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Sentenza 31 ottobre 2023
Sentenza 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/2023, n. 30294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30294 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16237/2018 R.G. proposto da: ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRSAP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. MERCATI, 42, presso lo studio dell’avvocato ROTILI CARLO ALFREDO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato PIAZZA NICOLA ([...]) -ricorrente principale- CONTRO CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE RO MO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. MERCATI, 42, presso lo studio dell’avvocato ROTILI CARLO ALFREDO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato PIAZZA NICOLA ([...]) Civile Sent. Sez. 1 Num. 30294 Anno 2023 Presidente: TRICOMI LAURA Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 31/10/2023 2 di 15 -ricorrente incidentale- contro COPAL - CONSORZIO POLIFUNZIONALE ARTIGIANATO LOCALE SCARL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI GUIDO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato MA SILVANO ([...]) -controricorrente al ricorso principale e a quello incidentale- nonchè contro FERRANTI ANTONIA, FERRANTI PIETRO, GIUBILATO VITO, ME CO, ME PP, VO AT, VO IA NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO, 252, presso lo studio dell’avvocato CE MA ([...]) rappresentati e difesi dall'avvocato PIPIA IA NI ([...]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MO n. 2155/2017 depositata il 20/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. FATTI DI CAUSA 3 di 15 FF LA, FE AN, FE ET, BI TO, AM SC in proprio e quale procuratore di AM IO e AM OR, AM PE, proprietari di alcuni terreni siti nel territorio di Carini interessati da una procedura espropriativa promossa dal Consorzio Asi della provincia di Palermo per la realizzazione di insediamenti produttivi, artigianali ed industriali alla quale era seguita la determinazione dell’indennità provvisoria e l’espropriazione definitiva da parte dell’ASI convennero in giudizio innanzi alla Corte di appello di Palermo il Consorzio Asi, gestione separata IRSAP, l’Istituto regionale per lo sviluppo alle attività produttive- IRSAP- es il CO.P.A.L.- Consorzio polifunzionale artigianale locale s.c.r.a.l., chiedendone la condanna al pagamento in favore degli stessi della giusta indennità liquidata in maniera irrisoria dal collegio dei tecnici, oltre interessi legali dal decreto di esproprio con ordine al deposito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n.2155/2017, pubblicata il 21 novembre 2017, in accoglimento della domanda proposta da FF LA, FE AN, FE ET, BI TO, AM SC in proprio e quale procuratore di AM IO e AM OR, AM PE riteneva la carenza di legittimazione passiva del CO.P.A.L., che all’interno del procedimento espropriativo definito con l’esproprio in favore del Consorzio Asi aveva svolto unicamente il ruolo di soggetto tenuto alla realizzazione degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali, invece riconoscendo la legittimazione passiva del Consorzio Asi, soggetto nei cui confronti era stata pronunziata l’espropriazione definitiva e che si era immesso nel possesso degli immobili espropriati come emerso dal relativo verbale di immissione in possesso, nonché dell’IRSAP in relazione ai principi espressi dal CGA della Sicilia nella 4 di 15 sentenza n.5 del 9.1.2017, già applicati dalla stessa Corte di appello in altro procedimento analogo. La Corte di appello, quanto al merito, determinava l’indennità di espropriazione sulla base delle risultanze della C.T.U. e dovuta dal Consorzio Asi e dall’IRSAP a ciascun proprietario, ordinando ad entrambi i soggetti il deposito delle stesse presso la Cassa depositi e prestiti oltre che al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi il Consorzio Asi per la provincia di Palermo, gestione separata IRSAP e l’IRSAP, rispettivamente affidati il primo ad un motivo ed il secondo a due motivi. Si sono costituiti in giudizio il CO.P.A.L. s.c.r.a.l. ed i signori FE AN, FE ET, AM SC e AM PE, in proprio e quali eredi di AM IO e AM OR, nonché AV CA, AV IA TT quali eredi di FF LA (deceduta il 13.2.2015), resistendo ai ricorsi di entrambi i ricorrenti. Il procedimento nel quale sono stati inseriti i due ricorsi contro la stessa sentenza è stato posto in decisione all’udienza del 21 settembre 2023. