Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 30 007 REPUBBLICA IT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 10102/00 Cron..7.195 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/12/01 : Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: DA AN, DA DR, DA LO quali eredi di DA NO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LO SCARTABELLI, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati LO DE 5306 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 362/99 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 13/11/99 R.G.N. 40/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'estinzione per rinuncia. -2- R.G. 10102/00 Svolgimento del processo Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza indicata in epigra- fe, accogliendo l'appello dell'INPS, ha rigettato le domande proposta da DA AN, DA SS e DA LO, quali eredi di DA AN, per ottenere la rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto, sul rilievo che 11 lavoratore era già pensionato alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992 n. 257, che tale beneficio ha con- cesso. epigrafe Jeen Avverso questa decisione i soccombenti, inpeigrafe, indicati, hanno proposto ricorso per cassazione. L'INPS si è costituito con sola procura. I ricorrenti hanno successivamente depositato "atto di ri- nuncia all'azione giudiziaria (ai sensi dell'art. 80, comma 25, della L. 23.12.2000 n. 388″). Motivi della decisione I ricorrenti -denunciando violazione e/o errata applica- 1. - zione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche e integrazioni- sostengono l'erroneità della distinzione, ai fini dell'attribuzione del beneficio, tra lavoratori pensionati e lavoratori in attività di servi- zio, poiché la legge ha inteso accordare un'indennità di ca- rattere risarcitorio per i danni patiti o per i rischi corsi per l'esposizione all'amianto. Deducono, inoltre, che, nel рец 1 senso limitativo inteso dal Tribunale, la norma sarebbe inco- stituzionale.
2. L'esame del ricorso è precluso per l'avvenuto deposito дея dell'atto col quale ricorrente ha dichiarato di "rinunciare all'azione giudiziaria in corso", ai sensi 388. dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. Détta norma prevede che "In caso di rinuncia all'azione giu- diziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27.03.1992 n. 257 e ces- sati dall'attività lavorativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività precedenti alla estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripeti- zione di indebito nei confronti dei titolari di pensione in- teressati".
3. Di tale norma, ricorrendone i presupposti, deve quindi farsi applicazione nella specie, con dichiarazione di estin- zione del giudizio e compensazione delle spese dell'intero processo, non rilevando in contrario l'eventuale mancanza о irritualità della notifica all'INPS della dichiarazione di rinuncia, atteso che, secondo i principi generali, la rinun- cia all'azione giudiziaria si concreta nella rinuncia alla domanda, e cioè nella rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Essa, estinguendo la pretesa di diritto sostan- 2 ziale, ha l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda medesima e non ha bisogno di essere accettata dalla controparte, la quale non ha interesse alla prosecuzio- ne del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione rinunciata (Cass. 5 maggio 1962 n. 890).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia ai sensi 3.38, .. dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000. Compen- sa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 Il Presidente limi ady nown Евиков elfieciliin ele Il Consigliere est. Dhill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 4 MAR 2002 IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 3