Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15784 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
U, STATO x Aula 'B' 11.18 DELLO STRANIERI ART. CARICO N NOME DEL OPO1 57 84 /03 UBBLICA ITALIANA 6-3-98 ESPULSIONE A DAL SPESE MATERIA L. LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto ESPULSIONE SEZIONE PRIMA CIVILE STRANIERO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 1271/02 Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Cron. 32 197 - Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 09/04/2003Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ZANARDELLI 20, presso l'Avvocato FABIO LAIS che lo AU rappresenta e difende unitamente all'Avvocato MENOTTO giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO PROVINCIA FORLI' CESENA;
- intimato avvers0 il provvedimento del Tribunale di FORLI', emesso il 10/12/01; M udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2003 udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore 944 3 SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso;
l'assorbimento del terzo e quarto motivo del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Forlì con decreto del 10 dicembre 2001, ha respinto l'opposizione di TA AN, cit- tadino albanese, al decreto di espulsione emesso il 29 novembre 2001dal Prefetto di Forlì, osservando: a) che egli conosceva la lingua italiana come attestato nella 1 relata di notifica del provvedimento, risiedendo, peral- tro, in Italia da oltre due anni;
b) che la mancanza del visto di ingresso sul passaporto comportava automa- ticamente la cusa di espulsione prevista dal 2° comma lett. a dell'art. 13 d. lgs. 286 del 1998. Per la cassazione del provvedimento il AN ha proposto ricorso per tre motivi. Il Prefetto della Pro- vincia di Forlì non ha spiegato difese. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso TA AN, de- duce violazione dell'art. 101 cod .proc. civ. per non essergli stato notificato né almeno comunicato il prov- vedimento di fissazione dell'udienza tenutasi il 10 di- cembre 2001 in sua assenza. Rileva che non può conside- rarsi equipollente alla comunicazione il biglietto con- tenente le lettere P.P.V. seguito da una firma illegi- bile, privo di data, nonché dell'indicazione dell'organo di provenienza e comunque inidoneo a fornire la certez- za dell'avvenuta conoscenza della data di fissazione di udienza da parte del destinatario. Il motivo è inammissibile. Essendo stato denunciato un error in procedendo, era indispensabile al Collegio l'esame del fascicolo di ufficio onde consentirgli la esplicazione dell'attività di diretto controllo degli atti e delle attività pro- cessuali invocati per stabilire se al ricorrente sia stata data dalla cancelleria del giudice a quo comuni- cazione dell'udienza in questione e con quale formali- tà; ed in particolare se sussista la menzionata attesta- zione di presa visione del provvedimento di fissazione della data dell'udienza sudetta da parte dello stesso ricorrente e/o del suo procuratore ed in quali termini M la stessa sia stata formulata onde stabilire se nel ca- so possa trovare applicazione il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui nei procedimenti che si svolgono con il rito camerale, caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, deve rite- nersi avvenuta la comunicazione in presenza dell'atti- vità del cancelliere, consistita nel mostrare al desti- 3 : natario l'originale del provvedimento, e dell'attività dell'interessato che vi abbia apposto, in calce ° а margine, la propria sottoscrizione - accompagnata o me- no dall'espressione "per presa visione": posto che as- sumono rilevanza equipollente alle modalità prescritte dalla norma, per un verso l'attivita' del cancelliere, che consista nel mostrare al destinatario al- l'originale del provvedimento del giudice, e per verso, l'attivita'dell'interessato che si estrin- tro lanell'apporre, in calce sechi a margine, ° meno dallapropria sottoscrizione, accompagnata espressione "per presa visione", e la data (Cass. 986/1996; 10422/1992). Nel caso, invece, il ricorrente non ha provato di avere chiesto alla cancelleria del Tribunale la tra- smissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo di ufficio e non ha depositato l'istanza di trasmissione di detto fascicolo del procedimento al giudice di merito, non contenuta ed anzi espressamente depennata dall'indice degli atti di cui è stato redatto il verbale di deposito da parte del cancelliere di que- sta Corte;
sicchè deve nel caso trovare applicazione l'art. 369, ult.comma cod. proc. civ. per cui la manca- ta richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione 5 quando l'esame del fascicolo stesso sia necessario, come nella specie, ai fini della risoluzione delle questioni proposte con il ricorso. La declaratoria in questione assorbe necessariamen- te tutte le restanti doglianze proposte dal AN. Nulla deve essere disposto per le spese processua- li, perché il Prefetto di Forli-Cesena non ha spiegato difese.
P.Q.M.
dichier improcedities La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 9 aprile 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvago Giulio Graziadei Salvatore たpepp ね IL CANCELLIERE Somente Harkalufi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelieria il 22.0LL 2003 IL CANCELLERE