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento di entrambi i ricorsi. Il Consorzio Asi e gli ex proprietari espropriati hanno depositato memorie unitamente al CO.P.A.L., che ha altresì depositato note di replica alle conclusioni del Procuratore generale. La causa, all’udienza pubblica del 21 settembre 2023, è stata posta in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Giova premettere che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre 5 di 15 debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale -cfr. Cass. n. 27680/2021; conf. Cass. n. 33809 del 19/12/2019; Cass. n. 25054 del 07/11/2013-. Orbene, deve qualificarsi come ricorso principale quello proposto dall’Irsap mentre il ricorso proposto dal Consorzio Asi di Palermo, notificato a mezzo pec a pochi minuti di distanza e nello stesso giorno di quello dell’IRSAP alle altre parti, va qualificato come ricorso incidentale. Esaminando il ricorso principale proposto dall’IRSAP, con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.19 l.r. Sicilia n.8/2012, 64 l.r. Sicilia n.9/2013, 19 l.r. Sicilia n.8/2016 e 12 disp. sulle leggi in generale e 1703 e ss. c.c.. La Corte di appello, affermando la legittimazione passiva del ricorrente, non avrebbe fatto corretta applicazione del quadro normativo di riferimento sopra indicato, in base al quale i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi Asi della regione siciliana permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione fino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione -art.19 l.r. Sic. n.8/2016, non essendo possibile che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi Asi potessero transitare presso l’IRSAP, mantenendo i Consorzi la propria autonoma personalità giuridica - art.64 l.reg. sic. n.64, cit.-. La Corte di appello, nel ritenere la responsabilità dell’IRSAP oltre che del Consorzio Asi di Palermo sulla base di quanto ritenuto dalla sentenza n.5/2017 del C.G.A., avrebbe raggiunto un risultato interpretativo antitetico a quello espresso dalla normativa regionale esaminata nel suo complesso, volta invece a ribadire che i rapporti 6 di 15 originariamente insorti in capo ai Consorzi Asi permanevano in capo ai medesimi enti, integrando una mera gestione di contabilità separata ex lege da parte dell’Istituto di rapporti rimasti nell’esclusiva titolarità dei Consorzi. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 l.r. Sicilia n.8/2012, 64 l.r. Sicilia n.9/2013, 19 l.r. Sicilia n.8/2016 e dei principi generali in materia di successioni fra enti pubblici, avendo la Corte di appello disatteso i consolidati principi espressi da questa Corte in tema di successione fra enti pubblici a titolo particolare. I due motivi di ricorso meritano un esame congiunto in relazione alla loro stretta connessione. Giova ricordare, ai fini di una più chiara comprensione della censura, che la legge della regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), allo scopo di promuovere «l’insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l’implementazione delle azioni necessarie per favorire l’avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti» (art. 2, comma 1), ha istituito l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), «ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell’Assessorato regionale delle attività produttive» (art. 1, comma 1). All’istituzione dell’IRSAP hanno fatto riscontro la soppressione e la liquidazione dei Consorzi ASI, secondo le fasi scandite dall’art. 19 della stessa legge regionale. La legge anzidetta, in particolare, prefigurava il compimento delle operazioni di liquidazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, «con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e 7 di 15 passive della gestione liquidatoria» (art. 19, comma 4, primo periodo). Ultimata la procedura, «la gestione dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale transita all’Istituto» (art. 19, comma 4, secondo periodo, nella versione originaria). Ove il termine di centottanta giorni fosse trascorso infruttuosamente il legislatore regionale aveva previsto che «i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l’Istituto tale da garantire ed assicurare l’assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione» (art. 19, comma 8, primo periodo, nella versione originaria). In sede d’interpretazione autentica della disciplina