Sentenza 4 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2002, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0005 /02 LA CORT Oggetto Circolazione stradale SEZIONE TERZA CIVILE Danno da morte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16055/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron.57 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep.13 Ud. 25/09/01 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI ZONE ha pronunciato la seguente UFFICIO C E Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L 3000 sul ricorso proposto da: il. VA RL, RI SA, VA AN, VA IL LL ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato DANTE CONTI, difesi dagli avvocati MARIO GIANTIN, FABIO GREGGIO, giusta delega in atti;
155 13000 ricorrenti - CANCELLERIA
contro
GENERALI ASSIC SPA, quale impresa designata dal OFO12534 F.G.V.S., in persona dei suoi legali rappresentanti dott. Alessandro CALZAVARA e dott. Adriano PORRI, 2001 elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, 1651 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
RA RO, RA RI;
- intimati avversO la sentenza n. 1010/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 25/03/98 e depositata il 10/06/98 (R.G. 363/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Mario GIANTIN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il 10.5.1987 VA ES morì a seguito dell'investimento da parte di un'autovettura (sprovvi- sta di copertura assicurativa) che, superando altro au- toveicolo in ora serale, aveva attinto da tergo la gio- vane, che camminava sulla carreggiata lungo il margine sinistro, spingendo a mano una bicicletta priva di luci e di catarifrangente. Il tribunale di Padova, decidendo con sentenza n. 263/94 sulla domanda di risarcimento dei congiunti del- 2 la ES, ravvisò il concorso causale colposo della vittima nella misura del 30% e condannò solidalmente il conducente dell'autovettura UR RA, il proprieta- rio NO RA e la s.p.a. Assicurazioni Generali, quale impresa designata della gestione del Fondo di ga- ranzia delle vittime della strada, al pagamento di L. 74.114.600, oltre all'acconto già corrisposto, a favore dei genitori EL ES e IL IN ES e del fratello minore della defunta, RI ES. Condannò, inoltre, i RA a manlevare la società assi- curatrice di quanto pagato ai danneggiati.
2. Con sentenza n. 1010 del 1998 la corte d'appello di Venezia ha rigettato l'appello dei ES ed ha ac- colto quelli dei convenuti in primo grado limitatamente alla entità della somma ancora dovuta, che ha ridotto a L. 60.674.600 sul rilievo che i giudici di primo grado avevano detratto l'acconto corrisposto non già dalla somma effettivamente dovuta in considerazione dell'apporto causale colposo della vittima, ma dall'entità del danno complessivo indipendentemente dalla necessaria riduzione percentuale.
3. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione EL ES, IL IN ES e RI Val- lese affidandosi a due motivi, illustrati anche da me- moria, cui resiste con controricorso la s.p.a. Assicu- 3 razioni Generali. Gli altri intimati non hanno svolto attività difen- siva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054 e 2055 c.c., in ri- ferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., i ricorrenti si dolgono che la corte d'appello abbia ritenuto sen- za neppure motivare sufficientemente sul punto che correttamente il tribunale aveva ravvisato il concorso colposo della vittima, determinandolo nel 30%, benché fosse chiaro che il RA non si era avveduto della presenza della ES (e del fratello) che corretta- mente camminavano all'estrema sinistra.
