Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 2
Il ragionevole dubbio in ordine alla competenza giurisdizionale del giudice adito, determinato dalla eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dal convenuto, legittima l'attore del giudizio di merito pendente a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione.
In base alle disposizioni dell'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (nel testo risultante dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998) e dell'art. 45, diciassettesimo comma, del d.lgs. n. 80 del 1998, spetta al giudice ordinario la giurisdizione relativa alla controversia promossa per il conferimento - per un periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 - dell'incarico dirigenziale di responsabile di un'unità operativa di un'azienda del servizio sanitario nazionale.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di Sez. -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CI LE, elett.te dom.to in Roma, Via Ugo Bassi n. 3, presso lo studio dell'Avv. Ennio Mazzocco, che unitamente all'Avv. Roberto Masiani lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 2 "PENTRIA" di ISERNIA, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Albalonga n. 7, presso lo studio dell'Avv. Clementino Palmiero, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Colalillo per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
e contro
D'HI IE.
- intimata -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale civile di Isernia, Sez. lav., R.G. n. 22/00;
Sentita nella pubblica udienza del 19.1.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito l'Avv. Ennio Mazzocco per il ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Giovanni Lo Cascio, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo
Con ricorso del 6 agosto 1999 (poi riassunto con atto del 26 gennaio 2001 a seguito del provvedimento di sospensione del processo, emanato per permettere il tentativo obbligatorio di conciliazione) il dott. LE CI conveniva davanti al Tribunale di Isernia, in funzione di giudice unico del lavoro, l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 "Pentria" della stessa città, della quale era dipendente con qualifica di dirigente medico di primo livello, nonché la dott. IE D'HI ed esponeva che a quest'ultima, con deliberazione del 15 luglio 1999, era stato conferito l'incarico di responsabile dell'Unità operativa di psichiatria presso lo stabilimento ospedaliero "Veneziale", per un periodo di otto mesi, con decorrenza dal 1^ agosto 1999. Il ricorrente deduceva diversi vizi di illegittimità della delibera, sostenendo che egli era stato ingiustamente pretermesso e chiedeva che, annullata o disapplicata la delibera stessa, gli fosse attribuito l'incarico conferito alla D'HI, con condanna della ASI, convenuta al pagamento delle differenze retributive oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio solamente la ASL, n. 2 "Pentria" di Isernia, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Con ricorso notificato il 4 febbraio 2000 il CI ha proposto a questa Corte istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
La ASL n. 2 "Pentria" di Isernia ha depositato controricorso, con il quale ha chiesto che il ricorso del CI sia rigettato "per insussistenza del presupposto giuridico posto a base di detto procedimento incidentale" e, in subordine, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, domandando, altresì, che il ricorrente sia condannato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. La D'HI non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Deve essere, in primo luogo, esaminata l'eccezione con la quale la ASL n. 2 "Pentria" di Isernia, sul rilievo che non sussistono dubbi sulla esistenza della giurisdizione del giudice ordinario, chiede, in sostanza, che il ricorso del CI sia dichiarato inammissibile.
Per disattendere tale eccezione, basta rilevare che la ASL nella memoria di costituzione davanti al Tribunale di Isernia aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il che ha giustificato, di per sè, la proposizione del ricorso. Per costante giurisprudenza, infatti, il ragionevole dubbio determinato dalla eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, dedotta dalla parte convenuta in giudizio, legittima l'attore a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione (cfr., in tal senso, fra le tante sentenze Cass. Sez. Un. 16 novembre 1998 n. 11548 e Cass. Sez. Un. 11 novembre 1998 n. 11351). Nel merito, va in punto di fatto notato che il CI, nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Isernia, ha contestato la nomina della dott. IE D'HI a responsabile dell'Unità operativa di psichiatria presso lo stabilimento ospedaliero nel quale esso stesso CI prestava attività di lavoro e ha chiesto che l'incarico fosse a lui conferito. La controversia, quindi, è sorta per effetto della delibera emanata dalla ASL il 15 luglio 1999, con la quale è stata assegnata alla D'HI la carica sopra indicata. Ciò posto, in linea di diritto va richiamato l'art. 68, primo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, sostituito dall'art. 29 d.lgs.31 marzo 1998 n. 80 e modificato dall'art. 18 d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, con il quale il legislatore, innovando alla precedente disciplina, ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie "relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" - comprendenti, ai sensi del precedente art. 1, comma 2, anche "le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale" - includendovi, come è stato espressamente disposto con la modifica introdotta dal suddetto art. 18 del d.lgs. n. 387 del 1998, anche quelle concernenti "il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale". Inoltre, è necessario aggiungere, la ripartizione della giurisdizione fra il giudice amministrativo, in base alla precedente disciplina, e il giudice ordinario, secondo le nuove disposizioni di legge, è stata attuata ponendo come spartiacque la data del 30 giugno 1998 (v. l'art. 45, diciassettesimo comma, del d.lgs. n. 80 del 1998). Dal tenore di queste norme di legge e dagli elementi di fatto sopra esposti si ricava che la controversia promossa dal CI, come ora finisce con l'ammettere anche la ASL, deve essere decisa dal giudice ordinario. Oggetto della causa è, infatti, una questione relativa al conferimento di un incarico dirigenziale che si riferisce al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. A conclusione di tutte le considerazioni svolte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Poiché, come è stato detto sopra, il dubbio sulla questione inerente alla giurisdizione è stato determinato dalla eccezione pregiudiziale dedotta dalla ASL davanti al Tribunale di Isernia, la domanda di risarcimento dei danni, proposta da quest'ultima ai sensì dell'art. 96 c.p.c., deve essere disattesa, non sussistendo, in radice, elementi di sorta per ritenere la responsabilità aggravata del CI.
Per la stessa ragione deve essere ritenuta la soccombenza della ASL, la quale, con l'eccezione pregiudiziale dedotta, ha dato causa alla presente fase del giudizio, non potendo avere rilievo il fatto che davanti a questa Corte la stessa abbia poi mutato atteggiamento, aderendo alla tesi dell'avversario. L'Azienda controricorrente, per conseguenza. deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c., al pagamento delle spese e degli onorari nei confronti del ricorrente.
Ricorrono invece giusti motivi, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., per compensare interamente le spese fra il CI e la D'HI.
P. Q. M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la ASL n. 2 "Pentria" di Isernia a pagare al ricorrente le spese di questa fase del giudizio, che liquida in complessive L. 30.000=, oltre a L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) per onorari. Compensa le spese fra il CI e la D'HI. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001