regionale appena ricordata l’art. 64, comma 1, primo periodo, della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale» aveva poi specificato che i Consorzi ASI, transitati nella gestione separata presso l’IRSAP, «mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica», finché l’Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione. In particolare, secondo l’originaria formulazione dell'art. 64 della legge reg. n. 9 del 2013 "Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19 , è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi 8 di 15 per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 della legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole "gestione separata IRSAP". In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione." Peraltro, la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare, a proposito della disciplina normativa appena ricordata – e prima dell’introduzione della l.r. Sicilia n.8/2016 del 17 maggio 2016 di cui si dirà appresso - che “La legge interpretativa ripropone la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei Consorzi ASI e dell’IRSAP: «In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all’IRSAP ovvero nel bilancio della Regione» (art. 64, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale n. 9 del 2013).” cfr. Corte cost. 3 marzo 2016 n. 45-. Come si ricordava sopra, il quadro normativo di riferimento è stato ulteriormente modificato con la l.r. Siciliana n. 8/2016 che, con l’art.19, ha per quel che qui rileva, modificato la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, art.19 nel modo di seguito riportato: “a) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 19 le parole «dalla competente Agenzia del territorio» sono sostituite dalle parole «dagli uffici del Genio civile competenti per territorio»; b) al comma 4 dell'art. 19 le parole «nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli consorzi per le aree sviluppo industriale transita all'istituto» sono sostituite dalle parole «l'istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai 9 di 15 rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun consorzio in liquidazione (enfasi aggiunta n.d.r.).»; c) al comma 5 dell'art. 19 le parole «nella gestione delle aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate» sono sostituite dalle parole «nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei consorzi in liquidazione.»; d) il comma 8 dell'art. 19 è sostituito dal seguente: «8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Ogni singola liquidazione di cui al presente comma è amministrata, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, da un commissario liquidatore nominato dall'Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti degli ex consorzi ASI, competenti per territorio, con qualifica ed anzianità complessiva di servizio più elevata, o, in mancanza, tra i funzionari degli ex consorzi in possesso dei requisiti di legge. Il commissario liquidatore può utilizzare il personale non dirigenziale occorrente scelto prioritariamente tra il personale dell'ex consorzio ASI di competenza. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza della liquidazione.» (enfasi aggiunta n.d.r.). 10 di 15 Orbene, come si è visto, la sentenza impugnata, ha motivato la decisione in punto di legittimazione passiva dell’IRSAP, richiamando quanto ritenuto dal C.G.A. nella sentenza n.5/2017 ritenendo che la gestione separata del Consorzio istituita presso l’IRSAP non è un soggetto diverso dal neo costituito ente, essendo unicamente una forma di separazione di alcuni rapporti attivi e passivi rispetto al patrimonio principale dell’ente, responsabile unicamente con le risorse patrimoniali della gestione separata. Orbene, tale decisione non è conforme a legge in quanto il C.G.A., nella ricordata sentenza richiamata per relationem dalla Corte di appello ha fondato il suo assunto sulla base di un quadro normativo che non considerava la disposizione introdotta dall’art.2 l.r. Sicilia n.8/2016, tralasciando quindi di vagliare la portata precettiva dell’ulteriore norma sostitutiva dell’art.19 c.8 l. n. 8/2012 nella quale, innovando rispetto alla modifica introdotta dall’art.64 l.r. Sic. n.9/2013, si è espressamente previsto che i rapporti attivi e passivi facenti capo ai Consorzi Asi “permangono” in capo alle gestioni separate espressamente evidenziando che “In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione.” Orbene, la