Sentenza 23 aprile 2014
Massime • 1
In tema di incidente di esecuzione, il provvedimento declinatorio della competenza territoriale adottato dal giudice dell'esecuzione può essere soltanto oggetto di conflitto e, pertanto, non è suscettibile di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2014, n. 20356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20356 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 23/04/2014
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. S. - Consigliere - N. 1254
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 35348/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN EF N. IL 26/12/1963;
avverso l'ordinanza n. 40/2013 TRIBUNALE di MASSA, del 08/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 8.8.2013 il Tribunale di Massa, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha trasmesso il procedimento nei confronti di NN EF - il quale aveva chiesto l'applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. a reati giudicati con diverse sentenze passate in giudicato - alla Corte d'appello di Milano, in quanto in data 23.5.2013 era divenuta irrevocabile per ultima la sentenza emessa in data 13.7.2012 dalla predetta Corte.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente il detenuto NI FA, sostenendo che la competenza a decidere sulle istanze da lui avanzate, al fine del riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con diverse sentenze passate in giudicato, spettava al Tribunale di Massa, in forza della sentenza emessa dal predetto Tribunale in data 26.7.2010, divenuta irrevocabile in data 3.4.2013. Poiché la sentenza della Corte d'appello di Milano era passata in giudicato successivamente alla presentazione delle istanze di applicazione della continuazione presentate dal ricorrente, la competenza del giudice dell'esecuzione non poteva mutare, essendosi ormai radicata nel Tribunale di Massa. Osserva questa Corte che, essendo il provvedimento del Tribunale di Massa non impugnabile, poiché anche in materia esecutiva il provvedimento declinatorio di competenza può dar luogo a conflitto (V. Sez. 6 sentenza n. 6853 del 26.1.2004, Rv. 228496), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Considerata la particolarità del caso, il ricorrente non viene condannato a versare alcuna somma alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2014