Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, la sottoscrizione apposta dal richiedente il beneficio in calce all'autocertificazione attestante le proprie condizioni reddituali e patrimoniali non deve essere autenticata né corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante, in quanto gli artt. 79 del d. P.R. n. 115 del 2002 e 46 del d. P.R. n. 445 del 2000, dal primo richiamato, richiedono esclusivamente che l'atto sia sottoscritto dall'interessato.
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In tema di patrocinio a spese dello Stato, la sottoscrizione apposta dal richiedente il beneficio in calce all'autocertificazione attestante le proprie condizioni reddituali e patrimoniali, non deve essere autenticata, né corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante. N. R.G. 5772/2018 VG TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO Oggi 02/07/2019, ad ore 09.32, nel proc. n. 5772/2018, innanzi al giudice designato dott. Roberto Beghini, è comparso l'avv. Federico Fedrizzi, in sostituzione dell'avv. Filippo Fedrizzi, il quale deposita copia notificata del ricorso. Nessuno compare per i convenuti Ministero della Giustizia e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2012, n. 34192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34192 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
AC 34 192/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/03/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA PIETRO ANTONIO SIRENA Dott. N.452/2012 - Consigliere - VINCENZO ROMIS Dott. N. 22221/2011- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO FOTI - Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO - Consigliere -Dott. PATRIZIA PICCIALLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) DI NA PI N. IL 28/08/1968 nei confronti sep MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza n. 3248/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 17/02/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Russo de the chiesto l'ermullamento semp rinvio Selцентра provvedimento impugnato, con trasmissione ligh of Presidente vel tribunch Fi Serveption IfFirenz Udit i difensor Avv.; 1 Ritenuto in fatto. -1- Con ordinanza del 17 febbraio 2011, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto il ricorso proposto da Di LE PI, ex art. 99 del d.p.r. n. 115/02, avverso il provvedimento con il quale il medesimo tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione di esso Di LE al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, avanzata con riguardo ad un procedimento di sorveglianza avente ad oggetto una richiesta di estensione ad altro provvedimento di esecuzione pena della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, già in precedenza disposta. Nel motivare le ragioni del rigetto, il giudice, richiamando anche il principio in proposito affermato da questa Corte con sentenza n. 34914/03, ha rilevato che l'istante, nell'avanzare la richiesta di gratuito patrocinio, non aveva rispettato le condizioni poste dalla legge per l'ammissibilità della stessa, non essendo stata ritualmente autenticata la sottoscrizione apposta in calce all'autocertificazione attestante le condizioni reddituali e patrimoniali dello stesso;
sottoscrizione che, ha soggiunto il decidente, risultava autenticata dal difensore del richiedente il quale, tuttavia, è autorizzato ad autenticare la sottoscrizione apposta in calce all'istanza di ammissione al beneficio, non anche quella posta in calce all'autocertificazione, e ciò ove anche la stessa vi si trovi incorporata. L'atto, in ogni caso, avrebbe dovuto essere quanto meno corredato dalla fotocopia di un documento d'identità dell'istante. -2- Avverso detta ordinanza, Di LE PI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce l'erronea applicazione della legge in ordine alle modalità di redazione dell'autocertificazione previste dall'art. 79 co. 1 lett. c) del d.p.r. n. 115/02. Sostiene, in particolare, il ricorrente che la vigente normativa non richiede che la sottoscrizione posta in calce alla autocertificazione debba essere autenticata. Considerato in diritto. Il ricorso è fondato. L'art. 79 sopra richiamato prevede, al comma 1 lett. c), che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere corredata, tra l'altro, da "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.... attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione...". Nulla direttamente dispone la norma in ordine alle modalità di redazione del documento in questione, in relazione alle quali la stessa rimanda all'art. 46 co. 1 lett. o) del d.p.r. n. 445/2000 (recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Orbene, detta disposizione di legge, che riguarda le "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", prevede che: "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità e fatti:.....o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti dalle leggi speciali". E dunque, deve convenirsi che, con riguardo alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come quella in esame, la vigente normativa di riferimento -l'art. 79 del dpr 115/2002 e l'art. 46 del dpr n. 445/2000, dal primo richiamato- non prevede che la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione in questione debba essere autenticata, né che debba essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità del dichiarante, bensì solo che l'atto sia sottoscritto dall'interessato. Non dovuta e superflua deve quindi ritenersi l'autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal Di LE sulla predetta dichiarazione, e dunque errata l'interpretazione della richiamata normativa da parte del giudice delegato. Non concorda, quindi, la Corte con il principio affermato da questa stessa sezione con la richiamata sentenza n. 34914/03, che ha ritenuto applicabile al caso di specie, oltre che l'art. 2 46, anche l'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, il quale richiama l'art. 38 dello stesso TU che prevede, per le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, specifiche allegazioni e modalità di sottoscrizione. In realtà, l'art. 47 riguarda solo le "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà", non anche le "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", oggetto dell'art. 46, il quale, come già detto, non indica modalità di redazione della dichiarazione diverse e ulteriori rispetto alla semplice sottoscrizione, ed al quale soltanto espressamente rimanda l'art. 79 co. 1/c del d.p.r. n. 115/2002, che qualifica la dichiarazione in oggetto quale "sostitutiva di certificazioni", non di “atti di notorietà". Ed è, quindi, ancora il dato letterale, cioè il mancato richiamo all'art. 47 a non rendere estensibile al citato art. 79 il rinvio, disposto dall'art. 47, quanto alle modalità ed alle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, all'art. 38 del medesimo d.p.r., come, viceversa, è stato ritenuto con la richiamata sentenza. Inestensibilità, peraltro, indirettamente confermata dal fatto che altre disposizioni del d.p.r. n. 115/07 fanno specifico riferimento allo stesso art. 38; così, l'art. 78, che a quello espressamente rimanda quanto alle modalità di formazione dell'istanza di ammissione al beneficio in questione;
ad ulteriore, indiretta, conferma della non applicabilità, nel caso della dichiarazione sostitutiva di certificazione, di tale disposizione di legge. In definitiva, i due tipi di dichiarazioni sostitutive sono tra loro del tutto diversi, così come diverse sono le modalità di formazione delle stesse, disciplinate dall'art. 46 (di certificazione) e dall'art. 47 (di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Diversità che trova evidente giustificazione nella differente natura dell'atto al quale le due dichiarazioni si sostituiscono, trattandosi, nel primo caso, di una certificazione proveniente dalla pubblica amministrazione, nel secondo, di un atto che contiene una sorta di testimonianza anticipata circa la notorietà di un fatto giuridicamente rilevante (Cass. SU civili n. 5167/903, resa nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il valore probatorio, nel giudizio civile, di tali dichiarazioni, formate fuori dal processo dalla parte che le invocava a proprio favore). Erroneamente interpretate sono state, dunque, le norme sopra richiamate, di guisa che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame, alla stregua dei principi sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012. Il Consigliere Il Presidente A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 SET. 2012 A M FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Gulto Maria TIBERIO U S 3