disposizione innovativa appena indicata ha sostituito integralmente la vecchia disposizione dell’art.19, c.8 l.r. Sic. n.8/2012, modificata dall’art.64 l.r. Sic. n.9/2013, anche nella parte in cui si era stabilito che il presidente dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata. 11 di 15 Si tratta, in definitiva, di un quadro normativo di riferimento che la Corte di appello, riferendosi a C.G.A. n.5/2017- al cui interno non era stata presa in considerazione la disciplina modificativa dell’art.19 c.8 l.reg. siciliana n.8/2012 come introdotta dall’art.2 della l.r. Sicilia n.8/2016- ha totalmente tralasciato di considerare e valutare nella sua portata complessiva, soprattutto laddove risulta che il legislatore regionale, modificando la precedente disposizione introdotta nel 2013 con la modifica del vecchio art.19, c.8, l.r. Sic. cit., ha rimarcato in maniera precisa la permanenza dei rapporti attivi e passivi in capo ai Consorzi Asi fino alla fine della gestione delle operazioni di liquidazione escludendo il transito delle posizioni debitorie facenti capo alle gestioni all’IRSAP. Sulla base di tale complesso ed in effetti non particolarmente agevole reticolo normativo, reputa il Collegio che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere la legittimazione passiva dell’IRSAP rispetto ad un rapporto debitorio nascente da una procedura espropriativa iniziata dal Consorzio Asi di Palermo e conclusa, come acclarato dalla Corte di appello, con il decreto di esproprio emesso in favore dello stesso Consorzio in base alla determina dirigenziale del 26 aprile 2011 n.149 resa da medesimo ente senza fare corretta applicazione del quadro normativo di riferimento al quale pure ha fatto compiuto ed analitico riferimento il Procuratore Generale. Il ricorso principale va quindi accolto. Passando all’esame del ricorso incidentale, il Consorzio Asi di Palermo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 54 del DPR n.327/2001, 29 d.lgs. n.150/2011 e 57 della l.r. Sicilia n.32/2000, come modificata dalla l.r. Sicilia n.20/2005 e 102 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto la carenza di legittimazione passiva del CO.P.A.L. Secondo il ricorrente il quadro normativo di riferimento dallo stesso richiamato deporrebbe per l’esistenza di un litisconsorzio 12 di 15 necessario tra autorità espropriante, promotore dell’espropriazione e beneficiario della stessa oltre che con il concessionario dell’opera pubblica se allo stesso sia affidato il pagamento dell’indennità. Nel caso di specie, prosegue il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe fondata su una giurisprudenza relativa a fattispecie regolata dalla l. n.865/1971 e dunque non rilevante, essendo l’espropriazione regolata dal d.P.R. n.327/2001 e dalla legislazione regionale che espressamente impone all’impresa assegnataria il pagamento dell’indennità di espropriazione, essendo peraltro il CO.P.A.L. beneficiario dell’esproprio, come dallo stesso dichiarato in comparsa di risposta e come risulterebbe dalla determina dirigenziale n.149 del 26.4.2011 del Consorzio Asi di Palermo, nemmeno rilevando l’immissione in possesso da parte del Consorzio Asi, essendo comunque il CO.P.A.L. assegnatario tenuto al versamento dell’indennità di espropriazione, concessionario e beneficiario in base al decreto di espropriazione. Il motivo è inammissibile. Ed invero, la Corte di appello ha escluso la legittimazione passiva del CO.P.A.L., ritenendo che il soggetto legittimato fosse da individuare nel beneficiario dell’espropriazione, individuato nel caso di specie nel Consorzio Asi in base alla determina dirigenziale n.149 del 26 aprile 2011 adottata dal Consorzio Asi di Palermo, pure immessosi nel possesso dei beni in data 12 maggio 2011 -cfr.pag.4 ult.cpv. della motivazione della sentenza impugnata- ed invece risultando il CO.P.A.L. unicamente il soggetto “che avrebbe dovuto realizzare, nell’area espropriata, insediamenti produttivi artigianali e industriali, alla stregua del piano attuativo approvato dal Consorzio Asi con delibera n.23 del 23 maggio 2008” -cfr.pag.5 primo cpv. della motivazione della sent.impugnata-. Orbene, il ricorrente prospetta l’erroneità della decisione impugnata sul presupposto che il CO.P.A.L. sia soggetto assegnatario delle 13 di 15 opere, concessionario delle stesse o beneficiario in quanto ente nei confronti del quale sarebbe stato