CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 10021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10021 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LE nel procedimento a carico di: SP RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di LE Penale Sent. Sez. 1 Num. 10021 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 21/12/2022 Il Procuratore generale, Lucia Odello, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ricorre avverso l'ordinanza del 9.5.22 emessa nei confronti di PO ER dal Tribunale di Alessandria che, in veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata dal pubblico ministero avente ad oggetto la revoca della sanzione di un anno di libertà controllata sostitutiva della pena di mesi sei di reclusione, concessa con la sentenza n. 781/2017, stante l'irreperibilità del condannato. Il giudice con la ordinanza impugnata ha ritenuto che la sanzione sostitutiva non fosse concretamente eseguibile, proprio in dipendenza dell'irreperibilità del condannato. 2. Con il ricorso, il pubblico ministero ha dedotto la violazione degli artt. 661 cod. proc. pen. 56, 62, 66 e 72 legge n. 689 del 1981, atteso che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che la situazione di irreperibilità non era tale da legittimare la revoca e la conversione della sanzione sostitutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rileva la Corte, in via pregiudiziale, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la competenza in materia di conversione e revoca della libertà controllata, nonché di sanzioni sostitutive in genere, spetta al magistrato di sorveglianza (Sez. 1 n. 29809 del 24/06/2022 Rv. 283361; Sez. 7, n. 46558 del 10/07/2015 Bruzzese Rv. 265266; Sez. 1, n. 9096 del 04/02/2011, P.M. in proc. Urso, Rv. 249616) Deve essere in particolare precisato che la competenza è della magistratura di sorveglianza, non del solo magistrato di sorveglianza (come potrebbe evincersi dalla lettura delle sole massime suindicate); infatti, l'art. 62 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 assegna al magistrato di sorveglianza il compito di determinare le prescrizioni relative alla libertà controllata;
subito dopo, l'art. 66, terzo comma, spiega che gli atti per la conversione vanno trasmessi dal magistrato di sorveglianza «alla sezione (ossia al Tribunale) di sorveglianza». Per di più/ la più recente giurisprudenza, che si è occupata dell'irreperibile, ha tenuto ferma tale competenza anche in costanza di tale evenienza (Sez. 1, n. 23947 del 20/04/2004, Ben Amer Kamel., Rv. 229045). In tema di libertà controllata, l'irreperibilità del soggetto comporta non solo la conversione della 2 i i libertà controllata in esecuzione della pena detentiva corrispondente, ma anche l'analoga conversione di ulteriori provvedimenti di libertà controllata, che non possono essere eseguiti mediante consegna dell'ingiunzione all'interessato a causa del suo stato di irreperibilità. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non aveva alcuna competenza funzionale a provvedere in merito alla revoca ed alla conversione della libertà controllata e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Alessandria, affinché valuti le conseguenti iniziative da adottare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presse' il Tribunale di Alessandria. Così deciso il 21/12/2022.
lette/sentite le conclusioni del PG SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LE nel procedimento a carico di: SP RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di LE Penale Sent. Sez. 1 Num. 10021 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 21/12/2022 Il Procuratore generale, Lucia Odello, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ricorre avverso l'ordinanza del 9.5.22 emessa nei confronti di PO ER dal Tribunale di Alessandria che, in veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata dal pubblico ministero avente ad oggetto la revoca della sanzione di un anno di libertà controllata sostitutiva della pena di mesi sei di reclusione, concessa con la sentenza n. 781/2017, stante l'irreperibilità del condannato. Il giudice con la ordinanza impugnata ha ritenuto che la sanzione sostitutiva non fosse concretamente eseguibile, proprio in dipendenza dell'irreperibilità del condannato. 2. Con il ricorso, il pubblico ministero ha dedotto la violazione degli artt. 661 cod. proc. pen. 56, 62, 66 e 72 legge n. 689 del 1981, atteso che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che la situazione di irreperibilità non era tale da legittimare la revoca e la conversione della sanzione sostitutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rileva la Corte, in via pregiudiziale, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la competenza in materia di conversione e revoca della libertà controllata, nonché di sanzioni sostitutive in genere, spetta al magistrato di sorveglianza (Sez. 1 n. 29809 del 24/06/2022 Rv. 283361; Sez. 7, n. 46558 del 10/07/2015 Bruzzese Rv. 265266; Sez. 1, n. 9096 del 04/02/2011, P.M. in proc. Urso, Rv. 249616) Deve essere in particolare precisato che la competenza è della magistratura di sorveglianza, non del solo magistrato di sorveglianza (come potrebbe evincersi dalla lettura delle sole massime suindicate); infatti, l'art. 62 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 assegna al magistrato di sorveglianza il compito di determinare le prescrizioni relative alla libertà controllata;
subito dopo, l'art. 66, terzo comma, spiega che gli atti per la conversione vanno trasmessi dal magistrato di sorveglianza «alla sezione (ossia al Tribunale) di sorveglianza». Per di più/ la più recente giurisprudenza, che si è occupata dell'irreperibile, ha tenuto ferma tale competenza anche in costanza di tale evenienza (Sez. 1, n. 23947 del 20/04/2004, Ben Amer Kamel., Rv. 229045). In tema di libertà controllata, l'irreperibilità del soggetto comporta non solo la conversione della 2 i i libertà controllata in esecuzione della pena detentiva corrispondente, ma anche l'analoga conversione di ulteriori provvedimenti di libertà controllata, che non possono essere eseguiti mediante consegna dell'ingiunzione all'interessato a causa del suo stato di irreperibilità. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non aveva alcuna competenza funzionale a provvedere in merito alla revoca ed alla conversione della libertà controllata e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Alessandria, affinché valuti le conseguenti iniziative da adottare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presse' il Tribunale di Alessandria. Così deciso il 21/12/2022.