'Arco e addetto nel reparto attrezzeria alle riparazioni dei motorini dei frigoriferi, dei refrigeratori dei motori delle porte automatizzate di accesso ai reparti e delle valvole di sicurezza degli impianti;
di essere stato sospeso dal lavoro e posto in cassa integrazione a far data dal 4 novembre 1991, giusta la comunicazione del 28 ottobre 1991 allegata agli atti, fino al 31 ottobre 1993. Assumeva che mancava il nesso eziologico tra la causa integrabile e il provvedimento di sospensione dal lavoro, e chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento di collocazione in CIGS, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Costituitosi il contraddittorio tra le parti, il Pretore adito accoglieva la domanda e il Tribunale di Nola in grado di appello confermava tale decisione con sentenza in data 21 aprile 1998. Avverso la decisione del Tribunale la Fiat auto s.p.a. propone ricorso articolato in due motivi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1366 del codice civile. Lamenta che il Tribunale abbia male interpretato l'accordo collettivo del 17 ottobre 1991, che aveva considerato ai fini dell'individuazione dei lavoratori collocabili in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sia negli addetti all'attività produttiva del modello TIPQ, sia alle aree tecnologiche interessate alla ristrutturazione. In particolare il Tribunale non aveva tenuto presente che questa previsione relativa alle aree tecnologiche produttive riguardava anche i reparti strumentali e complementari a tali strutture, che svolgono rispetto ad esse una funzione accessoria;
il reparto manutenzione, cui era addetto il resistente, prestava parte della sua attività all'area direttamente interessata alla ristrutturazione e perciò stesso rientrava a pieno titolo, e secondo un'interpretazione riportata alla buona fede, tra le aree tecnologiche interessate. Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Rileva che il Tribunale, pur ammettendo che il settore nel quale lavorava il signor CA prestava parte della sua attività nell'area direttamente interessata alla ristrutturazione, ha negato la riconducibilità dello stesso settore alle aree elevate a causa integrabile. In particolare assume che il Tribunale, ritenendo a torto il criterio di scelta adottato dall'accordo tanto generico da lasciare il datore di lavoro assolutamente libero nell'individuazione dei lavoratori da sospendere, avrebbe dovuto semmai statuire la nullità del contratto per violazione della legge 223/1991 nella parte in cui, al fine di limitare le prerogative manageriali, riserva alla trattativa negoziale la determinazione dei criteri di scelta. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione logica, meritano accoglimento sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione. Con riferimento alla clausola dell'accordo collettivo, che considera le «aree tecnologiche interessate alla ristrutturazione», la sentenza afferma testualmente che «per area tecnologica interessata non può ritenersi semplicemente il settore che presta parte della sua attività all'area direttamente interessata alla sua ristrutturazione, bensì un settore che veda compromessa la sua operatività in modo apprezzabile a causa della sospensione dell'attività produttiva primaria». Il Tribunale non ha dunque posto in discussione la validità di questa disciplina negoziale, ma ha proceduto ad una ricostruzione della volontà delle parti sulla base della formulazione testuale dell'accordo, indipendentemente dall'applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1366 cod.civ. (richiamato per confutare una diversa lettura proposta dalla società appellante); secondo tale interpretazione, che appare incensurabile in questa sede di legittimità, ai fini della individuazione dei lavoratori da collocare in Cassa Integrazione Guadagni doveva essere considerata determinante l'incidenza della ristrutturazione sulle funzioni svolte dal settore considerato. Data questa premessa, şi imponeva logicamente un'indagine approfondita diretta a stabilire la sussistenza o meno di tale elemento nel caso concreto, con riferimento all'attività espletata dal sig. CA;
l'indagine era certamente necessaria, perché tra le parti era proprio contestato il dato- affermato dalla società datrice di lavoro, e negato dal dipendente- dell'inserimento delle prestazioni svolte in un settore di attività funzionale alla interessata dalla ristrutturazione. Laproduzione del modello di vettura decisione impugnata si limita invece ad affermare che «del carattere essenziale della riduzione della operatività non è stata fornita alcuna prova», senza alcuna valutazione degli elementi in base ai quali poteva essere stabilito il rapporto tra le prestazioni svolte dal CA e il settore su cui incideva detta riduzione di attività. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con il rinvio della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che procederà a nuova indagine e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli per il riesame. Il giudice del rinvio provvederà anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità. ovembre 20013, dodaten vorch today Così deciso in Roma il 9 novembre 2001 13 .r.e.)_ Il Presidente incess Miles Il-Consigliere Halle 3 0 I 3 A 1 S D 5 . S , IL CANCELLIERE T . A O R 1 T Depositato in Cancelleria L N , A L ' A L 3 O S L Oggi, 10 APR 2002. B 7 E - E I P 8 D S D - I I 1 S A N 1 IL CANCELLIEREPalle I T N G S E E O S O G P I A G D A M I E E O L , A T O D T R A I T E L R S T I L I D E N G E E D S O R E