emesso il decreto di esproprio. Epperò tali affermazioni si scontrano con gli accertamenti meritali compiuti dalla Corte di appello la quale, con specifico riferimento al procedimento ablatorio in esame, come già ricordato ha affermato che la determina adottata il 26 aprile 2011 n.149 dal Consorzio ASI aveva pronunziato l’espropriazione in favore del Consorzio Asi immessosi nel bene, mentre il CO.P.A.L. avrebbe dovuto unicamente essere il soggetto tenuto alla realizzazione degli insediamenti produttivi alla stregua del piano attuativo approvato dal Consorzio Asi con delibera n.23 del 23 maggio 2008. Ed a ciò, è appena il caso di ricordare, nulla può aggiungere l’esposizione di fatti in tutto o in parte diversa operata dai proprietari dell’area nel ricorso introduttivo al quale pure fa cenno la sentenza qui oggetto di ricorso nello svolgimento del processo, proprio in ragione delle valutazioni operate dalla Corte di appello sulle questioni e sui fatti controversi e sul contenuto stesso della determina dirigenziale del 26 aprile 2011, dalla stessa compiutamente esaminati, in modo da rendere nemmeno in astratto ipotizzabile il (qui peraltro non proposto) vizio di cui al n.5 dell’art.360 c.1 c.p.c., alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte ormai ben consolidati nella giurisprudenza della Corte-cfr. Cass. S.U. n.8053/2014-. Orbene, dal quadro fattuale considerato dalla decisione impugnata non risulta dunque in alcun modo che il CO.P.A.L. fosse il soggetto beneficiario o concessionario o assegnatario delle opere. Ragion per cui la censura si risolve in una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a base della sentenza impugnata che questa Corte non può in alcun modo verificare e/o validare essendole impedita, per costante giurisprudenza, qualunque incursione nei fatti ponderati e valutati dal giudice di merito senza che la censura peraltro prospetti, come si diceva, alcun omesso esame di fatti oggetto di 14 di 15 contraddittorio e decisivi per il giudizio alla stregua dell’art.360, c.1 n.5 c.p.c. ovvero, ancora, ipotizzi l’affermata esistenza di valutazioni fondate su fatti inesistenti, a voler seguire un indirizzo interpretativo pur non univoco di questa Corte - Cass. n. 13918/2022,Cass. n. 37382/2022, Cass. n. 9507/2023, contra Cass. n. 24395/2020, Cass. n. 15777/2022- ora rimesso all’esame delle S.U. (Cass.nn.8993/23 e Cass.n.11111/2023). La deduzione in ordine al prospettato litisconsorzio necessario fra i soggetti indicati dal ricorrente è dunque parimenti inammissibile, anch’essa agganciandosi ad una ricostruzione di merito che non trova alcuna conferma negli elementi esaminati dalla Corte di appello né deduce l’omesso esame di documenti diversi da quelli indicati dalla Corte di appello, invece fondandosi sulla determina n. 149 del 26.4.2011 del Consorzio Asi sulla quale si è pure fondata la sentenza impugnata, rendendo per ciò stesso inammissibile la censura di omesso esame di un fatto- cfr. Cass. S.U. n.8054/2013- . Sulla base di tali considerazioni non è dunque consentito esaminare la fondatezza della censura sulla quale pure si è soffermato il Procuratore generale nelle conclusioni depositate agli atti. In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso principale proposto dall’Irsap, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Consorzio Asi di Palermo, va quindi cassata limitatamente all’accoglimento del motivo e la causa va rimessa alla Corte di appello di Palermo che in diversa composizione provvederà anche sul regime delle spese processuali del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore 15 di 15 importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
Accoglie il ricorso principale proposto dall’IRSAP e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Consorzio Asi di Palermo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo che in diversa composizione provvederà anche sul regime delle spese processuali del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso all’udienza del 21 settembre 2023 nella camera di
PQM
Accoglie il ricorso principale proposto dall’IRSAP e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Consorzio Asi di Palermo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo che in diversa composizione provvederà anche sul regime delle spese processuali del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso all’udienza del 21 settembre 2023 nella camera di