1.2. La censura nella parte in cui non si palesa inammissibile perché involgente una censura dell'apprezzamento del fatto compiuto dai giudici del merito è infondata. Invero i ricorrenti, al di là della formale dedu- zione del vizio di violazione di legge, censurano in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede di legittimità, do- ve è esclusivamente consentito il controllo dell'iter mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se sia stata pretermessa la valutazione di una decisiva risultanza processuale ov- vero se il ragionamento si riveli incompleto, incoeren- te o illogico e non anche quando come nella specie il giudice abbia, con motivazione congrua, semplicemen- te attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzio- ni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898). La corte d'appello ha, in particolare, chiarito di aver fondato il ravvisato concorso colposo della vitti- ma sulla parziale occupazione della carreggiata da par- te della stessa (dalla cui posizione, in relazione alla larghezza della strada, i ricorrenti del tutto prescin- dono) e sulla mancanza di qualsiasi dispositivo a luce т е л и propria о riflessa che fosse idoneo ad agevolare П l'avvistamento della bicicletta prim' ancora che fosse inquadrata dai raggi dei fari. Il che è senz'altro suf- ficiente a sorreggere la decisione in parte qua. Solo in sede di memoria illustrativa i ricorrenti specificamente si dolgono che la corte abbia erronea- mente conferito valenza all'assenza di un dispositivo di segnalazione visiva sulla bicicletta, ponendo in ri- lievo che l'art. 377, comma 4, del d. P. R. n. 495 del 1992 lo prescrive in caso di utilizzazione del veloci- pede, e non anche se lo stesso sia condotto a mano, 5 com'era pacificamente accaduto nel caso di specie. Il rilievo è corretto e tuttavia non vale ad infi- ciare le raggiunta conclusioni, posto che non all'assenza del dispositivo in sé la corte d'appello ha conferito determinante valenza, bensì alla parziale oc- cupazione della carreggiata "e" alla mancanza di un qualsiasi dispositivo a luce propria o riflessa, idoneo ad agevolare l'avvistamento. Sarebbe stato allora necessario che i ricorrenti allegassero che la posizione della giovane vittima era del tutto regolare (in relazione a quella del fratello e a quella della bicicletta, quale emersa nel giudizio di merito) al fine di evidenziare l'irragionevolezza di una decisione che avesse ritenuto determinante l'assenza di un dispositivo di illuminazione non pre- scritto dalla legge in relazione alle modalità che con- notavano la presenza della bicicletta (trasportata a mano) sulla carreggiata. Che affermassero, in altri termini, che la giovane camminava lungo l'estremo mar- gine sinistro e che, nonostante tale obiettivo dato, la corte aveva tuttavia ritenuto che la mancanza di un di- spositivo di illuminazione giustificasse l'affermazione di un concorso colposo della vittima. In difetto di siffatte allegazioni la motivazione si sottrae alla prospetta censura, apparendo del tutto 6 chiaro che la corte di merito ha fatto riferimento all'assenza di un dispositivo di illuminazione in rela- zione alla "parziale occupazione della carreggiata" da parte del pedone, conferendo a quell'assenza il senso di una cautela necessaria in relazione alla posizione della giovane, e riguardandola dunque come un elemento di colpa generica da imprudenza.
2.1. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2055, 1223 e 1227 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. per avere la corte: a) effettuato una carente ed illogica determi- nazione del danno patrimoniale;
b) inadeguatamente liquidato in L. 10.000.000 il danno morale a favore di ognuno dei consanguinei della giovane deceduta;
negato la sussistenza di un danno biologico dei medesimi nonostante l'evidente incidenza della per- dita sulla loro serenità familiare;
d) omesso di considerare che "la rivalutazione monetaria va effettuata di anno in anno e gli interessi compensativi applicati per ciascun relativo torno tem- porale"; corretto l'esatto conteggio operato dal tri- bunale. 7 2.2. Tutti i profili di censura articolati sono inammissibili: al) il primo poiché la corte d'appello non dà conto sul punto della sentenza di primodell'impugnazione grado, gravata per motivi opposti dalle altre parti e non dai ricorrenti, i quali del resto non si dolgono dell'omessa pronuncia, sicché la censura deve ritenersi per la prima volta proposta in questa sede;
bl) il secondo per le stesse ragioni;
cl) il terzo poiché i ricorrenti del tutto prescin- dono dalle motivazioni addotte dalla corte territoriale a sostegno del rigetto del relativo motivo di appello, т и в о н laddove ha osservato che "il profilo di danno allegato А dagli appellanti altro non è se non la perdita di un riferimento affettivo che coincide esattamente con il contenuto tipico del danno morale", che del tutto apo- ditticamente i ricorrenti assumono essere invece diver- so;
d1) il quarto per mancanza di specificità, per non avere i ricorrenti chiarito, in relazione al decisum della corte d'appello (che ha semplicemente decurtato la somma dovuta per motivi diversi dal computo di riva- lutazione ed interessi, facendo riferimento al tasso ed alla decorrenza determinati dal tribunale), quali cri- teri il tribunale avesse seguito e quale fosse dunque 8 il l'errore lamentato;
el) il quinto perché non sono in alcun modo spiega- te le ragioni per le quali il calcolo operato dal tri- bunale sarebbe stato corretto e, conseguentemente, er- rato quello della corte di merito, anch'esso apoditti- camente censurato.
3. Il ricorso va dunque respinto. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
109T 129 0 la corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 45CT 30,59 Roma, 25 settembre 2001 TOT 160.10 Il presidente Il consigliere estensore вбои Шита IL LL C1 Gina Casoli Depositata in Cancelleria H11.11.02 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 IL LL C1 Registrylo in data 3 SET. 200% Seria 4 Gina Casoli 36672 160.10 SANTA/10 NT (euro. p. MLIPPO (Date Man C Gudiziari li Responsabile Com (Dr. M. RACCH) 2 0 0 9